Sentenza 11 febbraio 2011
Massime • 1
L'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza della scriminante, essendo stato accettato che la necessità di occupazione illecita di un edificio residenziale pubblico al fine di occuparlo con la compagna minorenne in stato di gravidanza, invocata dall'imputato, sarebbe potuta essere soddisfatta con la richiesta di ausilio ai servizi sociali e alle altre istituzioni pubbliche di assistenza, la cui indisponibilità, nel caso di specie, non era stata neanche allegata).
Commentari • 6
- 1. PM sollecita notizie violando riserbo: illecito deontologico senza sanzione? (Cass. 6827/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2020
Il divieto deontologico per magistrati di sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività d'ufficio è teso a tutelare l'imparzialità ed anche la sola immagine di imparzialità del magistrato, che sarebbero lese sia dal protagonismo sia dall'apparenza di un coinvolgimento personale nei casi trattati. Nell'attuale società mediatica l'opinione pubblica tende ad assumere come veri i fatti rappresentati dai media, se non immediatamente contestati: la verità mediatica, cioè quella raccontata dai media, si sovrappone, infatti, alla verità storica e si fissa nella memoria collettiva con un irrecuperabile danno all'onore. L'elencazione dei dei doveri del magistrato contenuta …
Leggi di più… - 2. Occupazione di immobile non è reato se .. (Cass. 33838/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018
L'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo: ai fini della ricorrenza della scriminante, non basta un mero stato di disagio abitativo, potendo questo essere ovviato mediante la richiesta di ausilio ai servizi sociali e alle altre istituzioni pubbliche di assistenza. …
Leggi di più… - 3. Riserbo, difesa dell'onore e società mediatica (Cass., 6827/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
- 4. Occupazione abusiva di alloggi e scriminante dello stato di necessità (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 - 24 ottobre 2014, n. 44363)Esposito Anna Pia · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2014
La Corte di Cassazione (sez. II Penale, sentenza 17 – 24 ottobre 2014, n. 44363) è di recente tornata a pronunciarsi su un caso di occupazione abusiva di alloggio, ed in particolare sulla applicazione della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. affermando principi ormai reiterati e consolidati in giurisprudenza: “l'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, …
Leggi di più… - 5. Occupazione abusiva di alloggi popolari: stato di necessitàAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 10 dicembre 2013
Chi occupa un immobile destinato ad uso pubblico (ad esempio, gli alloggi popolari) non commette reato qualora sia stato costretto dalla necessità di evitare un danno grave alla persona. Al riguardo, il concetto di "danno grave alla persona" può essere esteso, in armonia con quanto stabilito dall'articolo 2 della Costituzione, anche a quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica del soggetto, riferendosi alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali dev'essere ricompreso il diritto all'abitazione, in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona. Conseguentemente, il giudice penale ha l'obbligo di considerare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2011, n. 8724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8724 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Presidente - del 11/02/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 484
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 40024/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AK LA, N. IL 24/01/1978;
avverso la sentenza n. 348/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Izzo Domenico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 30 aprile 2010, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 20 giugno 2007 dal Tribunale della medesima città, con la quale ES DE era stato condannato alla pena di Euro 800,00 di multa per aver arbitrariamente invaso un edificio residenziale pubblico al fine di occuparlo, in concorso con una ragazza minorenne.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, rinnovando deduzioni già svolte in sede di appello, lamenta la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità, osservando che i rilievi svolti dalla Corte territoriale per contrastare la prospettazione difensiva, motivata dal fatto che la moglie dell'imputato era incinta e si era allontanata dalla abitazione dei genitori, non appaiono condivisibili, sussistendo quanto meno il dubbio sulla scriminante, avuto anche riguardo alla pesante burocrazia che presiede alla assegnazione degli alloggi popolari. Il ricorso non è fondato.
Questa Corte ha infatti in più occasioni avuto modo di sottolineare che, ai fini della sussistenza dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona rientrano, non solo le lesioni della vita e dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., tra i quali rientra anche il diritto alla abitazione, sul presupposto che, a tutela della stessa dignità dell'uomo, emblematicamente riaffermata e tutelata, come valore inviolabile dell'individuo, dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la possibilità di fruire di un alloggio, come naturale ricovero per la persona, rappresenta, per essa, un fattore indefettibile di salvaguardia per una esistenza che possa definirsi dignitosa. Ciò non toglie, tuttavia, che la operatività della esimente in questione, presupponga comunque l'esistenza, in concreto, di tutti i relativi elementi costitutivi, fra i quali, in particolare, la assoluta necessità della condotta - ragguagliata alla stregua di rimedio non alternativamente prescelto tra una gamma di possibili soluzioni, ma di unica via percorribile, in presenza di una situazione in sè eccezionale e contingente - nonché la inevitabilità del pericolo. Non senza sottolineare come, avuto riguardo alla natura permanente della ipotesi di reato che viene qui in discorso, la necessità che i presupposti applicativi della scriminante, non soltanto preesistano alla condotta di occupazione abusiva dell'immobile, ma perdurino per tutto il tempo in cui la occupazione stessa prosegue.
Alla stregua dei richiamati principi ne deriva, dunque, che nel caso di specie correttamente i giudici del merito hanno escluso la sussistenza dei presupposti dello stato di necessità, in considerazione del fatto che la condizione della minore, ai primi mesi di gravidanza, ben si sarebbe potuta affrontare attraverso il ricorso ai servizi sociali ed agli altri strumenti di affidamento, ovvero al ricorso di istituzioni pubbliche di assistenza, la cui indisponibilità non risulta essere stata in alcun modo non soltanto provata ma anche semplicemente allegata dal ricorrente. L'assenza totale di elementi dai quali poter dedurre che l'occupazione avesse rappresentato nella specie l'unico rimedio per poter procurare un alloggio alla minorenne, impedisce, dunque, di ritenere nella specie scriminata la condotta dell'imputato, le cui disagiate condizioni economiche non possono in sè "giustificare" l'occupazione di un alloggio, per di più istituzionalmente destinato a soddisfare le legittime aspettative di altre persone, che parimenti versano in condizioni disagiate, ma che vantano un titolo giuridico alla regolare occupazione dell'alloggio stesso.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011