Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2026, n. 14829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14829 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
Oscuramento disposto
2026 1497
AULA 'B'
Numero registro generale 15476/2021 Numero sezionale 1497/2026 Numero di raccolta generale 14829/2026 Data pubblicazione 18/05/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Oggetto
Vittime dovere
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 15476/2021
SEZIONE LAVORO
Cron.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIA ESPOSITO
- Presidente -
- Consigliere -
Rep.
Ud. 24/03/2026
PU
Dott. FABRIZIA GARRI Dott. FABRIZIO GANDINI Dott. SIMONA MAGNANENSI Dott. ALESSANDRO GNANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Consigliere È STATA DISPOSTA
D'UFFICIO
- Consigliere SEGUENTE
LA
- Rel. Consigliere -
ANNOTAZIONE: CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE
IN
LE
ALTRI
GENERALITA' E GLI DATI IDENTIFICATIVI DI:
sul ricorso 15476-2021 proposto da:
FI TI,
FI TI, in proprio e nella qualità di ZI AU FI, genitore esercente la potestà genitoriale sui figli ZI OL FI, minori ZI AU FI, ZI OL FI, tutti nella qualità di eredi di ZI EO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA BAVA;
- ricorrente -
ZI EO
MINISTERO
contro
DELLA
DIFESA,
MINISTERO
DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro
tempore, rappresentati e difesi ope dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
legis
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 515/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 01/02/2021 R.G.N. 88/2020;
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Oscuramento disposto
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato ANDREA BAVA.
FATTI DI CAUSA
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Torino rigettava la domanda svolta dall'odierna ricorrente, anche quale legale rappresentante delle figlie, tesa ad ottenere nei confronti dei Ministeri della Difesa e dell'Interno le prestazioni correlate allo status di vittima del dovere in capo al defunto marito, caporalmaggiore. Riteneva la Corte d'appello che non fossero stati acquisiti riscontri attendibili dell'esposizione a rischio da parte del militare, in particolare quanto all'esposizione a materiale radioattivo. Infatti per quanto riguardava le missioni svolte in Italia - erano meramente ipotetiche le deduzioni difensive sul collassamento, nel 2000, di otto tetti di depositi di materiale esplodente e sulla verifica di emissione di radioattività, risalente al giugno 1996. In secondo luogo, la presenza del militare si collocava a distanza di oltre dieci anni dalla chiusura del sito che avrebbe ospitato lo stoccaggio di armamenti pericolosi e nessuna istanza istruttoria era stata formulata allo scopo di avvalorare una rilevante esposizione al rischio. Riguardo invece alle missioni all'estero, in Libano e in Afghanistan, si era trattato di attività svolta all'interno della base, con compiti di disinfestazione di mense e
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servizi igienici, nonché presso la cellula veterinaria del
contingente.
Avverso la sentenza, le ricorrenti propongono un motivo di impugnazione, illustrato da memoria. Il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno resistono con il medesimo controricorso. A seguito di infruttuosa trattazione in sede camerale, la causa era rinviata all'odierna udienza pubblica, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. L'ufficio della Procura Generale ha depositato memoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso. All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato termine di 90 giorni per il deposito dell'odierno provvedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, co.564, I. n.266/05, in rapporto all'art.603 d.lgs. n.66/10 e agli artt. 1078 ss. d.P.R. n.90/10, per avere errato la Corte di merito nel reputare indispensabile, ai fini del riconoscimento della tutela indennitaria, la previa dimostrazione in concreto della pericolosità delle situazioni lavorative affrontate, in contrasto con la disciplina speciale del Codice dell'ordinamento militare, che contempla fattispecie tipiche di esposizione qualificata cui viene associata in via presuntiva la tutelabilità, come i servizi in teatri operativi bellici, in poligoni di tiro e in luoghi di stoccaggio di munizionamenti. Tale disciplina, secondo le ricorrenti, non presupporrebbe la prova dello specifico, fattuale e concreto pericolo corso dal militare,
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valorizzando
una pericolosità intrinseca
normativamente fissata.
Il motivo è infondato.
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come
Codice
L'art. 603, co.1, primo periodo, del dell'ordinamento militare, nel testo sostituito dall'art. 5, co.
3-bis, lett. a), d.l. n.228/10, conv. con modif. in l. n.9/11 interviene a riconoscere la causa di servizio e adeguati indennizzi «al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali» Sostiene parte ricorrente che la norma tipizzerebbe situazioni lavorative cui si riconnette ex lege una tutela indennitaria a prescindere dalla concreta sussistenza di un pericolo corso dal militare. In realtà, la disposizione è chiara nel riconoscere tutela indennitaria al militare che abbia contratto patologie non per il solo fatto di aver partecipato a "missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali", o per essere stato impiegato "nei poligoni di tiro" o, ancora, in "siti dove vengono stoccati munizionamenti" o, infine, "nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale", occorrendo invece l'ulteriore requisito delle
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"particolari condizioni ambientali od operative", che accompagnino tali attività lavorative. In assenza delle particolari condizioni ambientali od operative, dunque, non sussiste una presunzione legislativa di rischio, causa poi di patologia tumorale. Questa Corte, decidendo in relazione all'art.603 citato e agli artt. 1078 e 1079 d.P.R. n.90/10, ha affermato che la tutela indennitaria viene riconosciuta al militare che abbia contratto un'infermità o patologia tumorale "verosimilmente riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative" (Cass.17017/24). Nello stesso senso si è espresso il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria (sent. n.13/25), riguardo all'art. 603, cit., precisando che: a) la norma presuppone un rischio professionale specifico, legato a «particolari condizioni ambientali od operative» (punto 24); b) il legislatore ha individuato un rischio professionale specifico nel servizio svolto nelle dette condizioni ambientali o operative, le quali a livello di normativa attuativa sono definite, all'art. 1078, lett. d), d.P.R. n.90/10 come «condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto» (punto 32); c) il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in
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seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio (punto 33). Il militare deve quindi allegare e dimostrare non il solo servizio rientrante tra quelli annoverati dall'art.603, bensì anche che tale servizio sia contraddistinto da particolari condizioni ambientali od operative concretanti il fattore di rischio. A quel punto, il nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia tumorale è presunto, con presunzione relativa vincibile dall'amministrazione. Quanto al rapporto tra particolari condizioni ambientali e operative e situazione di rischio, va ribadito che sono le prime ad esprimere il quid pluris di rischio specifico in cui si svolgono "missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali", attività "nei poligoni di tiro" o in "siti dove vengono stoccati munizionamenti" o "nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale". L'art. 1078, lett. d), d.P.R. n.90/10 parla infatti di condizioni che espongono il personale militare "a maggiori rischi". Alla luce di tale cornice normativa, si può ora considerare la sentenza impugnata, laddove parla di "esposizione a rischio del militare", e di mancata prova dell"asserita esposizione a pericolo". Emerge dalla pronuncia impugnata che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l'esposizione a rischio non è considerata in sé, ma quale espressione delle particolari condizioni ambientali od operative. A p.7 della sentenza, laddove viene inquadrato il tema giuridico posto dall'atto d'appello, la Corte parla di dimostrazione della "esposizione a rischio determinata dalle particolari
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condizioni ambientali ed operative", ritenuta poi non fornita (v. p.10 della sentenza). La Corte non ha dunque violato l'art.603 d.lgs. n.66/10, poiché ha richiesto la prova, da parte del militare, delle particolari condizioni ambientali operative capaci di fondare una situazione di rischio dalla quale consegua la presunzione di causalità con la patologia tumorale (p.11 della sentenza: "prova dell'asserita pericolosità delle particolari condizioni ambientali ed operative"), e si è visto che l'art. 1078, lett. d), d.P.R. n.90/10 richiede appunto l'esposizione a maggiori rischi. In sostanza, la Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova che il caporalmaggiore avesse svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia (v. Cons. Stato, n.13/25, cit., punto 33). Il ricorso va perciò respinto, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, data la novità della questione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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Ai sensi dell'art.52 d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti in cassazione e del de cuius. Roma, deciso alla camera di consiglio del 24.3.26
La Presidente
LU PO
Il relatore Alessandro Gnani
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