Sentenza 23 giugno 2015
Massime • 1
In tema di reato continuato, non è sufficiente per la legalità del calcolo determinare la pena nell'ambito quantitativo previsto dalla legge - pari al triplo della pena base - dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell'esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la determinazione dell'aumento di pena per i singoli reati satellite. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto correttamente assolto l'obbligo di motivazione nella giustificazione, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., dell'aumento stabilito a titolo di continuazione in misura inferiore all'aumento medio previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.).
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Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2015, n. 28139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28139 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2015 |
Testo completo
28 1 39 /15 REPUBBLICA ITALIANA : IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.1504/2015 CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott. - Consigliere - Dott. UMBERTO MASSAFRA REGISTRO GENERALE N. 12597/2015 - Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Rel. Consigliere -Dott. EUGENIA SERRAO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI LI N. IL 25/02/1976 avverso la sentenza n. 978/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 19/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Mario RI Stefano Pinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Valentino Di Ludovico, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avy Udit i difensor Avv RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 19/01/2015, ha riformato sul punto concernente il trattamento sanzionatorio, riconoscendo il vincolo della continuazione con altro reato giudicato separatamente, la pronuncia emessa i 8/10/2009 dal Tribunale di Verona, che aveva ritenuto PU MA colpevole del reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6,d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, commesso in data 21 marzo 2006, per avere omesso di fermarsi dopo essere stato coinvolto, mentre era alla guida di un autoveicolo, in un incidente stradale con danni alle persone.
2. Avverso la sentenza di appello MA PU propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: a) nullità della sentenza per palese violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen. in relazione all'art.62 bis cod. pen. Il ricorrente si duole che il giudice di appello abbia trascurato il comportamento processuale dell'imputato nonché la personalità del reo, gravato da “blandi” precedenti penali;
b) inosservanza о erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. in relazione all'art.133 cod. pen., avendo il giudice di appello violato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. a fronte della doglianza proposta nell'atto di gravame con riguardo all'eccessiva severità della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che il reato per quale si procede non è prescritto, potendosi computare periodi di sospensione del termine di prescrizione pari a complessivi 23 mesi e 21 giorni, il ricorso proposto da MA PU è infondato.
1.1. La Corte territoriale, dopo aver ritenuto che il reato in esame potesse ritenersi oggetto del medesimo disegno criminoso rispetto ad alcuni furti commessi prima dell'incidente, ha specificamente replicato all'istanza di mitigazione del trattamento sanzionatorio formulata dall'appellante applicando a titolo di aumento per il reato satellite oggetto del presente giudizio, rispetto al più grave reato di furto, la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, così riducendo la pena applicata dal Tribunale in primo grado, pari ad un anno e mesi sei di reclusione.
1.2. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, i giudici di appello hanno peraltro espressamente indicato le ragioni per le quali tale pena dovesse ritenersi congrua e proporzionata alla gravità del fatto (l'entità delle lesioni, la particolare( 2 pericolosità della condotta di guida dell'imputato), determinando l'aumento in misura ampiamente inferiore alla misura media dell'aumento applicabile ai sensi dell'art.81, secondo comma, cod. pen.
2. In punto di diritto, giova richiamare i principi elaborati nel tempo dalla Corte di legittimità in materia di reato continuato, con particolare riguardo al tema del rapporto tra determinazione della pena per il reato continuato e sanzione edittale prevista per i singoli reati uniti dal vincolo della continuazione: a) per la individuazione della violazione più grave il giudice deve fare riferimento alla pena edittale prevista per ciascun reato ed individuare la violazione punita più severamente dalla legge, in rapporto alle circostanze in cui la fattispecie si è manifestata (Sez. U n.25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv.255347; Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv.195805; Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, Rv.191129; Sez. 6, n.34382 del 14/07/2010, Azizi Aslan, Rv. 248247; Sez. 5, n. 12473 dell'11/02/2010, Salviani, Rv. 246558; Sez. 3, n. 11087 del 26/01/2010, S., Rv. 246468; Sez. 2, n. 47447 del 06/11/2009, Sali, Rv. 246431; Sez. 4, n. 6853 del 27/01/2009, Maciocco, Rv. 242866); b) la pena base per il reato continuato non può mai essere inferiore a quella prevista come minimo per uno qualsiasi dei reati unificati dal medesimo disegno criminoso (Corte Cost., ord. n. 11 del 9/01/1997; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 1998, Varnelli, Rv.209487); c) la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati-satellite, qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale, è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave (Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 1998, Varnelli, Rv.209486).
2.1. A chiarimento dell'ultimo principio enunciato va detto, però che, se per la individuazione del reato più grave deve certamente farsi riferimento alla pena edittale, cionondimeno la sanzione edittale prevista in relazione a ciascun reato- satellite può assumere rilevanza ai fini della determinazione della pena da applicare in aumento in ragione dei principi generali, ai quali la disciplina del reato continuato non deroga, enunciati, in tema di applicazione della pena, dagli artt. 132-133 cod. pen.
2.2. Come recentemente sottolineato in una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la funzione dell'istituto è stata resa ancor più evidente dalla novella dell'art. 81 cod. pen. ad opera del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 220, che, nel consentire l'applicazione della continuazione anche in presenza di violazioni di norme 3 incriminatrici sanzionate con pene eterogenee, si colloca in una linea di tendenza contraria all'automatismo repressivo, propria del sistema del cumulo materiale, e favorevole, invece, ad un'accentuazione del carattere personale della responsabilità penale, con un'esaltazione del ruolo e del senso di responsabilità del giudice nell'adeguamento della pena alla personalità del reo (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348, che richiama Sez. U, n. 5690 del 07/02/1981, Viola, Rv. 149260-66; Corte Cost., n. 254 del 25 ottobre 1985; n. 312 del 10 marzo 1988).
2.3. Ciononostante, la perdita di autonomia sanzionatoria del reato-satellite (Sez.U, n.5690 del 7/02/1981, Viola, Rv.149263), impone di valutare la legalità della pena irrogata ai sensi dell'art.81, secondo comma, cod. pen., in difetto di modifiche medio tempore intervenute nel regime sanzionatorio previsto per i reati-satellite, facendo esclusivo riferimento alla sanzione edittale prevista per il reato più grave.
3. In punto di obbligo di motivazione, occorre, in primo luogo, osservare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).
3.1. In linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6 n. 7777 del 29/1/2013, Bardeggia, Rv. 255052), condivisa dal Collegio, se l'aumento di pena che è possibile apportare ai sensi dell'art.81, secondo comma, cod. pen. può astrattamente raggiungere il triplo della pena massima, non è tuttavia sufficiente per la legittimità della decisione determinare la pena nell'ambito quantitativo previsto dalla legge, dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle valutazioni operate su ogni aspetto dell'esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione (Sez. 2 n.23653 del 15/5/2008, Asseliti, Rv. 240612). Ciò in forza della previsione contenuta nell'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui "... se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso dei reati o sulla continuazione". Di conseguenza, deve ritenersi che la mancanza di motivazione sulla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, non essendo previsto nell'art. 81 cod. pen. un 4 aumento minimo di pena, ma solo un massimo quantificato nella misura del triplo della pena base, sottrae all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, integrando, quindi, un vizio di motivazione della sentenza rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez.2, n.51731 del 19/11/2013, Foria, Rv.258108; Sez.4 n.6853 del 27/1/2009, Maciocco, Rv.242867).
3.2. Sempre in materia di reato continuato, l'applicazione coerente dei due principi sopra enunciati comporta il corollario che, quando il giudice abbia dato conto del riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati contestati al medesimo imputato ed abbia giustificato in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. la misura dell'aumento stabilito a titolo di continuazione, in misura inferiore all'aumento medio previsto dall'art.81, secondo comma, cod. pen., può ritenersi che abbia correttamente assolto all'obbligo di motivazione.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione dell'art.616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/06/2015 E N CORTE O I Z A Il Consiglere eştensore Il Presidente C Eugenia Serrao Carlo Giuseppe Brusco P U S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 LUG. 2015 Direttore Amministrativo Dott.ssa Loredana SCHLAVONI E