Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2015, n. 47563
CASS
Sentenza 13 ottobre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La nozione di documento falso "valido per l'espatrio", prevista dall'art. 497 bis cod. pen., è riferita all'idoneità di esso a consentire al suo possessore di lasciare il territorio dello Stato che lo ha apparentemente emesso, rimanendo irrilevanti altre valutazioni riferite alla sua validità per la circolazione in altri Paesi. (Fattispecie relativa a documento di identità apparentemente rilasciato dalla Repubblica di Croazia, all'epoca non ancora appartenente all'Unione Europea, in cui la S.C. ha ritenuto irrilevante il fatto che tale documento, anche se genuino, non avrebbe consentito l'ingresso in Italia o in altri Paesi UE).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2015, n. 47563
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47563
    Data del deposito : 13 ottobre 2015

    Testo completo