Sentenza 10 novembre 2004
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, poichè le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non dà luogo a nullità per violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. la formulazione di contestazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta e irrilevanza del movente: il dolo generico basta a fondare la responsabilità (Cass. Pen. n. 21860/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 settembre 2025
1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 16 maggio 2023, confermava quella del Tribunale anconetano, che aveva accertato la responsabilità penale di Pi.Pa. in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione, con danno di rilevante gravità. In particolare Pi.Pa. venivano ritenuto responsabile perché, quale amministratore della società Geiwatt Srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona in data 25.6.2015, distraeva o comunque distruggeva o dissipava il patrimonio della società, mediante le seguenti operazioni: a) procedeva in data 1.12.2008 all'acquisto dell'azienda di proprietà della Gei Srl, sempre riconducibile a se stesso e dunque in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 46204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46204 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 10/11/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1676
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 27620/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA SE, n. a Catania il 15 agosto 1959;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania depositata l'8 maggio 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SE GA impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale contestatogli nella sua qualità di imprenditore dichiarato fallito il 23 marzo 1995. Propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente ripropone un'eccezione di nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 429 c.p.p., lamentando la genericità della contestazione della bancarotta patrimoniale, riferita alternativamente alla distrazione o alla dissipazione o all'occultamento di beni, senza precisazioni circa la condotta effettivamente addebitatagli.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che i giudici d'appello abbiano indebitamente ritenuto di poter integrare la motivazione della sentenza di primo grado.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi dei due addebiti di bancarotta, patrimoniale e documentale, contestatigli.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è legittima l'elevazione di un'imputazione alternativa (Cass., sez. 6^, 9 dicembre 1999, Martinelli, m. 216503) e, comunque, i fatti di distrazione, dissimulazione, distruzione o dissipazione previsti dall'art. 216 n. 1 legge fall., non costituiscono autonome ipotesi delittuose, bensì fattispecie penalmente equivalenti e cioè modalità di esecuzione, alternative e fungibili, di un solo reato, che consiste nel sottrarre ai creditori la garanzia del soddisfacimento delle loro ragioni;
sicché è irrilevante l'inquadramento del fatto in una delle menzionate figure (Cass., sez. 5^, 27 aprile 1983, Carboni, m. 158917, Cass., sez. 5^, 14 ottobre 1983, Sena, m. 161775, Cass., sez. 5^, 17 marzo 1987, Pari, m. 175977, Cass., sez. 5^, 6 luglio 2000, Proc, m. 217528).
Il secondo e il terzo motivo del ricorso sono inammissibili per violazione dell'art. 606 comma 1^ c.p.p., perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla accertata omissione di contabilizzazioni bancarie, ritenuta finalizzata ad arrecare pregiudizio ai creditori, e al disavanzo di circa trecento milioni di lire, rimasto privo di spiegazioni alternative.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 lettera e) c.p.p., quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004