Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 46204
CASS
Sentenza 10 novembre 2004

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Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta, poichè le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non dà luogo a nullità per violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. la formulazione di contestazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio.

Commentario1

  • 1Bancarotta fraudolenta e irrilevanza del movente: il dolo generico basta a fondare la responsabilità (Cass. Pen. n. 21860/24)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 settembre 2025

    1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 16 maggio 2023, confermava quella del Tribunale anconetano, che aveva accertato la responsabilità penale di Pi.Pa. in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione, con danno di rilevante gravità. In particolare Pi.Pa. venivano ritenuto responsabile perché, quale amministratore della società Geiwatt Srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona in data 25.6.2015, distraeva o comunque distruggeva o dissipava il patrimonio della società, mediante le seguenti operazioni: a) procedeva in data 1.12.2008 all'acquisto dell'azienda di proprietà della Gei Srl, sempre riconducibile a se stesso e dunque in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 46204
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46204
Data del deposito : 10 novembre 2004

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