Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 1
Nel procedimento di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la parte civile deve formulare istanza di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali non appena il pubblico ministero abbia espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato, restando escluso che detta pretesa possa essere avanzata successivamente, nel corso dell'udienza eventualmente fissata per la decisione del giudice sull'accordo raggiunto tra le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2001, n. 35213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35213 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 11/07/2001
Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - N. 2784
Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 5600/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Gabriela Giunzioni, di TT IA, nato a [...] il [...], e di nel procedimento a carico di NE EL, nato a [...] il [...]:
avverso la sentenza 7.4.1998 del Tribunale di Milano;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
letto il parere del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano con sentenza 7.4.1998 pronunciata ex art. 444 c.p.p. applicava a NE EL la pena di mesi 10 di reclusione per il reato di cui agli artt. 449/434, 589 e 590 c.p. Ricorrono le parti civili costituite, TT IA e ND RO, assumendo che all'udienza del 12.1.1998 il Tribunale aveva disposto lo stralcio della posizione del NE rispetto a quella di altri coimputati, in presenza della richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., senza indicare la data dell'udienza in cui avrebbe provveduto su tale richiesta. Nessuna notificazione era stata loro fatta in ordine alla data del dibattimento relativo al NE. Solo in epoca successiva avevano appreso casualmente dell'avvenuta pronuncia della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Rilevavano, peraltro, che la motivazione della sentenza, nel concedere al NE le attenuanti generiche, dava atto dell'avvenuto risarcimento del danno a numerose parti offese, asserendo che per le residue (tra le quali erano ricompresi i ricorrenti) la difesa dell'imputato aveva prodotto documentazione attestante l'offerta reale non accettata. Tale offerta, in realtà era costituita da vaglia telegrafici inviati nell'imminenza del procedimento0 davanti al gup per somme tanto esigue da essere state rifiutate e lo stesso gup aveva disposto il rinvio a giudizio del NE.
A fronte di questa situazione i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p. per mancata citazione delle parti offese dal reato e la mancata rifusione delle spese legali sostenute. Il P.G. con requisitoria scritta chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per essere il provvedimento non impugnabile, essendo la pretesa nullità a regime intermedio e come tale non più sollevabile stante la definizione del procedimento. Con memoria successiva la difesa dei ricorrenti afferma che erroneamente è stato dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, onde priva di fondamento appare la richiesta di declatoria di inammissibilità da parte del P.G.
Replica la difesa dell'imputato contestando la tesi dei ricorrenti in quanto nessun dibattimento è stato celerato a suo carico dopo l'udienza 28.1.1998 in cui era stato disposto lo stralcio della sua posizione a seguito della richiesta di applicazione di pena ex art.444 c.p.p. e di altre posizioni in relazione alle quali veniva invocata la prescrizione dei reati.
In realtà il Tribunale, dopo avere acquisito il consenso del P.M. all'applicazione della pena, aveva rinviato il procedimento per consentire ad altro collegio (al fine di impedire incompatibilità) per la pronuncia ex art. 444 c.p.p. senza che le parti civili presenti avessero formulato alcuna conclusione.
L'assenza di conclusioni equivaleva a norma dell'art. 82 c. 2, c.p.p. a rinuncia alla costituzione di parte civile.
Motivi della decisione
Dall'esame degli atti risulta che il Tribunale di Milano, con ordinanza 12.1.1998 resa in corso di udienza nel procedimento a carico di EO NN e altri (tra cui appunto il NE), aveva disposto la separazione del procedimento "con riguardo alla richiesta di applicazione di pena formulata da NE EL in relazione ai reati di cui ai capi 1, 2 e 2 bis, e che il P.M.ha prestato il consenso".
Dall'ordinanza di deduce senza ombra di equivoco che la procedura prevista dall'art. 444 c.p.p. si era esaurita, essendovi stata richiesta di applicazione di pena da parte dell'imputato e il consenso da parte del P.M., mentre non vi era stata alcuna richiesta delle parti civili di pagamento delle spese processuali in loro favore, come consentito a seguito della sentenza 2.10.1990, n. 443, della Corte costituzionale. Il fatto che il Tribunale non abbia deciso immediatamente sull'istanza di patteggiamento, come ben avrebbe potuto (a prescindere dai problemi successivi concernenti le incompatibilità ex artt. 34 e segg. c.p.p. per la decisione nei confronti dei coimputati - che qui non rilevano), non incide in alcun modo sulla ritualità del procedimento.
Infatti, non avendo interloquito le parti civili in punto liquidazione delle spese loro eventualmente spettanti, la separazione del giudizio relativo al NE equivaleva a una mera "riserva" di decidere in ordine ad un'istanza di applicazione pena completa di tutti gli elementi richiesti dalla norma processuale. tutta la vicenda processuale successiva diventa indifferente, esaurendosi le facoltà della difesa di parte civile nella richiesta del pagamento delle spese processuali nel momento della formulazione del patto fra imputato e P.M.: richiesta che non è stata ritualmente ne tempestivamente effettuata.
In linea di principio si deve dunque affermare che, quando imputato e P.M. concordano circa l'entità della pena da applicarsi per il reato contestato, la parte civile deve immediatamente formulare le sue richieste in punto spese processuali spettantegli. In caso di omissione di detta richiesta, il rivio dell'udienza per la decisione del giudice sull'accordo raggiunto fra le parti non restituisce la parte civile nel termine per richiedere la liquidazione delle spese processuali se essa non abbia formulato la sua domanda non appena espresso dal P.M. il consenso alla richiesta di apllicazione di pena formulata dall'imputato.
Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La dichiarazione inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché, stante la pretestuosità dei ricorsi, al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si reputa equo stabilire in lire 500.000 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2000