Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2001, n. 35213
CASS
Sentenza 11 luglio 2001

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Nel procedimento di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la parte civile deve formulare istanza di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali non appena il pubblico ministero abbia espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato, restando escluso che detta pretesa possa essere avanzata successivamente, nel corso dell'udienza eventualmente fissata per la decisione del giudice sull'accordo raggiunto tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2001, n. 35213
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35213
    Data del deposito : 11 luglio 2001

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