Sentenza 1 dicembre 1999
Massime • 1
L'istituto della riabilitazione, avuto riguardo alla sua funzione che è al tempo stesso premiale e social-preventiva, può trovare applicazione con riguardo a tutte le condanne, ivi comprese quelle a pena condizionalmente sospesa,come è dato desumere anche dall'art.179, comma I, cod. pen., nella parte in cui esso, ai fini della decorrenza del termine per poter ottenere la riabilitazione, fa riferimento, oltre che all'avvenuta esecuzione della pena, anche alla sua eventuale estinzione per altra causa,quale è quella prodotta appunto dalla sospensione condizionale, una volta che il relativo termine sia positivamente decorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1999, n. 6617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6617 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 01/12/1999
1.Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. FABBRI GIANVITTORE " N. 6617
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 11849/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE di APPELLO di FIRENZEnel procedimento relativo a AN UN N. IL 04.07.1935 avverso ordinanza del 21.01.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di FIRENZE sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G., il quale chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
O S S E R V A:
1. Con ordinanza in data 21 gennaio 1999 il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava improponibile l'istanza di riabilitazione avanzata da LA UN relativamente a condanna (mesi cinque di reclusione per il reato di cui all'art. 336 c.p.) condizionalmente sospesa, rilevando che "..la procedura di riabilitazione è applicabile soltanto in quei casi in cui non possa venire in considerazione la tipica misura dell'estinzione del reato.." e che, nel caso di specie, la pronuncia di riabilitazione sarebbe "..sicuramente deteriore rispetto alla pronuncia di estinzione del reato o di estinzione della pena..".
2. Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, il quale deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.), asserendo che la riabilitazione è concedibile anche per l'ipotesi di reato con pena condizionalmente sospesa, in quanto la medesima si caratterizza, contrariamente all'assunto del tribunale di sorveglianza, per effetti più favorevoli per l'interessato - quali l'eventuale contestazione della recidiva, la possibilità di valutazione della condanna in caso di violazione dell'art. 707 c.p. e similari ipotesi - rispetto a quelli derivanti dall'estinzione della pena o del reato.
3. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente è opportuno ribadire (cfr., sul punto, SS.UU., 24.3.1995, p.m. in proc. Boido e SS.UU., 13.12.1995, p.m. in proc. Timpani) che il procuratore generale ricorrente, pur in mancanza del gravarne dell'interessato, è legittimato all'impugnazione quale organo che, tra l'alto, "voglia alla osservanza delle leggi" (art. 73 r.d. 30.1.1941 n. 12), in quanto sussista - come nella specie che ci occupa - una situazione per la quale dall'erronea applicazione di legge denunciata sia derivato un reale pregiudizio del diritto che si intende tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato concretamente, e non solo teoricamente, favorevole.
Rilevatosi che l'istituto della riabilitazione rientra per espresso dettato legislativo (art. 178 c.p.) nella categoria delle cause di estinzione degli effetti penali - della condanna, la cui funzione, nel contempo premiale, in quanto riguarda la correttezza della condotta tenuta dal condannato in epoca successiva dall'esecuzione o dall'estinzione della pena, e social-preventiva, dal momento che la fruizione degli effetti premiali induce i condannati a mantenere un comportamento socialmente corretto, la Corte rileva che detto beneficio, in presenza delle condizioni di cui all'art. 179 c.p. (prove costanti ed effettive di buona condanna, decorrenza dei termini di legge, adempimento delle obbligazioni civili o impossibilità ad adempierle, non sottoposizione a specifiche misure di sicurezza), riguarda tutte le condanne e, quindi, anche quelle per le quali è stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Infatti su tale punto l'art. 178 c.p. non fa distinzione alcuna tra condanne a pena condizionalmente sospesa o meno, mentre l'art.179 c.p. prevede, al fini della decorrenza del termine minimo per l'applicabilità della riabilitazione, che la pena sia stata eseguita ovvero "..siasi in altro modo estinta..": dizione chiaramente comprensiva delle condanne a pena condizionalmente sospesa, la cui positiva verificazione, escludendone l'esecuzione (art. 168 co. 2^ c.p.), sostanzialmente estingue la pena.
Inoltre, contrariamente all'assunto dell'ordinanza impugnata, gli effetti positivi per l'interessato derivanti dalla riabilitazione sono più ampi (art. 178 c.p.) rispetto a quelli inerenti alla sospensione condizionale della pena (art. 166 c.p.), sicché sussiste sempre l'interesse concreto del condannato ad ottenere la riabilitazione anche in presenza di condanna a pena condizionalmente sospesa.
Ne discende che l'ordinanza impugnata, avendo erroneamente affermato l'inapplicabilità della riabilitazione a condanna con pena condizionalmente sospesa, deve essere annullata con rinvio degli atti allo stesso giudice, il quale, in composizione soggettivamente diversa, provvederà a nuovo esame dell'istanza di riabilitazione avanzata da HI UN, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.
P. Q. M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2000