Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
Non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti in sede di giudizio di bilanciamento, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2010, n. 13210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13210 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 514
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 33029/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Bosco Francesco, difensore di fiducia di P.F., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 4.3.2009 della Corte di Appello di Torino, con la quale, in parziale riforma di quella del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 29.4.2008, venne condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, quale colpevole dei reati: a) di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1), art. 609 ter c.p., comma 1, nn. 1) e 2), art. 609 quater c.p., comma 1, nn. 1) e 2), art. 61 c.p., nn. 5) e 11); c) di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, commi 4 e 5, e art. 80, comma 1, lett. a),
unificati sotto il vincolo della continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di colpevolezza di P.F. in ordine ai reati: a) di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1), art. 609 ter c.p., comma 1, nn. 1) e 2), art. 609 quater c.p., comma 1, nn. 1) e 2), art. 61 c.p., nn. 5) e 11); c) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 4 e 5, e art. 80, comma 1, lett. a),
a lui ascritti per avere costretto la nipote D.L.,
inizialmente minore degli anni quattordici, a subire atti sessuali, consistiti dapprima in toccamenti della zona genitale e successivamente in masturbazioni reciproche e rapporti orali, nonché per avere ceduto alla nipote, per invogliarla al compimento di atti sessuali, una modica quantità di hashish.
Secondo la ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito l'imputato, zio materno della D.L., nel (OMISSIS), quando la parte lesa aveva 13 anni, le aveva offerto uno spinello e aveva iniziato a raccontarle le proprie esperienze sentimentali. In tale occasione l'imputato aveva toccato la ragazza nella zona vaginale. A distanza di circa un anno si era verificato un ulteriore episodio di abuso sessuale, allorché l'imputato, mentre erano soli in casa, aveva preso la mano della minore, l'aveva poggiata sul suo pene ed aveva iniziato a muoverla finché la parte lesa non si era sottratta. In prosieguo di tempo si erano verificati numerosi altri episodi analoghi, nel corso dei quali l'imputato aveva anche costretto la minore a rapporti orali.
Secondo l'accertamento di fatto in alcune occasioni la minore era stata costretta agli atti sessuali con azioni repentine o l'esercizio di una certa dose di violenza, in altre con minacce e, più frequentemente, con approfittamento della condizione di inferiorità fisica e psichica in cui versava. La sentenza impugnata, nel rigettare i motivi di gravame dell'appellante, ha confermato il giudizio di piena attendibilità della parte lesa, già espresso dal giudice di primo grado, peraltro riscontrato anche da parziali ammissioni dello stesso imputato, ma ha dichiarato le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, rideterminando la pena inflitta nella misura precisata in epigrafe.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con tre motivi di gravame per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia, per violazione di legge e vizi di motivazione, la mancata applicazione della diminuzione di pena per effetto delle concesse attenuanti generiche nella massima estensione.
Si deduce che i giudici di appello, dopo aver ritenuto le attenuanti prevalenti sulle aggravanti contestate, hanno giustificato la mancata diminuzione della pena nella misura massima possibile con motivazione contraddittoria, facendo riferimento al numero e alla rilevanza delle aggravanti, benché la stessa sentenza avesse osservato che il P. si era astenuto dal porre in essere atti sessuali di maggiore gravità.
Con il secondo mezzo di annullamento si censura, per carenza di motivazione, l'aumento di pena applicato, sia per la continuazione interna tra i reati di violenza sessuale, che per il vincolo della continuazione tra il reato di cui al capo a) e quello di cui al capo c).
Si deduce che gli stessi argomenti, in base ai quali il giudice di merito ha ritenuto l'imputato meritevole delle attenuanti generiche, avrebbero dovuto indurre ad un maggiore contenimento degli aumenti per la continuazione in ordine alla cui misura risulta carente qualsiasi motivazione.
Con l'ultimo mezzo di annullamento viene censurata, sempre per violazione di legge e vizi di motivazione, l'affermazione di colpevolezza per il reato di cui al capo c).
Si deduce che la condanna dell'imputato è stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della parte lesa, in assenza di qualsiasi elemento di riscontro;
che nella specie è del tutto inesistente qualsiasi certezza in ordine alla effettiva natura della sostanza che l'imputato avrebbe dato alla nipote ed in particolare alla sua efficacia drogante, in assenza di qualsivoglia accertamento tecnico in ordine al principio attivo presente nella stessa;
che nella specie doveva ritenersi necessario un elemento di riscontro che confermasse l'attendibilità delle dichiarazioni della parte lesa sul punto.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte, in relazione ai primi due motivi di gravame, che la determinazione della misura della pena inflitta è stata correttamente fondata dai giudici di merito sulla valutazione della gravità dei fatti e della personalità dell'imputato. Occorre inoltre rilevare che non vi è alcuna contraddizione tra la concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti, e la valutazione di queste ultime nella determinazione della misura della diminuzione di pena per effetto delle attenuanti, in quanto è evidente che, pur se dichiarate sub-valenti, le aggravanti continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta dell'imputato e più in generale dei fatti posti in essere. Anche l'aumento di pena per la continuazione, che è di gran lunga inferiore ai limiti edittali previsti dall'art. 81 c.p., si palesa frutto della valutazione del rilevante numero degli episodi riferibili alla continuazione interna ed alla gravità di quello di cui al capo c) ed ha formato, perciò, oggetto di adeguata motivazione, immune da vizi logici.
Quanto all'episodio di cessione di sostanza stupefacente alla nipote, l'affermazione di colpevolezza dell'imputato è stata fondata non solo sul giudizio di piena attendibilità della parte lesa, la cui motivazione non forma neanche oggetto di contestazione, ma altresì su elementi di riscontro, quali il fatto certo che il P. faceva uso abituale di hashish, di cui venne anche trovato in possesso in sede di perquisizione, e l'affermazione della parte lesa di avere, all'epoca dei fatti, già provato in altre occasioni tale stupefacente, sicché era in grado di riconoscerlo e di distinguerlo dal tabacco.
Anche l'affermazione della colpevolezza dell'imputato per il reato di cui al capo c), pertanto, ha formato oggetto di motivazione adeguata, immune da vizi logici.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 11 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010