Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2003, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
0 3706/0 3 OM DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggatta RUVENDICA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 18593/9 - - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Cron. -8496 Rep. 1035 -Consigliere Dot L. Rosario DE JULIO - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO u4.04/12/02 Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LO RM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ―. I presso lo studio dell'avvocato S.ALBERTO MAGNO 9, . PAOLETTI, che lo difende unitamente agli FABRIZIO - - avvocati ELIO BOTTO, FABRIZIO BRACCO, giusta delega in atti;
INI ricorrente -
contro
CONSORZIO STRADA INTERPODERAT.E SCHELLINI PIA, in persona del Suo Presidente a legale rapp.te ALTARE MICHELE, ALTARE MICHELE in proprio, REVELLI ALDO, —- REVELLI SECONDINO, REVELLI BRUNO, REVELLI LORENZO, 2002 -- 1575 REVELLI RICCARDO, SCHELLINO GIUSEPPE, elettivamente -1- domiciliati in ROMA VIA PALESTRO 56, presso lo studio | dell'avvocato MARIO ROSSO, che li difende unitamente - | all'avvocato FERNANDO BRACCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
| - nonchè
contro
-- -- COMUNE FARIGLIANO in persona del Sindaco p.t.; intimato ☐ avverso la sentenza n. 550/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 23/04/99; | udita la relazione della causa svolta nella pubblica | -- udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCRERILLO;
- | udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | | Generale Dott. Libertino Alberto SS che ha concluso | -- per rigetto del ricorso. + 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 2/12/95 LL DO conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Mondovi il Comune di Farigliano, in persona del Sindaco, chiedendo che fosse dichiarata la sua esclusiva proprietà della strada posta sui mappali nn. 131, 132, 284 del foglio 20 di quel Comune. A sostegno della domanda deduceva di avere acquistato i predetti mappali, rispettivamente, i primi due con atto pubblico del 10/11/55 e il terzo con atto pubblico 2/3/71; che successivamente all'acquisto, era stata realizzata su di essi la strada in questione, di collegamento tra la Cascina Bologna, di sua proprietà, e la strada vicinale Pianbosco-Schellini; che nel 1993 dipendenti del Comune avevano svolto dei lavori sulla strada collocandovi delle tubazioni;
che alle suc rimostranze, il Comune aveva affermato che l'intervento era legittimo perché la strada era comunale, essendo stata classificata come tale con delibera del Consiglio Comunale n.70 del 29/10/197 n.70, alla quale l'LL aveva fatto acquiescenza. Il Comune, costituitosi, si opponeva alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi che la strada era di sua esclusiva proprietà per intervenuta usucapione (essendo da oltre 20 anni utilizzata dal pubblico) oppure a titolo di occupazione acquisitiva derivante dalla intervenuta realizzazione dell'opera pubblica. Nel giudizio intervenivano volontariamente il Consorzio Strada Interpoderale Schellini-Pianbosco-Bologna ed alcune persone che si qualificavano come consortisti, Tutti gli intervenienti contestavano la domanda dell'attore e, affermando la natura pubblica della strada, ne chiedevano, in via principale, il rigetto. In via subordinata, nell'ipotesi di esclusione della natura pubblica della strada, chiedevano che questa fosse dichiarata di proprietà indivisa dei soggetti che avevano dato vita al Consorzio, precisando al riguardo che il detto Consorzio era stato costituito con atto pubblico del 15/6/69 per la costruzione e la manutenzione della strada interpoderale;
che i partecipanti si erano obbligati a concorrere nella costruzione della strada o con conferimenti di terreno o con l'apporto di manodopera o con contributo economico;
che l'LL, quale amministratore e consortista, si era impeganto a mettere a disposizione un suo terreno confinante con quelli di VE NR e VE UA, affinché fosse costruita la strada di accesso alla sua Cascina Bologna;
che con decreto del 1971 il Ministero dell'Agricoltura, riconosciuta l'utilità della strada, ne aveva approvato la costruzione stanziando un contributo economico pari al 75% della spesa necessaria;
che ciò attribuiva alla strada carattere pubblicistico ai sensi dell'art.3 legge n.614/66; che effettivamente la strada sodisfaceva le esigenze collettive e per tale ragione era stata classificata come strada comunale con la delibera del Consiglio comunale D.70/71, non opposta dall'LL: che l'iscrizione nell'elenco delle strade comunali rendeva applicabile la presunzione di demanialità; che, in via di estremo subordine, la strada avrebbe dovuto considerarsi in comunione pro indiviso tra tutti i consortisti che avevano diritto di servirsene uti domini. L'attore replicava che la strada classificata come comunale era soltanto la strada vicinale, con esclusione della diramazione Bologna, la quale serviva soltanto a collegare la cascina Bologna, di sua proprietà, alla strada vicinale poi dichiarata pubblica dal Comune, e non formava oggetto del provvedimento di classificazione. Sosteneva, inoltre, che non ricorrevano i presupposti per ritenere che la strada appartenesse in comunione pro indiviso a tutti i consortisti. Espletata una Ctu ed esaurita l'istruttoria, il Tribunale, con sentenza 28/1/98, rigettava la domanda dell'LL e, in accoglimento کیسے della domanda riconvenzionale, dichiarava che la strada era di proprietà del Comune, condannando l'attore al pagamento delle spese di causa in favore sia del Comune che delle altre parti. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Torino che, ritenuta correttamente applicata sulla base delle risultanze di causa la presunzione di demanialità, con sentenza 23/4/99, rigettava il gravame del soccombente condannanndolo al pagamento delle spese del quest'ultimo profilo, la sentenza ha escluso qualsiasi possibilità di crrorc da parte del Comune nell'individuazione della strada, specificando le ragioni per le quali anche la diramazione per la Cascina Bologna doveva ritenersi compresa nella strada classificata come comunale, senza possibilità di confusione con la vecchia diramazione, ormai in disuso. Contro la sentenza l'LL ha proposto nei confronti del solo Comune di Farigliano ricorso per cassazione per due motivi. Il Comune non ha svolto alcuna attività difensiva. E' stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti che avevano partecipato al giudizio di appello, i quali si sono tutti costituiti con un controricorso unico, a cui ha resistito il ricorrente con una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 - Va anzitutto sgombrato il campo dall'eccezione sollevata dai k controricorrenti, i quali hanno dedotto l'inammissibilità del gravame nei loro confronti mancando nell'atto di integrazione del contraddittorio ad essi notificato l'indicazione della procura speciale. L'eccezione va disattesa. La procura speciale è richiesta a pena di inammissibilità dall'art.369 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione, non già per l'integrazione del contraddittorio, le cui modalità Osservate nel caso di specie - sono stabilite, senza alcun riferimento alla procura, dall'art.371 bis c.p.c., e che, essendo ordinata dal giudice di legittimità a seguito della proposizione del gravame, presuppone già effettuato il controllo sulla specialità della procura ( или Стибелтат -II Col primo motivo si denuncia violazione dell'art.22 legge n.2248/1865 (da intendere, in base al contenuto sostanziale della censura, come art.20 della citata legge, non rilevando ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso l'errore commesso dalla parte + nell'indicazione delle norme di legge che si assumono violate) per avcre la sentenza ritenuto non superata la presunzione iuris tantum di demanialità della strada oggetto di causa, nonostante dai due rogiti prodotti in giudizio dal ricorrente fosse risultato che i mappali 131, 132 e 284. sui quali era posta la strada erano di sua proprietà. A nulla rilevava, secondo i ricorrente, la sua mancata opposizione all'iscrizione della strada nell'elenco delle strade pubbliche adottata con delibera del Comune n.70/71, dal momento che la presunzione di demanialità derivante dall'iscrizione di una strada negli elenchi delle vie comunali era sempre superabile con l'esperimento di fronte al giudice ordinario di un'azione a tutela della proprietà e in ogni caso, l'anzidetta delibera non riguardava la diramazione Bologna, ditalché il ricorrente non aveva alcun interesse ad impugnarla. Connesso col primo è il secondo motivo, col quale il ricorrente. denunciando violazione dell'art. 116 cp.c. e vizi di motivazione su punto decisivo, insiste nel lamentare l'errata identificazione della strada oggetto del provvedimento amministrativo, deducendo in particolare che il giudice d'appello, aderendo acriticamente alle risultanze della Ctu e altrettanto acriticamente disattendendo i rilievi del ricorrente, ha erroneamente affermato l'identità tra la strada Schellini-Pianbosco-Bologna (che aveva formato oggetto della delibera) e quella, costituita dalla diramazione per la cascina Bologna, che era di proprietà del ricorrente e che non era stata oggetto della delibera. III - Entrambi i motivi vanno disattesi. La Corte territoriale ha ritenuto che il giudice di primo grado aveva correttamente applicato la presunzione di demanialità, perché in tal senso deponevano le risultanze processuali, che ha indicato nell'inserimento della strada, comprensiva dalla diramazione Bologna, nell'elenco delle vie pubbliche effettuato dal Comune con la delibera nell'acquiescenza dell'LL alla delibera, neln.70/71, riconoscimento delle esigenze pubbliche a cui la strada assolveva, avuto riguardo al fatto che per la sua costruzione era stato costituito un apposito Consorzio e che i consortisti avevano ricevuto un contributo pubblic. ..perCon ciò la Corte torinese si è attenuta al devoluto, che quanto rileva in questa sede riguardava specificamente l'interpretazione data dal CTU al provvedimento di iscrizione della strada Schellini-Pianbosco-Bologna nell'elenco delle vie pubbliche. L'LL, infatti, con il primo motivo d'appello, aveva concentrato le suc critiche sull'indagine, a suo dire superficiale e lacunosa, svolta dall'ausiliare, rimarcando in particolare il grossolano errore in cui questi era incorso nell'affermare che il suddetto provvedimento riguardava anche la diramazione Bologna non avendo tenuto conto della situazione dei luoghi, dei rilievi del consulente di parte e di vari altri elementi tra cui anche i dati emergenti dai rogiti. 9 Lamentando la mancata considerazione di questi ultimi da parte del giudice d'appello, il ricorrente non ha però indicato specificamente, come impone l'art.366 n.4 c.p.c., il contenuto dei rogiti al fine di consentire il controllo del Collegio sulla decisività della prova trascurata dal giudice di merito, ma, al contrario, si è limitato ad un generico richiamo agli estremi identificativi dei due atti. La doglianza, quindi, sotto questo profilo è inammissibile per mancanza di specificità. Anche nel resto le doglianze vanno disattese. Con abbondanza di considerazioni aderenti alla realtà -processuale e adeguate dal punto di vista logico come tali non censurabili in questa sede-la sentenza ha esposto diffusamente le م ا ت ragioni per le quali non vi era alcuna possibilità di errore in ordine all'individuazione della strada oggetto del provvedimento di classificazione. I restanti profili di censura risultano quindi infondati. Consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese a favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali, liquidate in complessivi euro205,00- di cui euro 1.500 (millecinquecento) per onorari. Roma, 4 dicembre 2002 L'cstensore Ii Proven telly DEPOSITATA IN CANCELLERA 13 MAR 2013 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo De Russ presidente Avadau IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Lance Q Nu