Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
L'imputato che nel giudizio di cognizione chiede il riconoscimento della continuazione fra i reati oggetto del processo e reati già giudicati, non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrre copia delle stesse, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2014, n. 9277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9277 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAZA Carlo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 3911
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 15701/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN MI N. IL 07/10/1969;
avverso la sentenza n. 650/2012 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 08/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 08/10/2013 la Corte d'appello di Caltanissetta, per quanto ancora rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità di NO HE, in relazione a due furti in abitazione aggravati dalla destrezza, commessi il 29/07/2005, in danno di EL TT e AC IO.
La Corte d'appello ha ritenuto che la responsabilità dell'imputato fosse dimostrata dal fatto che l'imputato, arrestato unitamente al fratello ID in flagranza di reato, in relazione ad altro furto commesso con le medesime modalità, avesse ammesso le proprie responsabilità, precisando che, mentre il fratello si introduceva negli appartamenti, presentandosi come operatore dell'azienda fornitrice del gas, egli rimaneva nel portone.
Da ultimo, la Corte territoriale non ha accolto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altro reato, già giudicato con la sentenza della medesima Corte del 29/05/2007, divenuta irrevocabile il 20/03/2008, dal momento che quest'ultima decisione non era stata prodotta dalla difesa.
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando che le ammissioni dell'imputato con riferimento al altri furti non possono comportare la sua responsabilità per altri episodi, ancorché caratterizzati da modalità operative analoghe. Il ricorrente, al riguardo, rileva che la confessione concerneva, secondo quanto dichiarato dall'imputato al P.M. e quindi in sede di convalida, i furti commessi in danno di NZ HE e NO EL, per i quali era stato giudicato con sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 29/05/2007, irrevocabile dal 20/03/2008. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta circostanza della destrezza, da escludersi poiché l'imputato si era limitato a svolgere, secondo la Corte territoriale, il ruolo di "palo".
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 81 c.p., comma 2, dal momento che l'imputato aveva allegato tutti gli elementi idonei a consentire alla Corte territoriale di verificare la sussistenza dell'invocato vincolo della continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, giacché, se è pur vero che l'ammissione di responsabilità dell'imputato concerne esclusivamente i due furti commessi in danno di altri soggetti e non i due episodi oggetto del presente procedimento, è altresì vero che, anche a voler intendere la generica espressione adoperata dalla Corte territoriale come indicativa dell'erronea interpretazione del significato della confessione resa, il percorso argomentativo conserva la sua logicità intrinseca.
Invero, siffatto verosimile errore non assume valore decisivo, giacché, si integra, nella motivazione della sentenza impugnata, con la considerazione della unitarietà di contesto spazio-temporale dei quattro furti, commessi lo stesso giorno in abitazioni collocate in due numeri civici vicini (il 9 e l'11) della medesima via;
non casualmente, in occasione dell'arresto operato in relazione ad uno degli altri due furti, il fratello dell'imputato era stato sorpreso nell'atto di occultare due orecchini con perla, che sarebbero stati riconosciuti come propri da EL TT, persona offesa di uno dei furti, oggetto del presente procedimento.
È in tale unitarietà di azione che si coglie la coerenza delle conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale, in un percorso motivazionale privo di profili di manifesta illogicità.
2. Il secondo motivo è, del pari, infondato.
Posto che in tema di furto, ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza è sufficiente che si approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità della azione furtiva idonea a non destare la suddetta attenzione (Sez. 5, n. 640 del 30/10/2013 - dep. 10/01/2014, Rainart, Rv. 257948) e rilevato che il ricorrente non contesta la peraltro corretta valutazione della sentenza impugnata, quanto all'aggravante contestata, con riferimento alla scaltra azione del fratello che, presentandosi come addetto alla lettura del gas, approfittava della provocata distrazione delle vittime per appropriarsi dei loro beni, non rimane che prendere atto che, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza della destrezza, avendo carattere oggettivo, in quanto attiene alle modalità dell'azione, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato (per il principio, v., di recente Sez. 1, n. 48726 del 19/05/2011, Semeraro, Rv. 252044).
3. Anche il terzo motivo è infondato.
La Corte è consapevole del fatto che in passato si è ritenuto che, ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento, ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo in tale ipotesi l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava tra l'altro dalla esplicita previsione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che, pur riguardando l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione, esprime un principio che ha valore generale (Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, Aloisio, Rv. 236261; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011, Castellano Rv. 250929).
Tuttavia, il Collegio ritiene maggiormente persuasivo il contrario indirizzo secondo il quale l'imputato che intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva (Sez. 2, n. 9275 del 14/02/2014, Tassone, Rv. 259069).
Tale conclusione è invero sorretta dalla considerazione che la positiva derogatoria previsione dell'art. 186 disp. att. cit. si giustifica, come puntualizzano le Osservazioni al Progetto preliminare delle norme di attuazione, in funzione degli ampi poteri officiosi riservati al giudice della esecuzione a norma dell'art. 185 disp. att. cit.. Ne discende che l'imputato non può essere esentato in sede di cognizione dall'ordinaria regola per la quale richieste fondate su elementi non presenti agli atti del processo non possono essere delibate, se non a pena di attribuire al giudice un compito "istruttorio" non previsto dalla legge, con correlativo vulnus per la celerità del rito.
4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2015