Sentenza 10 dicembre 2013
Massime • 1
Nell'ipotesi di dichiarazioni accusatorie rese in sede di indagini dalla persona offesa e di successiva ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutarle, il giudice, in sede di giudizio abbreviato, può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti su queste un controllo più incisivo, possibilmente esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduce, proprio perchè tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2013, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 10/12/2013
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 3610
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 31645/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.V. , nato in (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 30/01/2013 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. CANEVALLI Paolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Iofrda Vincenzo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 30 gennaio 2013, la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia di condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione inflitta a D.V. dal Gup presso il medesimo Tribunale, che aveva ritenuto l'imputato responsabile, a seguito di giudizio abbreviato, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione:
- di maltrattamenti in famiglia (capo A), per avere in più occasioni maltrattato la moglie convivente D.C.L. minacciandola di morte anche con un coltello, offendendone l'onore, apostrofandola di frequente con termini quali quelli di "puttana" ed altri di analogo tenore, usando nei suoi confronti ripetuta violenza fisica colpendola con schiaffi, calci, pugni, ginocchiate e testate al viso e in varie parti del corpo, nel corso di litigi per futili motivi, nonché costringendola alle prestazioni sessuali non consenzienti;
- di tentata violenza sessuale continuata e di violenza sessuale consumata e continuata perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, usando violenza nel colpire D.C.L. con testate, schiaffi e pugni, in alcune occasioni compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerla a subire rapporti sessuali completi non consenzienti non riuscendovi (capo B) ed in altre occasione la costringeva a subire rapporti sessuali completi non consenzienti, perseguendo lo scopo (capo C);
- di lesioni aggravate in danno della moglie convivente, D.C.L. (capo D) perché percuotendola violentemente le cagionava un trauma contusivo ecchimotico alla regione zigomatica sinistra e quindi lesioni personali giudicate guaribili in dieci giorni. All'imputato era inoltre contestato di aver commesso i predetti reati in stato di ubriachezza abituale.
La Corte territoriale confermava la penale responsabilità dell'imputato osservando come correttamente - sulla base delle univoche, convergenti e logiche dichiarazioni della persona offesa, corroborate da significativi elementi di riscontro, prive di contraddizioni e non scalfite dalla sua postuma ritrattazione intervenuta in sede di incidente probatorio - il Tribunale fosse giunto a ritenere la penale responsabilità dell'imputato, senza che i rilievi da questi mossi, con i motivi di appello, alla sentenza impugnata potessero minimamente scalfire l'approdo cui era pervenuto il primo giudice.
Non concedibili le attenuanti generiche, in considerazione della conclamata gravità dei fatti, la Corte territoriale riteneva congrua anche la pena irrogata in prime cure.
2. Per l'annullamento della sentenza, ricorre per cassazione D.V. , a mezzo del suo difensore, affidando il gravame ad un unico complesso motivo con il quale deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. b) e e).
Assume il ricorrente come il giudice di appello abbia completamente travisato la prova sia per aver utilizzato elementi probatori inesistenti, laddove ha stimato come pienamente attendibili le primitive dichiarazioni della persona offesa, e sia per aver omesso di valutare prove esistenti, laddove ha del tutto pretermesso gli esiti del patrimonio dichiarativo conseguito in sede di indicente probatorio e sfociato nella piena e totale ritrattazione delle accuse.
Ricorda come alla dichiarante, in sede di incidente probatorio, il giudice nominò un interprete sul rilievo che la fonte di prova non comprendesse la lingua italiana, laddove le dichiarazioni rese innanzi ai Carabinieri, e sulle quali unicamente era stato fondato il giudizio di penale responsabilità, furono assunte senza l'ausilio di alcun interprete, con la conseguenza che già solo questa circostanza, unitamente al valore processuale delle dichiarazioni assunte nel contraddittorio delle parti, avrebbe dovuto orientare per la esclusiva attendibilità della versione fornita in sede di incidente probatorio.
Nè la Corte territoriale ha, ad avviso del ricorrente, fornito una adeguata motivazione circa le ragioni per le quali si è discostata dagli esiti che sono stati conseguiti in sede di incidente probatorio, derivando da ciò l'insanabile vizio di illogicità della sentenza impugnata e di inosservanza delle norme processuali che regolano il giusto processo.
I giudici d'appello avrebbero dovuto confrontare le s.i.t. rese dalla persona offesa con il contenuto della prova dichiarativa ottenuta durante l'incidente probatorio ed offrire motivazione logica in ordine alla maggiore valenza probatoria delle prime dichiarazioni rispetto alle seconde laddove, per negare la genuinità delle prove assunte con l'incidente probatorio e per sostenere possibili inquinamenti, la Corte di merito avrebbe dovuto indicare le ragioni specifiche e concrete che avrebbero potuto condizionare la prova stessa.
Lamenta infine il ricorrente come la Corte territoriale abbia omesso qualsiasi motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 94 cod. pen., che pure era stata espressamente censurata con i motivi di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La doglianza del ricorrente è sostanzialmente incentrata sulla ritrattazione in sede di incidente probatorio delle precedenti dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa. In siffatti casi, va chiarito che il principio cui il Giudice penale deve attenersi, in materia di valutazione della prova testimoniale, è nel senso che egli può assegnare peso probatorio tanto alla prima o alle prime dichiarazioni quanto a quella o a quelle successive, a seconda degli elementi in suo possesso nel caso concreto, con l'ulteriore precisazione che, in presenza di una ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutare le precedenti dichiarazioni, è imposto un controllo più incisivo sulle dichiarazioni iniziali e, possibilmente, sui motivi della variazione del dichiarato, potendosi poi anche pervenire, in presenza di una ritrattazione inattendibile o mendace, a ritenere che essa si traduce, proprio perché tale, in un ulteriore elemento di conferma delle originarie dichiarazioni accusatorie.
Fatte queste precisazioni, occorre preliminarmente chiarire quali siano i limiti del controllo di legittimità quando ci si trova di fronte, come nella specie, a una doppia sentenza di condanna e quando la doglianza (travisamento della prova, carenza di motivazione) è caratterizzata dalla diversa lettura degli atti processuali. Va allora precisato che, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè ad una doppia conforme decisione (di condanna), le sentenze di primo e secondo grado vanno apprezzate nel loro complesso, onde valutarne la conformità al diritto ed alla logica, sì da poterne considerare la tenuta in sede di legittimità.
Parimenti, va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, alla luce della rinnovata formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, è ora sindacabile il vizio di "travisamento della prova", che si ha quando nella motivazione si fa uso di un dato di conoscenza considerato determinante, ma non desumibile dagli atti del processo, o quando si omette la valutazione di un elemento di prova decisivo sullo specifico tema o punto in trattazione.
Trattasi di censure già sottoposte al vaglio della Corte d'appello alle quali i Giudici hanno fornito una congrua e completa motivazione.
Nella specie, la Corte di merito, in ordine alla doglianza mossa con i motivi di appello circa l'irrilevanza che il primo giudice aveva assegnato alla ritrattazione della persona offesa, ha osservato come, tra l'altro, la donna non avesse alcuna intenzione di sporgere denuncia nei confronti del marito, tant'è che venne portata via dalla sua abitazione da un'ambulanza del 118, dopo che aveva subito una selvaggia aggressione da parte dell'imputato, che ella denunciò, svelandone le illecite condotte, solo in conseguenza dell'intervento dei Carabinieri.
Ai quali, in altre tre successive audizioni, ribadì le accuse che avevano peraltro trovato riscontro, quanto alle violenze subite, in referti medici (dell'(OMISSIS) ) nonché
nella deposizione testimoniale di una vicina di casa, R.A. , che aveva notato le ferite sul volto della persona offesa, ricevendone la confidenza della loro riconducibilità alle violenze fisiche poste in essere dall'imputato, ma senza che la confidenza si fosse tuttavia estesa a rivelare gli abusi sessuali subiti. Perciò, in mancanza di ragioni per le quali la persona offesa avesse dovuto portare una falsa accusa nei confronti del marito ed in presenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie, tra cui anche la circostanza di una pregressa condanna per violenza sessuale subita dall'imputato nel suo paese d'origine, la ritrattazione della donna era dunque inattendibile siccome ascrivibile unicamente ai timori di rappresaglie da parte dell'imputato verso di lei e verso il figlio ed alle forti pressioni ricevute dai familiari del D. .
Il giudice di primo grado, del resto, aveva già dettagliatamente spiegato le ragioni dell'inattendibilità della ritrattazione evidenziando come il motivo addotto dalla persona offesa per giustificare le precedenti dichiarazioni accusatorie fosse del tutto pretestuoso.
La dichiarante aveva, in buona sostanza, assunto di aver accusato ingiustamente il marito per gelosia (l'imputato durante una festa si sarebbe intrattenuto a ballare con una donna), di aver litigato al loro rientro a casa, dove le fu inferto uno "schiaffo leggero", e di essersi poi riconciliata.
Il che era del tutto inconciliabile con la certificazione medica prodotta in sede di denuncia attestante un trauma contusivo grave, tanto da comportare una prognosi di guarigione di almeno dieci giorni, e che ella fosse abitualmente vittima di violenze era anche dimostrato da una pregressa certificazione di alcuni anni addietro che la donna, sempre in sede di denuncia, esibì per comprovare le pregresse violenze subite ("ecchimosi articolazione coxo - femorale regione frontale").
Se poi i coniugi si erano riconciliati dopo il litigio, era inspiegabile la ragione per la quale la donna decise di denunciare il marito e di ritornare dai Carabinieri per denunciare ancora altri fatti per altre tre volte (il (OMISSIS) ) ed anche a distanza di tempo dalla prima denuncia, rendendo dichiarazioni dettagliate e precise circa le violenze e le illegittimi pretese del marito.
I Giudici di merito hanno anche approfondito le ragioni per le quali la donna poteva essere stata indotta a ritrattare, giungendo alla conclusione che ella risultava già essere stata minacciata di morte (circostanza emergente da una pregressa dichiarazione della donna del 19 novembre 2011, in occasione di una delle plurime denunce); che temeva l'imputato anche per le insidie che questi, sotto l'influenza dell'alcol, poteva portare verso l'incolumità del figlio;
che, nel corso dell'incidente probatorio, era stata praticamente "scortata" dal fratello del marito e del tutto controllata dai familiari di questi.
Al cospetto di tali rilevanti e significativi elementi del caso di specie, vi erano poi le primitive e plurime dichiarazioni di accusa delle donna stimate dai giudici del merito come coerenti, reiterate, precise, dettagliate, prive di contraddizioni.
La Corte distrettuale confutava infine anche l'ulteriore argomento difensivo circa la genuinità delle dichiarazioni rese dalla donna ai Carabinieri e tanto sul rilievo che la dichiarante non conoscesse bene la lingua italiana al punto che, in sede di incidente probatorio, fu nominato un interprete.
La Corte territoriale ha, sul punto, evidenziato come dal corredo processuale risultasse che la donna, in sede di denuncia, aveva dichiarato di parlare e comprendere bene la lingua italiana, con la conseguenza che non poteva attribuirsi, sul presunto difetto di conoscenza della lingua, una tesi tendente alla costruzione di un'accusa poi artefatta dai Carabinieri che avrebbero solo potuto rendere meglio comprensibili le prospettazioni ma sempre nell'ambito di un patrimonio dichiarativo di esclusiva appartenenza della dichiarante. Del resto, la semplice lettura del verbale e della trascrizione dell'incidente probatorio rende praticamente neutra il ruolo dell'interprete nell'economia della deposizione.
3. A fronte di ciò - e dunque in presenza di logiche e conformi valutazioni del giudici di merito circa l'inattendibilità della ritrattazione, circa invece la solidità del quadro dichiarativo ampiamente riscontrato da altre fonti prova orale e documentale - il ricorrente si limita a proporre una lettura alternativa degli atti processuali obliterando che il sindacato di legittimità sui provvedimenti giurisdizionali non può mai comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi diretti ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito come, anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di cassazione rimanga circoscritto nell'ambito di un controllo di sola legittimità, con la conseguenza che la possibilità, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo" non le conferisce il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, bensì quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova omessa o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, dep. 16/01/2007, Romagnolo, Rv. 235732). Ne consegue che, anche di fronte alla previsione di un ampliamento dell'area entro la quale il controllo sulla motivazione deve operare, non muta affatto la natura del sindacato di legittimità, che rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché, per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508). Ne consegue, come anticipato, l'infondatezza del motivo del ricorso, non essendovi ragioni per dubitare della correttezza logica e giuridica cui è pervenuta la Corte di merito in ordine alla inattendibilità della ritrattazione ed essendovi invece convincenti elementi per ritenere ampiamente attendibili alle dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona offesa e che, in conseguenza del rito abbreviato scelto dall'imputato per la definizione della regiudicanda, assumono il medesimo valore probatorio della prova assunta con l'incidente istruttorio.
4. Infondato è anche l'ulteriore profilo della doglianza quanto al lamentato difetto di motivazione circa la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 94 cod. pen., che pure era stata espressamente censurata con i motivi di appello. La Corte di appello ha motivato la configurabilità dell'aggravante sul rilievo che le violenze venivano consumate da parte dell'imputato sotto l'influenza dell'alcol, ciò desumendo dalle risultanze processuali.
A fronte di ciò il ricorrente prospetta un generico difetto di motivazione, del tutto insussistente al cospetto di un sintetico ma congruo e logico apparato motivazionale.
5. Al rigetto del gravame, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014