Sentenza 19 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di requisiti della sentenza, qualora il presidente di un collegio giudicante abbia provveduto personalmente a redigere la motivazione della sentenza, è sufficiente la sola firma dello stesso per ritenere rispettato il disposto dell'art. 546 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2001, n. 12308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12308 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 19/02/2001
Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI - Consigliere - N. 673
Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 39543/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 20/6/'00;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché manifestamente infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Napoli in data 21/6/'99 NA NI veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante contestatagli per il delitto, alla pena di sei mesi e dieci giorni di reclusione e trecentomila lire di multa, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per un anno ed alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto colpevole dei reati previsti dagli artt. 20 lett. b) L. 28/02/'85, n. 47 e 349 cpv. c.p., dei quali era chiamato a rispondere per avere realizzato, nel cortile interno dello stabile sito in via S. Andrea Avellino n. 12 di Napoli, una baracca di trenta metri quadrati con dodici pilastrini e copertura in lamiera, senza concessione edilizia e per avere violato i sigilli apposti alla stessa proseguendo nell'edificazione dell'opera. Con la medesima sentenza il RE assolveva il NI dai reati di cui agli artt. 2, 4, 13 e 14 L. 5/11/'71, n. 1086, per insussistenza dei fatti, non essendovi state opere in cemento armato e dichiarava non doversi procedere a carico dello stesso, in ordine ai reati previsti dagli artt. 1, 2 e 20 L. 2/02/'74, n. 64, perché estinti per prescrizione.
Avverso i capi di tale decisione concernenti i reati deì quali era stato ritenuto colpevole il NI proponeva impugnazione per chiedere di esserne assolto sia per mancanza di prove sufficienti a suo carico e perché il manufatto privo di stabile ancoraggio al suolo non avrebbe avuto bisogno di concessione edilizia, sia perché il sequestro effettuato per un reato inesistente avrebbe dovuto essere considerato improduttivo di effetti e, dunque, i relativi sigilli non sarebbero stati suscettibili di violazione. In via subordinata l'appellante chiedeva il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante del delitto ed una riduzione della pena inflittagli.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 20/6/'00, dichiarava non doversi procedere a carico del NI, in ordine alla contravvenzione di costruzione abusiva, perché estinta per prescrizione, determinava in sei mesi di reclusione e duecentomila lire di multa la pena per il delitto, revocava l'ordine di demolizione delle opere e confermava, nel resto, la decisione impugnata, osservando fra l'altro:
a) che la violazione dei sigilli era provata dalle dichiarazioni dei verbalizzanti i quali in occasione del sopraluogo effettuato il 16/11/'94 avevano constatato che la baracca, in via di costruzione all'atto del sequestro avvenuto il 13/4/'94, era stata completata ed adibita dall'imputato a deposito di detersivi;
b) che la mancata convalida del detto sequestro era irrilevante ai fini dell'esistenza del delitto di cui all'art. 349 c.p., in quanto l'interesse tutelato da tale norma consiste nel rispetto del comando dell'Autorità di non modificare lo stato dei luoghi;
c) che, in considerazione dei numerosi precedenti penali specifici dell'imputato, l'invocato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante non poteva essere formulato e la pena irrogata era da considerarsi congrua ed adeguata ai fatti, come tale non suscettibile di riduzione.
Avverso la decisione d'appello il NI ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone lo annullamento per violazione di legge. Deduce, in particolare. il ricorrente:
la nullità della sentenza impugnata, perché sottoscritta solo dal Presidente e non anche da altro componente del Collegio giudicante;
l'illegittimità della sua condanna per il delitto di violazione dei sigilli, stante che il sequestro era stato eseguito da Vigili Urbani e non era stato convalidato, sicché avrebbe dovuto essere considerato improduttivo di effetti.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e, non vertendosi in ipotesi di causa di inammissibilità non dovuta a colpa, anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di denaro indicata in dispositivo, equa in considerazione delle ragioni di palese infondatezza dell'impugnazione. A mente dell'art. 546 co. 2 c.p.p. la sentenza emessa da Giudice collegiale deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Giudice estensore, ma quando estensore è lo stesso Presidente del Collegio, è legittimo che essa rechi una sola firma, quella del Magistrato che ha presieduto l'organo collegiale ed ha steso la motivazione della decisione (v, conf. Cass. sez. 2^, 27/7/'96, De Gregorio). L'inefficacia o illegittimità del provvedimento di sequestro e di apposizione dei sigilli non esclude il delitto di cui all'art. 349 c.p. in quanto tale norma richiede soltanto che la detta apposizione derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell'Autorità ed, una volta che il vincolo sia stato apposto a tutela dell'identità e della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal privato sino a quando non sia stato formalmente rimosso dall'Autorità competente.
Da ciò deriva. che la sussistenza del delitto di che trattasi non è esclusa dall'eventuale illegittimità del sequestro dato che i sigilli sono apposti a tutela dell'integrità ed immodificabilità della cosa sottoposta a vincolo (v. conf. Cass. sez. 3^, 15/9/'99, Porcaro;
25/7/98, Capolongo;
29/4/'97. Russo;
16/11/'95, Mauro).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso proposto da NA NI avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 20/6/'00 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di L. 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001