Sentenza 9 gennaio 2003
Massime • 2
La difettosità dell'esposizione dello svolgimento del processo non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, quando questa risulti ugualmente idonea al raggiungimento del proprio scopo, illustrando esaurientemente i tratti essenziali della lite, nonché gli elementi considerati o presupposti nella decisione delle varie questioni.
In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, e di relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che avevano proceduto al rilevamento dell'infrazione si rende irrilevante, poiché l'art. 385 del regolamento d'attuazione del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, prevede che il verbale sia compilato dall'"organo accertatore": espressione - questa - che rende legittima la compilazione del verbale da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte di tale organo, e sia abilitato, in questa qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza alcuna distinzione fra componenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2003, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. VA SALVAGO - rel. Consigliere -
Dott. RENATO RORDORF - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN VA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTEO BRIGANDÌ, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
e
POLIZIA STRADALE VERCELLI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 222/99 del Pretore di BIELLA, depositata il 15/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2002 dal Consigliere Dott. OR SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza del 15 giugno 1999, il Pretore di Biella ha respinto l'opposizione di OR AN al verbale di accertamento n. 2040 dell'11 marzo 1997 con cui la Polstrada di Vercelli gli aveva contestato la violazione delle disposizioni dell'art. 142 cod. str. rilevata tramite Autovelox al km. 27,800 della strada statale per AN (BI).
Per la cassazione della sentenza il AN ha proposto ricorso per 8 motivi, notificandolo al Ministero dell'interno presso il Dipartimento della P.S. di Roma, (nonché alla Polizia stradale di Vercelli); per cui questa Corte con ordinanza del 13 dicembre 2001 gli ha ordinato la rinnovazione della notificazione allo stesso Ministero presso l'Avvocatura generale dello stato. Il Ministero ha depositato controricorso.
Motivi della decisione
Con i primi due motivi del ricorso, OR AN, denunciando violazione degli art. 200 cod. str. e 385 d.p.r. 495 del 1992, censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che il soggetto diverso dall'agente che ha accertato l'infrazione non può redigere il verbale, che se da quest'ultimo predisposto non è idoneo a fornire alcuna attestazione ne' a far fede fino a querela di falso;
nè a contenere alcuna contestazione che nella fattispecie, peraltro, non era stata compiuta immediatamente come prescritto dalla menzionata normativa senza alcuna giustificazione al riguardo. Con il quarto motivo torna a dolersi che il Pretore abbia omesso qualsiasi motivazione sulla mancata conte6Lazione immediata del verbale da parte dell'agente che aveva rilevato la violazione. Le censure sono infondate.
Questa Corte ha già affermato (sent. 9076/1997) che il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che avevano proceduto al rilevamento dell'infrazione si rende irrilevante, poiché l'art. 385 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, prevede che il verbale sia compilato dall'"organo accertatore": espressione - questa - che rende legittima la compilazione del verbale da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte di tale organo, e sia abilitato, in questa qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza alcuna distinzione fra componenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito. Sicché, non avendo il ricorrente posto in discussione che tanto gli agenti addetti al funzionamento dell'apparecchio Autovelox con cui è stata rilevata l'infrazione, quanto quello che ha redatto il verbale in esso indicando la ragione per cui non era stato possibile procedere alla contestazione immediata (pag. 4 del ric.) appartenessero alla Polstrada di Vercelli, abilitata a compiere l'accertamento, per la norma in questione non ha alcuna rilevanza ai fini, della validità del verbale medesimo il fatto che le due operazioni fossero state compiute dagli stessi agenti, ovvero da agenti diversi. Con il terzo motivo, il ricorrente deducendo violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. lamenta che il Pretore abbia dato atto nella sentenza della costituzione del Ministero, erroneamente tratta da uno scritto presentato dall'Autorita di Polizia in data 13 giugno 1997, in tal modo dando un erroneo rendiconto dello svolgimento del processo.
Anche questa censura è infondata.
La narrativa dello svolgimento della vicenda processuale (art. 132, n. 4, cod. proc. civ. ed art. 118, primo comma, disp. trans.
c.p.c.) quale incombente propedeutico alla esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, non assolve ad una funzione di documentazione (e tanto meno di rappresentazione destinata ai fini di pubblica fede nel senso indicato dall'art. 2700 cod. civ.) della pregressa attività svolta dal giudice, o dagli organi ausiliari o dalle parti intervenute nel processo, che resta affidata all'attività documentatrice del cancelliere (art. 57 cod. proc. civ.), ed in particolare al processo verbale d'udienza. Ragion per cui questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio che la difettosità dell'esposizione ovvero gli errori in essa commessi non spiegano effetti invalidanti sulla sentenza quando questa risulti ugualmente idonea al raggiungimento del proprio scopo, illustrando esaurientemente i tratti essenziali della lite, nonché gli elementi considerati o presupposti nella decisione;
e che dunque dette carenze possono riverberarsi sulla validità della sentenza solo quando la rendano inidonea al raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.), impedendo cioè di individuare, con sufficiente certezza, gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione delle varie questioni, ovvero di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall'ordinamento a garanzia del regolare esercizio della giurisdizione, o infine comportando che il giudice fondi la decisione su elementi (eccezioni o deduzioni) che non avrebbero dovuto essere valutati o valutati diversamente ove i fatti fossero stati esposti correttamente. Ma, nel caso, il fatto che la sentenza impugnata abbia dato atto della costituzione del Ministero, in effetti mai avvenuta, non ha comportato alcuna di queste conseguenze;
e la sola sfavorevole al AN riguarda il regolamento delle spese processuali, erroneamente poste a suo carico, che tuttavia il ricorrente non ha impugnato. Deve pertanto respingersi anche l'ultimo motivo con il quale il ricorrente, tornando a riferirsi all'atto in questione depositato dalla Polizia nel giudizio di opposizione, e, rilevando che nello stesso si esprimeva il parere che "le motivazioni addotte dall'esponente" non dovessero trovare favorevole considerazione, si duole che la decisione impugnata abbia comunque violato l'art. 112 cod. proc. civ. per essere incorsa in ultrapetizione ed aver trasformato il giudizio concernente la validità del verbale in giudizio di condanna: e ciò a prescindere dalla considerazione che il Pretore si è limitato a respingere i motivi di opposizione ed a rigettare il ricorso, in aderenza al principio posto dagli art. 22 e segg. della legge 689 del 1981 che l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa introduce un giudizio di accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, i limiti del quale sono segnati dalla "causa petendi" dell'atto introduttivo e dall'inerente effetto devolutivo. Con il quinto, sesto e settimo motivo, il AN deducendo violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. censura la sentenza impugnata per avere ritenuto provato il fatto così come descritto nel verbale di accertamento che lo aveva collocato al km. 27,800 della S.S. per AN, senza considerare che la fotografia si riferiva ad altro fatto accaduto, invece al Km. 27,500 della stessa strada;
sicché o la contestazione riguardava un fatto mai accaduto, ovvero il Pretore avrebbe dovuto motivare sulla sussistenza di quello contestato.
Anche queste censure sono del tutto inconsistenti.
Il Pretore, infatti, ha respinto analogo motivo di opposizione formulato dal AN per avere accertato che tanto la fotografia scattata dall'apparecchiatura Autovelox, quanto il verbale di contestazione si riferivano ad un unico fatto verificatosi alla progressiva chilometrica 27,500 della strada statale suddetta;
che tale conclusione era conclamata dall'assoluta identità dei dati riportati nel verbale con quelli ricavabili dalla fotografia, nonché dalla deposizione degli agenti rilevatori (che avevano provocato la redazione del verbale) i quali hanno confermato che l'apparecchiatura era stata da loro posta in coincidenza con tale progressiva peraltro ubicata in un tratto di strada sottoposto al limite massimo di 50 km/h.; per cui si era sostanzialmente verificato un mero errore materiale di trascrizione nel verbale della velocità rilevata dalla fotografia che non aveva inciso sull'individuazione e sulla descrizione del fatto quale contestato al ricorrente. Trattasi all'evidenza di una ricostruzione classificabile alla stregua di accertamento di fatto e, dunque, insindacabile in sede di legittimità poiché logicamente e congruamente motivata: e ciò anche perché il AN nessuna censura ha formulato al riguardo, essendosi limitato ad affermare, apoditticamente, che nel verbale era stato contestato un fatto diverso per la sola ragione che la progressiva chilometrica di cui alla fotografia (km. 27,500) era stata erroneamente riportata come km. 27,800.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Ministero dell'Interno in complessive Euro 309,39 di cui Euro 250,00 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2003