Sentenza 11 novembre 2014
Massime • 2
In tema di requisiti della sentenza, qualora il presidente di un collegio giudicante rediga personalmente la motivazione della sentenza, è sufficiente la sua sola firma per ritenere rispettato il disposto dell'art. 546 cod. proc. pen.
È legittima la contestazione nel decreto che dispone il giudizio di imputazioni alternative. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale in cui nell'imputazione si faceva riferimento al possesso da parte degli imputati di qualifiche formali rivestite nel tempo, con la precisazione, tuttavia, che la responsabilità prescindeva da dette qualifiche, avendo gli interessati operato di fatto, in nome e per conto della società).
Commentari • 2
- 1. Bancarotta fraudolenta e irrilevanza del movente: il dolo generico basta a fondare la responsabilità (Cass. Pen. n. 21860/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 settembre 2025
1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 16 maggio 2023, confermava quella del Tribunale anconetano, che aveva accertato la responsabilità penale di Pi.Pa. in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione, con danno di rilevante gravità. In particolare Pi.Pa. venivano ritenuto responsabile perché, quale amministratore della società Geiwatt Srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona in data 25.6.2015, distraeva o comunque distruggeva o dissipava il patrimonio della società, mediante le seguenti operazioni: a) procedeva in data 1.12.2008 all'acquisto dell'azienda di proprietà della Gei Srl, sempre riconducibile a se stesso e dunque in …
Leggi di più… - 2. Alternativa tra condotte colpose e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenzaValeria Citraro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza n. 19028/2017 (ud. 1/12/2016; dep. 20/04/2017), è stata chiamata ad esprimere un importante principio di diritto in materia di correlazione tra accusa e sentenza, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'imputato, anche – e soprattutto – alla luce della interpretazione europea operata sul punto dalla Corte di Strasburgo. Rileva la Cassazione, come sia consolidata l'interpretazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), secondo la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione, ma la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2014, n. 51252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51252 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 11/11/2014
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 3338
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 23578/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA PI DO N. IL 24/08/1946;
RB OV IS N. IL 21/03/1961;
avverso la sentenza n. 99/2009 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 19/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. PINELLI Federico Mario Maria, ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
il difensore degli imputati, avv. Caterina Gaetano, anche in sostituzione dell'avv. Piero Jemina, ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata era confermata quella del Tribunale di Campobasso del 19 novembre 2008, con la quale MA ET DO e RB IO BA erano condannati alla pena di giustizia, per il reato di bancarotta patrimoniale per distrazione di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 commesso il primo quale direttore generale e componente del consiglio di amministrazione della Se.Ge.Co. s.c.a.r.l., il secondo quale direttore generale e tesoriere con delega ad operare sul conto della medesima società e comunque entrambi quali amministratori di fatto della Se.Ge.Co. s.c.a.r.l., dichiarata fallita il 6 giugno 2005. La Se.Ge.Co. s.c.a.r.l. aveva per oggetto sociale la gestione di varie attività nel settore dei servizi e si proponeva di finanziare le iniziative dell'associazione "Città Futura", con sede in Campobasso. La contestazione del pubblico ministero aveva ad oggetto la distrazione e l'occultamento di beni di proprietà della società, mediante una serie di operazioni di versamento di denaro della società al MA, al RB o a società collegate agli imputati prive di una reale giustificazione o interesse della Se.Ge.Co. s.c.a.r.l. e mediante l'appropriazione di somme di denaro versate dai soci per scopi societari.
2. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, con atti separati. Nell'interesse di RB IO BA il difensore, avv. Piero Jemina, ha articolato un unico motivo con il quale si deduce erronea applicazione della legge penale, erronea qualificazione del reato, errata valutazione del materiale probatorio e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216. In realtà sono proposte cinque censure.
2.1 Sotto un primo profilo si rileva che la sentenza di primo grado reca esclusivamente la firma del presidente e non risulta che questi sia l'estensore della stessa;
di conseguenza essa è nulla ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 3. 2.2 In secondo luogo si deduce carenza di motivazione in ordine alla questione dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 2 cod. pen.. Ai sensi della L. Fall., art. 1, come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dalla L. n. 169 del 2007, oggi non ricorrono più i presupposti per dichiarare il fallimento della Se.Ge.Co. s.c.a.r.l, da ritenere un piccolo imprenditore;
di conseguenza trova applicazione l'art. 2 cod. pen., perché il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato. Si richiamano in proposito alcune decisioni di questa Corte e della giurisprudenza di merito. Pur avendo il Tribunale citato una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sul punto (Sez. U, n. 19601 del 2 8/02/2008 008, Niccoli, Rv. 239398), il ricorrente rileva come dalla relazione del curatore, integrata dalla deposizione dibattimentale, emerga che la cooperativa non ha superato alcuno dei due parametri fissati dalla L. Fall., art. 1, comma 2, per cui alla data odierna non sarebbe assoggettabile al fallimento, senza che abbia rilievo la circostanza che la contabilità non sia stata tenuta. Si richiama altresì un'altra decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8342 del 23/05/1987, Tuzet, Rv. 176406), secondo la quale tra gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto è indubbiamente compresa la qualità del soggetto attivo.
2.3. La terza censura riguarda la violazione dell'art. 521 cod. pen. (recte: cod. proc. pen.), poiché l'imputato RB era chiamato a rispondere come direttore-tesoriere della società, mentre è stato condannato quale co-gestore.
Il ricorrente evidenzia che l'imputato non ha mai posto in essere atti negoziali a contenuto patrimoniale, affetti da anomalie tali da far pensare ad una distrazione, ma era semplicemente un consulente aziendale. Pertanto egli poteva essere chiamato a rispondere solamente secondo i principi individuati dalla giurisprudenza per consulenti commercialisti o esercenti la professione legale, i quali concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui proposito criminoso. Proprio con riferimento ai c.d. consigli, si è precisato che il consulente che si limiti ad indicare al cliente il mezzo per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, non risponde penalmente, trattandosi di comportamento che viola l'obbligo della correttezza e dell'etica professionale;
tale concorso è configurabile se il professionista non si limiti a prestare un servizio professionale, ma, andando oltre, prende l'iniziativa di ideare e programmare lui stesso gli atti di distrazione ovvero li proponga e attui, assumendo la veste di gestore o co-gestore dell'impresa del proprio cliente.
Nel caso di specie non vi è alcun atto dell'imputato che possa integrare un concorso in bancarotta, in quanto il denaro ricevuto è imputabile esclusivamente a corrispettivo relativo al lavoro da questi svolto.
2.4 Con riferimento all'elemento soggettivo del reato, si richiama la dottrina secondo la quale per il delitto di bancarotta fraudolenta è richiesto il dolo specifico di agire in danno dei creditori;
secondo altra dottrina è sufficiente il dolo generico, ma nel fuoco del dolo deve rientrare non solo la condotta, ma anche l'evento immediato del depauperamento dell'attivo, nonché l'evento mediato della diminuzione della garanzia per i creditori.
Anche se la giurisprudenza ritiene sufficiente il dolo generico, dato dalla consapevole volontà dei singoli atti di sottrazione, di occultamento, dissimulazione o diversa destinazione del patrimonio sociale, è altresì richiesta la consapevolezza di compiere atti che cagionino o possano cagionare danno ai creditori, a mezzo di un depauperamento dell'impresa.
2.5 Si eccepisce infine carenza di motivazione in ordine a motivi di censura non qualificati ne' scritti, con riferimento al richiamo espresso alla motivazione della decisione di primo grado, per violazione del diritto di difesa.
3. Nell'interesse di MA ET DO, il difensore, avv. Gaetano Caterina, deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per errata qualificazione del reato ed errata valutazione del materiale probatorio in relazione all'art. 110 cod. pen. e R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216.
Il ricorrente ripropone, anche letteralmente, gli argomenti della terza censura proposta dal coimputato, evidenziando altresì che molte delle condotte di distrazione contestate nel capo di imputazione sono rimaste prive di riscontro probatorio, come anche privo di motivazione resta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Si censurano come generiche le affermazioni della sentenza impugnata, in relazione al fatto che ad alcune fatture emesse dalla società non corrisponderebbero servizi forniti anche dal MA ed in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'imputato ripropone anche la seconda censura, riguardante l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 2 cod. pen., poiché la Se.Ge.Co. s.c.a.r.l. non sarebbe oggi sottoponibile al fallimento, rientrando nella nozione di piccolo imprenditore e la prima censura, riguardante la mancanza di sottoscrizione della decisione di primo grado da parte dell'estensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi vanno rigettati.
1.1 I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, facendo riferimento a quelli proposti nell'interesse del RB, poiché le doglianze di MA coincidono con quelle dell'altro imputato.
2. La prima doglianza, con la quale è dedotta la nullità della sentenza di primo grado per incompletezza della sua sottoscrizione, è infondata.
La circostanza che la motivazione sia stata redatta con il mezzo informatico e che in calce all'ultima pagina sia riportato esclusivamente il nome del presidente rende evidente che il presidente del collegio è stato anche estensore della motivazione;
di conseguenza deve escludersi il vizio denunciato, poiché pacificamente questa Corte ha affermato che qualora il presidente di un collegio giudicante abbia provveduto personalmente a redigere la motivazione della sentenza, è sufficiente la sola firma dello stesso per ritenere rispettato il disposto dell'art. 546 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 12308 del 19/02/2001, Minieri, Rv. 218756; Sez. 5, n. 3552 del 09/02/1999, Andronico, Rv. 213365; Sez. 2, n. 2185 del 16/05/1996, De Gregorio, Rv. 205592). Infatti ciò che rileva ai fini della validità della sottoscrizione della sentenza da parte del solo presidente è il fatto che egli sia l'estensore della motivazione, non il fatto che tale sua qualità sia attestata di seguito alla sottoscrizione.
3. La seconda censura è manifestamente infondata.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, conseguente ad una decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398), il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ex art. 216 e segg., non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate al R.D. n. 267 del 1942, art. 1 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso. In tale decisione questa Corte ha chiarito che "i nuovi contenuti della L. Fall., art. 1, non incidono su un dato strutturale del paradigma della bancarotta (semplice o fraudolenta), ma sulle condizioni di fatto per la dichiarazione di fallimento, sicché non possono dirsi norme extrapenali che interferiscono sulla fattispecie penale" e che "il giudice penale, che non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento sulla base della normativa all'epoca vigente, allo stesso modo non può escluderne gli effetti sulla base di una normativa sopravvenuta".
Tale orientamento è stato poi confermato da numerose decisioni successive di questa Sezione (Sez. 5, n. 19889 del 24/10/2013 - dep. 14/05/2014, Raponi, Rv. 259837; Sez. 5, n. 47017 del 08/07/2011, Di Matteo, Rv. 251446; Sez. 1, n. 27621 del 15/05/2012, Cationi, Rv. 253329) anche con riferimento ad una società cooperativa a responsabilità limitata (Sez. 5, n. 40404 del 08/05/2009, Melucci, Rv. 245427) e non si rinvengono ragioni per disattenderlo in questa sede.
4. Anche la doglianza di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. è manifestamente infondata, poiché il fatto che la sentenza di primo grado abbia ritenuto l'imputato un co-gestore della società, laddove la contestazione lo vedeva figurare come direttore tesoriere, è privo di conseguenze sul diritto di difesa.
4.1 In via generale va ricordato che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altri termini, poiché la nozione strutturale di fatto, contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi.
4.2 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato proprio con riferimento ad un caso di bancarotta (contestato come post- fallimentare e riqualificato come pre-fallimentare) che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; con riferimento condanna come amministratore di fatto, rispetto all'imputazione come concorrente, Sez. 1, n. 2275 del 25/11/2009 - dep. 19/01/2010, Ascanio, Rv. 245957; con riferimento all'affermazione di responsabilità per omesso controllo rispetto alla condotta illecita dell'amministratore di fatto, anziché per la condotta assunta direttamente nella veste di amministratore formale, Sez. 5, n. 39329 del 20/09/2007, Gilli, Rv. 238210).
4.3 Nel caso concreto, poi, l'imputazione espressamente contemplava, oltre alla qualifica di direttore generale e tesoriere con delega per RB e di direttore generale e componente del consiglio di amministrazione per MA, la precisazione che la responsabilità di entrambi prescindeva dalle qualità formalmente rivestite nel tempo "operando di fatto in nome e per conto della società". Il che consente di escludere in radice il vizio denunciato, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è legittima l'elevazione di un'imputazione alternativa (Sez. 5, n. 46204 del 10/11/2004, Gatto, Rv. 230386; Sez. 2, n. 26527 del 04/05/2007, Abdelfattah, Rv. 237265; Sez. 1, n. 11742 del 17/11/2011 - dep. 29/03/2012, Buono, Rv. 252275).
Di conseguenza la giurisprudenza invocata dal ricorrente riguardo ai c.d. consigli forniti dal consulente commercialista, o esercente la professione legale, il quale concorre nei fatti di bancarotta come extraneus, è del tutto inconferente.
5. La censura attinente all'elemento soggettivo del reato di bancarotta per distrazione, che il ricorrente configura in termini di dolo specifico, caratterizzato dall'intento di danneggiare i creditori, è manifestamente infondata.
5.1 Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 - dep. 22/01/2013, Rossetto, Rv. 253932; Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, Ardenti, Rv. 222388) - correttamente richiamato anche nella sentenza impugnata - la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui alla prima parte dell'art. 216 n. 1 della legge fallimentare, non richiede il dolo specifico e si perfeziona con il dolo generico, ossia la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. 5, sent. n. 11899 del 14/01/2010 Rv. 246357). Ciò per la ragione che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo ed è pertanto irrilevante che al momento della consumazione l'agente non avesse neppure consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato (Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214; Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879; Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162) così come è irrilevante la configurazione di uno scopo dell'agire nel senso di provocare un effettivo pregiudizio ai creditori.
5.2 Vi è anche da considerare che la previsione del danno per i creditori e del correlato pericolo per la società, da parte del soggetto che compia atti di distrazione, non costituisce tuttavia, neppure per la stessa giurisprudenza che lo ha menzionato (Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, De Rosa, Rv. 233413; Sez. 5, n. 46921 del 15/11/2007, Di Nora, Rv. 237981; Sez. 5, n. 43216 del 16/10/2008, Diamante, non massimata), elemento capace di trasformare il descritto dolo generico in altro tipo di dolo e, comunque, non in dolo specifico, atteso che è la stessa giurisprudenza in questione a chiarire che la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa include, di norma, anche quella di compiere atti previsti e accettati come capaci di cagionare danno alle ragioni dei creditori, con la conseguenza che l'agente, il quale non abbia perseguito o comunque previsto e accettato anche tale risultato, è tenuto quantomeno ad allegare - comunque tempestivamente e nella sede deputata - seri principi di prova circa l'avere agito senza quella previsione e, ancor più, in assenza di qualsivoglia volontà in tal senso, dando conto del fine alternativo perseguito, utile per le sorti economiche e strategiche della società. Una evenienza che, nella specie, non si è verificata.
6. La quinta doglianza dedotta dal RB, riguardante carenza di motivazione in ordine a motivi di censura non qualificati ne' scritti, è inammissibile per genericità: il ricorrente contesta il richiamo che la decisione di appello fa a quella di primo grado in ordine agli altri profili di censura, ma non precisa rispetto a quale delle doglianze formulate con l'atto d'appello si sarebbe verificata l'omessa pronuncia.
Ebbene va ricordato che il vizio di mancanza motivazione, il quale ricorre non solamente in caso di mancanza grafica della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello, dotate del requisito della decisività, implica l'onere del ricorrente di precisare tali doglianze, al fine di consentire al Giudice di legittimità, anche attraverso l'esame dei motivi di appello, di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal Giudice di secondo grado, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l'atto di appello, quale necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763); in difetto di tale precisazione, allora, la relativa doglianza va ritenuta inammissibile.
7. Gli ulteriori profili di doglianza proposti dal solo MA, riguardanti l'inattendibilità della persona offesa, l'errata valutazione delle risultanze processuali rispetto alle singole condotte di distrazione sono inammissibili per genericità, poiché del tutto sganciate dalla motivazione della sentenza impugnata;
quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il tema non è stato fatto oggetto dei motivi di appello, per cui ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 609 cod. proc. pen., che impediscono la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, la censura è parimenti inammissibile.
8. In conclusione il ricorso degli imputati va rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2014