Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2014, n. 51252
CASS
Sentenza 11 novembre 2014

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In tema di requisiti della sentenza, qualora il presidente di un collegio giudicante rediga personalmente la motivazione della sentenza, è sufficiente la sua sola firma per ritenere rispettato il disposto dell'art. 546 cod. proc. pen.

È legittima la contestazione nel decreto che dispone il giudizio di imputazioni alternative. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale in cui nell'imputazione si faceva riferimento al possesso da parte degli imputati di qualifiche formali rivestite nel tempo, con la precisazione, tuttavia, che la responsabilità prescindeva da dette qualifiche, avendo gli interessati operato di fatto, in nome e per conto della società).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2014, n. 51252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51252
Data del deposito : 11 novembre 2014

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