Sentenza 13 ottobre 2015
Massime • 1
La nozione di documento falso "valido per l'espatrio", prevista dall'art. 497 bis cod. pen., è riferita all'idoneità di esso a consentire al suo possessore di lasciare il territorio dello Stato che lo ha apparentemente emesso, rimanendo irrilevanti altre valutazioni riferite alla sua validità per la circolazione in altri Paesi. (Fattispecie relativa a documento di identità apparentemente rilasciato dalla Repubblica di Croazia, all'epoca non ancora appartenente all'Unione Europea, in cui la S.C. ha ritenuto irrilevante il fatto che tale documento, anche se genuino, non avrebbe consentito l'ingresso in Italia o in altri Paesi UE).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2015, n. 47563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47563 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2015 |
Testo completo
47 5 6 3/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Dott. Gennaro MARASCA - Presidente- Sent. n. sez.2989 Dott. Grazia LAPALORCIA - Consigliere - UP 13/10/2015 Dott. Maurizio FUMO - Consigliere R.G.N. 19035/2015 Dott. Maria VESSICHELLI - Consigliere - · Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi presentati da: EV OL, nato a [...], il [...]; : avverso la sentenza del 24/2/2015 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per l'imputato gli avv.ti Luca Cianferoni ed Antonio Gugliotta, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di EV OL per i reati di uso d'atto falso e possesso di documento valido per l'espatrio falso.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso personalmente lo EV, nonché con autonomi atti i suoi difensori.
2.1 Gli identici ricorsi presentati dall'imputato e dall'avv. Cianferoni articolano quattro motivi. Con il primo viene eccepita la nullità della sentenza per l'omessa notifica allo EV dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. Con il secondo si deduce errata applicazione della legge penale rilevando l'irrilevanza penale dei fatti per cui è intervenuta condanna in conseguenza della grossolanità dei falsi in contestazione. Con il terzo motivo viene lamentato il difetto di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i suddetti reati, mentre con il quarto analoghi vizi della motivazione vengono dedotti con riguardo alla ritenuta congruità della commisurazione della pena e del disposto aumento per la continuazione e alla denegata concessione delle attenuanti generiche.
2.2 Il ricorso proposto dall'avv. Gugliotta articola cinque motivi. Con il primo il difensore eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per il mancato differimento dell'udienza del 23 febbraio 2011 a seguito della prospettazione da parte del difensore dell'imputato di un legittimo impedimento a comparire e l'insufficienza della motivazione resa dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto dell'analoga eccezione avanzata con il gravame di merito. Con il secondo reitera le censure relative alla grossolanità dei falsi imputati svolte nel corrispondente motivo degli altri ricorsi. Con il terzo motivo lamenta errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all'art. 497-bis c.p., rilevando come il documento d'identità oggetto del falso contestato non possa ritenersi valido per l'espatrio, trattandosi di documento apparentemente rilasciato dalle autorità croate in epoca in cui la Repubblica Croata non faceva parte dell'Unione Europea e dunque non consentiva l'espatrio del cittadino extracomunitario dal territorio italiano. Conseguentemente del tutto erroneamente la Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 489 c.p. Il quarto motivo ripropone le doglianze sul trattamento sanzionatorio prospettate negli altri ricorsi, mentre con il quinto motivo viene eccepita ulteriore errata applicazione della legge penale in merito all'applicazione della misura di sicurezza dell'allontanamento dell'imputato dallo Stato ai sensi dell'art. 235 c.p. in difetto della prova che lo EV sia cittadino straniero, dovendosi ritenere illogica la motivazione resa sul punto in sentenza, la quale si fonda esclusivamente sul fatto che in precedenti occasioni l'imputato ha sempre declinato luoghi di nascita siti in territori esteri, senza però alcun accertamento in merito a quale sarebbe l'eventuale effettiva cittadinanza straniera attribuibile al medesimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono infondati e per certi versi inammissibili e devono pertanto essere rigettati.
2. Pregiudiziale è l'esame delle eccezioni processuali sollevate nei diversi ricorsi.
2.1 Inammissibile è l'eccezione proposta con il primo motivo dei ricorsi, rispettivamente, dell'imputato e dell'avv. Cianferoni, atteso che l'omessa notifica allo EV dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado non era stata dedotta con il gravame di merito. Deve infatti essere ribadito in proposito il consolidato orientamento di questa Corte per cui la sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato notificato l'estratto contumaciale, è inutiliter data soltanto se l'irregolarità di detta notifica sia stata eccepita dal difensore e la Corte abbia omesso l'esame della sollevata eccezione (ex multis Sez. 5, n. 44846 del 24 settembre 2013, Pinsoglio e altro, Rv. 257134; Sez. 2, n. 25778 del 5 giugno 2012, Menna, Rv. 253083).
2.2 Manifestamente infondata e generica è altresì l'eccezione proposta con il primo motivo del ricorso dell'avv. Gugliotta, che peraltro risulta essere stato tempestivamente proposto contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale. La sentenza impugnata, infatti, ha spiegato le ragioni per cui l'istanza dell'avv. Cristofori venne legittimamente rigettata, individuandole correttamente nella mancata formulazione di una formale richiesta di differimento dell'udienza e nell'omessa allegazione di documentazione idonea a comprovare il prospettato legittimo impedimento del difensore. Argomentazioni queste non specificamente confutate con il motivo di ricorso in esame e che comunque risultano coerenti all'effettivo contenuto dell'istanza in questione, alla quale il collegio ha accesso in forza della natura processuale dell'eccezione proposta.
3. Nuovamente manifestamente infondato e generico è il secondo motivo di tutti e tre i ricorsi con cui si eccepisce la grossolanità dei falsi contestati, riproponendo un'obiezione già sollevata con il gravame di merito e motivatamente confutata dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato come l'accertamento della effettiva falsità dei documenti in possesso dello EV è stato reso possibile solo a seguito degli accertamenti eseguiti presso il gabinetto di polizia scientifica, circostanza che è stata correttamente ritenuta in grado di escludere in senso assoluto l'inidoneità ingannatoria delle falsità. Con tale apparato argomentativo, la cui tenuta logica è indiscutibile, non si sono sostanzialmente confrontati i motivi proposti dall'imputato e dall'avv. Cianferoni, ma nemmeno il ricorso dell'avv. Gugliotta, il quale si è limitato ad eccepire che la grossolanità dei falsi sarebbe dimostrata dal fatto che gli operanti che controllarono lo EV non vennero ingannati, per poi ammettere che l'effettiva natura dei documenti venne accertata solo a seguito della successiva indagine tecnica e ciò a tacere del fatto che le dichiarazioni degli stessi operanti vengono solo genericamente evocate dal ricorrente.
4. Inammissibile è anche il terzo motivo del ricorso dell'imputato e di quello dell'avv. Cianferoni che si risolve nella generica ed assertiva deduzione di vizi della motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione di responsabilità, limitandosi in tal senso ad evocare un singolo passaggio del discorso giustificativo svolto dalla Corte territoriale con il cui complessivo sviluppo omette qualsiasi serio confronto.
5. Infondato è invece il terzo motivo del ricorso dell'avv. Gugliotta, atteso che il requisito posto dall'art. 497-bis c.p., per cui il possesso del documento falso è punito a condizione che lo stesso sia valido per l'espatrio, deve essere inteso nel senso per cui lo stesso debba poter consentire al suo possessore di lasciare il territorio dello Stato che lo ha apparentemente emesso, rimanendo irrilevante che il medesimo documento costituisca anche qualora genuino - un valido titolo per l'ingresso in quello italiano o in genere dell'Unione Europea, della quale effettivamente all'epoca dei fatti la Repubblica di Croazia non era ancora membro (cfr. Sez. 5, n. 46831 del 22 novembre 2007, Todorovic, Rv. 238889).
6. Generici sono i motivi dei diversi ricorsi concernenti la congruità del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, profili in merito ai quali la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione a sostegno della propria decisione di confermare le statuizioni in proposito rese dal giudice di primo grado e con la quale i ricorsi sostanzialmente non si confrontano. Non di meno deve rilevarsi come la sentenza innanzi tutto abbia ritenuto inammissibili per genericità i corrispondenti motivi d'appello, affermazione che non è stata contestata con le odierne impugnazioni. Quanto infine all'ultimo motivo del ricorso dell'avv. Gugliotta, deve rivelarsene l'infondatezza, atteso che i giudici dell'appello, ai fini della conferma della misura di sicurezza di cui all'art. 235 c.p. hanno logicamente inferito, in assenza di evidenza alcuna che lo EV sia cittadino italiano, dalle sue dichiarazioni e dai suoi precedenti dattiloscopici che egli sia invece cittadino straniero, rimanendo irrilevante ai fini dell'applicazione della suddetta misura l'effettivo accertamento del paese dal quale proviene, che attiene alla fase della sua esecuzione.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna Così deciso il 13/10/2015 Il Consigliere estensore Luca Distorelli il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Presidente Gennaro Marasca TAIN CANCELLERIA 1 - DIC 2015 addi IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise dex