Sentenza 17 novembre 2011
Massime • 1
La contestazione di entrambi i profili che caratterizzano l'aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, quali l'utilizzo del metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in presenza di condotte delittuose complesse e aperte all'una o all'altra modalità operativa o anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative difensive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2011, n. 11742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11742 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo Presidente del 20/10/2011
Dott. TARDIO Angela Consigliere SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. rel. Consigliere N. 1361
Dott. CARTA Adriana Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia Consigliere N. 48507/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UO AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 5 gennaio 2010 della Corte di appello di Napoli nel procedimento n. 8387/2009;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Mazzei Antonella Patrizia nella pubblica udienza del 20 ottobre 2011;
udite le conclusioni del pubblico ministero presso questa corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Dr. Scardaccione Eduardo Vittorio, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avvocato Scarlato Guglielmo del foro di Salerno, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5 gennaio 2010 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 febbraio 2009, ALesito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha ridotto la pena inflitta a ON AN da anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa ad anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per il delitto di concorso in estorsione pluriaggravata, perché, avendo il ON commissionato ad UN IO, titolare dell'omonima impresa individuale "Scavi Sud", lavori di sbancamento per un prezzo concordato di Euro 9.000, mediante l'intervento di La CA HE, referente locale dell'associazione mafiosa BR e richiedente denaro a nome dello stesso clan per il sostentamento dei detenuti ad esso affiliati, costringeva l'UN a praticargli uno sconto di Euro 3.000 sul prezzo convenuto ed a subire la consegna al La CA dell'assegno di Euro 6.000, emesso dal ON a copertura dell'importo dovuto per i detti lavori, conseguendo, così, un ingiusto profitto, consistito, per il La CA, nell'acquisizione della somma di Euro 6.000 a sostegno dell'associazione camorristica di appartenenza e, per il ON, nel risparmio della somma di Euro 3.000 sul maggiore importo da lui dovuto al l'UN, con danno solo per quest'ultimo; con le circostanze aggravanti del fatto commesso da più persone riunite e avvalendosi delle condizioni previste dALart. 416 bis c.p., ovvero per agevolare le attività dell'associazione camorristica BR, operante in San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano;
fatto commesso tra il gennaio e il febbraio del 2007.
Il giudice di appello, oltre a confermare la sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito in L. n. 203 del 1991, ha considerato legittima la contestazione della recidiva, seppure non valutata ai fini del calcolo della pena;
ha negato il riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità di cui ALart. 62 c.p., comma 1, n. 4; e ha rideterminato la pena per l'unico episodio criminoso ascritto al ON, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito abbreviato, nei termini già sopra indicati.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ON, tramite il difensore di fiducia, avvocato Guglielmo Scariato, il quale deduce cinque motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), lamenta l'erronea applicazione della legge penale per avere i giudici di merito impropriamente ritenuto integrata la fattispecie criminosa dell'estorsione In assenza, per quanto attiene alla posizione del ON, del requisito dell'ingiusto profitto con altrui danno e dell'elemento psicologico del reato;
e senza che il ON avesse partecipato a condotte di violenza o minaccia ovvero avesse avuto consapevolezza di condotte altrui intimidatorie o violente.
Con il medesimo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), anche il vizio di motivazione in ordine ai predetti elementi costitutivi del reato di estorsione: non vi sarebbe alcuna prova della contiguità del ON al La CA, come sostenuto nella sentenza impugnata, e se il La CA si presentò ALUN come amico del ON, lo fece unicamente per accreditare le ragioni della sua pretesa economica nei confronti dell'imprenditore soccombente, senza alcuna consapevole partecipazione del ON alla condotta intimidatoria attribuita al La CA, quale emissario della cosca BR, la cui intromissione nei rapporti economici tra il ON e l'UN fu solo subita e non ricercata ne' appoggiata dALimputato. Mancherebbe, soprattutto, l'ingiusto profitto erroneamente riferito anche al ON per l'intervento del La CA, posto che sarebbe stato documentalmente dimostrato che l'imputato ebbe a sborsare complessivamente la somma di Euro 9.000, di cui i primi 6.000 euro destinati ALUN ma intercettati tramite il IU dal La CA, e gli ulteriori Euro 3.000 versati direttamente dal ON ALUN, che ne rilasciò regolare fattura in data 15/10/2007, relativa proprio ai lavori di demolizione dedotti nel presente processo, per i quali, come documentato dal computo metrico di fede privilegiata, trattandosi di lavori pubblici commissionati dal Comune di Palma Campania, era stato stimato il corrispettivo di Euro 3.000 e non un altro superiore.
L'ulteriore somma di Euro 6.000, effettivamente pagata dal ON, lungi dal dimostrare la correità dello stesso con il La CA, proverebbe invece la sua soggezione al referente del clan BR, che impose con arroganza la sua mediazione non richiesta, in danno di entrambi gli imprenditori: UN IO e lo stesso ON AN.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alle ritenute aggravanti di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito in L. n. 203 del 1991, e ALart. 629, comma 2, in relazione ALart. 628 c.p., comma 3, n. 1, e lamenta il vizio di motivazione in ordine ALindimostrata
sussistenza di elementi idonei a consentire l'applicazione di entrambe le suddette aggravanti.
I giudici di merito avrebbero contestato la circostanza aggravante ad effetto speciale, di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in forma vaga e imprecisa, lasciando aperte entrambe le alternative di aver agito avvalendosi delle condizioni previste dALart. 416 bis c.p., e al fine di agevolare l'associazione camorristica, in palese violazione dell'art. 417 c.p.p., comma 1, lett. b), che, in tema di requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, postula l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto e delle circostanze aggravanti.
Non vi sarebbe alcuna prova della consapevole partecipazione del ON alla condotta del La CA, il quale avrebbe agito per agevolare l'associazione mafiosa, posto che, secondo la stessa ricostruzione accusatoria, il ON avrebbe avuto di mira soltanto lo sconto di Euro 3.000 sull'asserito maggiore importo del suo debito verso l'UN, e, in ogni caso, non avrebbe potuto avvalersi delle condizioni previste dALart. 416 bis c.p., non avendo richiesto l'intervento del La CA, non appartenendo l'imputato ad alcuna organizzazione criminale, e avendo addirittura subito una perdita patrimoniale a causa dell'intromissione non richiesta del La CA.
Mancherebbe di conseguenza anche l'esercizio della violenza o della minaccia da parte di più persone riunite, circostanza aggravante che postula la materiale partecipazione di più persone alla condotta intimidatrice o violenta, da distinguere dal semplice concorso di persone nel delitto di estorsione.
L'esclusione delle predette aggravanti discenderebbe anche dalla retta applicazione dell'art. 59 c.p., comma 2, avendo il ON incolpevolmente ignorato la suggestione intimidatrice derivante dALintervento del La CA nei confronti dell'UN e la sua eventuale provenienza da più persone riunite.
Denuncia, infine, il ricorrente la violazione della legge penale per omesso giudizio di bilanciamento, ex art. 69 c.p., tra le riconosciute attenuanti generiche e la circostanza aggravante di cui ALart. 629 c.p., comma 2, in relazione ALart. 628 c.p., comma 3, n. 1.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui ALart. 62 c.p., comma 1, n. 4 e n. 6, e, in ogni caso, per l'omessa qualificazione del fatto come delitto tentato nella forma della desistenza volontaria o del recesso attivo, deducendo altresì il vizio di motivazione sui medesimi punti.
Il presunto obiettivo di risparmiare la somma di Euro 3.000 sul maggiore importo dovuto ALUN non sarebbe stato, comunque, conseguito dal ON, il quale pagò anche il predetto importo, come da fattura quietanzata dALUN, ciò che imporrebbe di qualificare la condotta del ON, al più, come reato tentato con desistenza volontaria o recesso attivo per il successivo eseguito pagamento.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva e, comunque, l'inosservanza delle norme processuali in tema di giudizio abbreviato condizionato, poiché non sarebbe stato consentito il pieno sviluppo dell'esame dell'UN da parte della difesa, richiesto come condizione per l'applicazione del giudizio abbreviato;
in ogni caso vi sarebbe vizio di motivazione sul punto.
2.5. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente si duole per avere i giudici di merito ritenuto virtualmente applicabile e correttamente contestata al ON la recidiva, sebbene il pubblico ministero l'avesse enunciata solo in sede di discussione, nella fase conclusiva del giudizio abbreviato, e senza che ALimputato fosse stato consentito, ex art. 441 bis c.p.p., comma 1, di richiedere la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I motivi di ricorso sono, alcuni, inammissibili e, altri, infondati.
3.1. Il primo motivo che denuncia la violazione dell'art. 629 c.p. per insussistenza degli elementi, materiale e psicologico, dello stesso reato nella condotta del ON, e per vizio della motivazione al riguardo, è infondato: esso propone una lettura alternativa delle risultanze probatorie, che non risulta elusa dalla doppia pronuncia dei giudici di merito, entrambi pervenuti, con motivazione adeguata e coerente, immune da vizi logici e giuridici, ALaffermazione della penale responsabilità del ON quale partecipe, e non vittima, dell'estorsione materialmente attuata dal La CA in danno dei solo UN.
Entrambi i giudici di merito hanno ricostruito la sequenza del fatto, individuando un primo contatto tra il ON e il La CA nell'autosalone del coimputato, IU HE, separatamente giudicato, nel corso del quale il ON si lamentò con i suoi interlocutori in merito ai lavori di demolizione subappaltati ALUN;
seguì l'immediata convocazione dell'UN da parte del La CA, recatosi personalmente a casa dell'imprenditore insieme al IU;
subito dopo l'UN, che aveva ottemperato ALinvito del La CA a seguirlo, si ritrovò nel detto autosalone, alla presenza del IU, del ON e del La CA: quest'ultimo, nella veste di referente della cosca BR, intimò ALimprenditore convocato, UN, di praticare uno sconto ALimprenditore amico, ON, come tale indicato dallo stesso La CA, e, precisamente, di ridurre da Euro 9.000 ad Euro 6.000 il prezzo a lui dovuto per i lavori eseguiti.
Tale dinamica del fatto emerge, secondo il puntuale riferimento del decidente, dalle conversazioni intercettate tra l'UN e l'amico imprenditore, LO AL, e tra l'UN e RE AN, nelle quali il primo, in un contesto di sicuro disinteresse e sincerità, confidava ai suoi interlocutori l'ammontare del proprio credito di Euro 9.000 nei riguardi del ON e il personale intervento di "don HE", da identificare nell'imputato La CA, a favore dell'"amico" ON, per indurre lo stesso UN a praticare lo sconto.
Oltre che ai contenuti delle conversazioni tra presenti e telefoniche captate, la Corte di merito ha ancorato il concorso del ON nel fatto estorsivo alle dichiarazioni rese ALAutorità giudiziaria sia dal La CA, condannato con sentenza irrevocabile per questo stesso fatto, sia dALUN nel corso delle indagini preliminari, e alla provata destinazione proprio al La CA della somma di Euro 6.000 pagata dal ON per il lavoro commissionato ALUN, quest'ultimo già sistematicamente sottoposto a taglieggiamenti da parte del clan BR, come confermato da ulteriori fatti contestati in questo processo sui quali pure si è formato giudicato di condanna a carico del La CA.
La Corte di appello non si è, neppure, sottratta al doveroso esame delle deduzioni difensive proponenti una ricostruzione alternativa del fatto, secondo cui il prezzo per i lavori di demolizione commissionati dal ON ALUN era stato, fin dALinizio, concordato nella somma di Euro 3.000, e il ON, lungi dALessere correo, era in realtà vittima del sistema di estorsioni posto in essere dagli appartenenti al clan BR e, in particolare, dal La CA, che lo avrebbe costretto a pagare la somma di Euro 6.000 anziché quella dovuta di Euro 3.000, lucrando la differenza.
Tale assunto, nella prospettazione del ricorrente, sarebbe dimostrato dai seguenti elementi: a) il contenuto di una comunicazione intercettata tra lo stesso ON e l'UN, il 23 ottobre 2007, nella quale il primo rappresentò al secondo di avere denunciato lo smarrimento, il precedente 18 ottobre, dell'assegno di Euro 6.000 che aveva emesso a favore del secondo, al fine di evitarne l'incasso da parte del La CA il quale sì era indebitamente intromesso nella ricezione del titolo, ciò che, tuttavia, non bastò a sventare l'indebita appropriazione del denaro da parte del clan camorristico, poiché un successivo assegno di pari importo, emesso dal ON a favore dell'UN, fu ugualmente incassato dal La CA, come è stato ammesso dallo stesso ricorrente;
b) il documentato pagamento della somma di Euro 3.000 dal ON ALUN, da imputare ai lavori eseguiti dal secondo per conto del primo, con rilascio di fattura in data 15 ottobre 2007 da parte dell'UN ALimpresa Co.Gè. s.r.l. facente capo al ricorrente;
c) la rispondenza del predetto importo alla stima dei lavori di demolizione contenuta nel computo metrico redatto dal tecnico del Comune di Palma Campania per conto del quale aveva operato i ON, aggiudicatario dei lavori subappaltati ALUN.
La Corte territoriale ha affrontato tutti i predetti elementi addotti dalla difesa, e, con motivazione adeguata e coerente, ha rilevato: d) il ruolo di "doppiogiochista" attribuito al ON già dal giudice di primo grado, nel senso che l'imputato avrebbe tentato di accreditarsi agli occhi dell'UN come "vittima", a sua volta, del clan BR, senza tuttavia offrire ALAutorità giudiziaria una plausibile spiegazione delle ragioni per cui il suo assegno di Euro 6.000 fini nelle mani del La CA, anziché in quelle dell'UN; e) l'inidoneità della fattura dei 15 ottobre 2007 emessa dalla Scavi Sud nei confronti della Co.Gè., per l'importo di Euro 3.000, a provare il pagamento delta medesima somma dal ON ALUN, mancando ogni indicazione e possibilità di verifica del mezzo dell'asserito pagamento (numero dell'assegno, banca di riferimento ed altri estremi); f) l'inattendibilità di quanto dichiarato dALUN nell'udienza del 27 febbraio 2009, in sede di giudizio abbreviato condizionato, laddove si limitò ad ammettere di avere ricevuto il pagamento di Euro 3.000 espressamente aggiungendo di non ricordare nient'altro, mentre precedentemente, il 23 maggio 2008, aveva riferito al pubblico ministero di non aver ricevuto alcun compenso per il lavoro eseguito per conto del ON, neppure i rimanenti Euro 3.000, intendendo riferirsi col termine "rimanenti" alla somma che residuava dai Euro 6.000 effettivamente versati dal ON, dopo aver fruito dello "sconto" sul maggiore importo di Euro 9.000 originariamente convenuto, diminuiti della quota di Euro 3.000 destinata, tramite il La CA, ai componenti del clan BR;
i) l'infondatezza del valore di (soli) Euro 3.000 dei lavori eseguiti dALUN, smentito dallo stesso ON, il quale, in una missiva a sua firma inviata ALUN, avente per oggetto tra l'altro proprio la fattura del 15 ottobre 2007, affermava di averla regolarmente quietanzata con un assegno di Euro 6.000 (e non, quindi, di Euro 3.000) ed invitava l'UN a fatturare la differenza e a risanare i danni alla muratura che avrebbe prodotto duranti i lavori di abbattimento, mettendosi in contatto diretto col proprietario danneggiato, in tal modo riconoscendo sia il maggiore corrispettivo dovuto ALUN per i medesimi lavori, sia la pretesa esecuzione difettosa di essi, rimasta priva di alcun riscontro probatorio, ALorigine dello "sconto" imposto dal ON ALUN con l'intervento del La CA.
In sintesi, la sentenza impugnata ha esaurientemente e dialetticamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto, sulla base degli elementi di prova raccolti, sottoposti a vaglio critico attento alle deduzioni difensive, che l'imprenditore ON fu promotore e partecipe e non succube rispetto ALazione posta in essere dal camorrista La CA, il cui intervento giovò economicamente sia al ON, sia al clan BR, portatori di interessi convergenti - quello dell'imprenditore alla riduzione unilaterale dell'importo dovuto e quello del camorrista a foraggiare l'associazione di appartenenza, l'uno e l'altro integranti profitti ingiusti- realizzati con l'intervento imperioso e intimidatorio del La CA che assicurò entrambi gli obiettivi con danno per il solo UN.
Nel fatto, come sopra ricostruito, i giudici di merito hanno quindi correttamente ravvisato tutti gli elementi del concorso del ON nel delitto di estorsione per avere sollecitato e aderito, con consapevole volontà, ALintervento moralmente coercitivo del La CA nei confronti dell'UN, non ignorando il ON la caratura criminale del mediatore cui si era rivolto e lo scambio tra il risparmio ottenuto sulla maggiore somma dovuta ALUN e la destinazione della minore somma da lui erogata al clan camorristico invece che ALUN quale prezzo dell'influente appoggio ricevuto dalla cosca BR.
3.2. Il secondo, articolato motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
Infondata è la denuncia di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito nella L. n. 203 del 1991. Va premesso che la contestazione di entrambe le componenti della predetta aggravante ad effetto speciale, consistenti nell'utilizzo del metodo mafioso ovvero nella finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché, in presenza di condotte delittuose complesse e aperte ALuna o ALaltra modalità operativa o anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative difensive (conforme, sia pure con riguardo alla contestazione alternativa di reati e non di circostanze: Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007, dep. 15/01/2008, Laureili, Rv. 238636).
La sentenza impugnata ha, poi, dato adeguata e coerente ragione, senza incorrere in errori giuridici, della ritenuta ricorrenza della predetta aggravante di carattere oggettivo, estesa al ON, desumendola dalle modalità dell'estorsione (convocazione dell'UN da parte del La CA e del IU nell'autosalone, al cospetto del ON, dove i predetti lo convinsero a ridurre le sue pretese economiche), dalle frasi rivolte nell'occasione dal La CA ALUN (intimazione di far risparmiare il ON perché "amico mio"), dalla caratura criminale del La CA ben noto agli astanti quale referente del clan BR, elementi tutti indicativi dell'utilizzazione del metodo mafioso e della sua efficacia coercitiva nei confronti dell'UN, immediatamente piegatosi ai voleri dei suoi interlocutori.
Le ulteriori censure sviluppate nel medesimo motivo con riguardo alle violazioni di legge che sarebbero integrate dALerrato riconoscimento dell'aggravante di cui ALart. 629 c.p., comma 2, con riferimento ALart. 628 c.p., comma 3, n. 1, e dALerronea affermazione della circostanza di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.7, in luogo della aggravante prevista dALart. 628 c.p., comma 3, n.
3, (violenza o minaccia posta in essere da persona appartenente ALassociazione di tipo mafioso), quest'ultima da ascrivere al solo La CA, integrano motivi nuovi non dedotti in sede di appello e, come tali, inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Parimenti inammissibile perché doglianza nuova, non proposta con i motivi di appello, è la denunciata omissione del giudizio di comparazione tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la ritenuta aggravante di cui ALart. 629 c.p., comma 2, in riferimento ALart. 628 c.p., comma 3, n. 1, essendo l'altra aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, sottratta per legge al giudizio di bilanciamento.
Del tutto generica e, perciò, inammissibile è inoltre l'indicata violazione dell'art. 59 c.p., comma 2, meramente enunciata dal ricorrente, con riguardo alla sua incolpevole ignoranza dell'azione intimidatoria commessa da più persone riunite alla quale sarebbe stato estraneo.
3.3. Il terzo motivo in tutte le sue articolazioni è inammissibile. L'esclusione della circostanza attenuante di cui ALart. 62 c.p., n.4, è stata adeguatamente motivata dal giudice di appello con riguardo alla non speciale tenuità del danno arrecato alla persona offesa, corrispondente ad alcune migliaia di euro, donde la manifesta infondatezza della censura.
Integrano motivi nuovi, perché non proposti in appello, come tali inammissibili, quelli attinenti alla violazione di legge per omesso riconoscimento della circostanza attenuante prevista dALart. 62 c.p., n. 6 e per omessa derubricazione del fatto a tentativo di estorsione con il riconoscimento della desistenza volontaria o del recesso attivo.
3.4. Inammissibile per manifesta infondatezza è il quarto motivo circa la mancata rinnovazione del dibattimento per nuovo esame dell'UN, costituente la prova decisiva cui il ON aveva subordinato la sua richiesta di giudizio abbreviato, posto che, secondo il ricorrente, esso era stato circoscritto, in primo grado, ad un unico tema (l'avere o meno l'UN ricevuto il pagamento di Euro 3.000 da parte del ON, oggetto di fattura del 15 ottobre 2007), senza possibilità per la difesa di approfondire ed estendere l'esame sulla base della documentazione prodotta.
Si legge, invero, nella sentenza di appello e nel verbale del 27 febbraio 2009 dell'udienza in camera di consiglio davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, allegato al ricorso, che l'UN, esaminato in quella sede, si limitò a dichiarare di avere ricevuto un assegno di Euro 3.000 a lui intestato per il quale emise fattura, precisando per due volte, su domanda del difensore, di non ricordare "null'altro ... nulla", con la motivata e logica deduzione del giudice di appello dell'inutilità di un nuovo esame della persona offesa.
3.5. È, infine, inammissibile per manifesta infondatezza anche il quinto motivo di ricorso.
La recidiva infraquinquennale non è stata illegittimamente contestata ai ON solo nella fase conclusiva del giudizio abbreviato, con conseguente violazione dell'art. 441 bis c.p.p., comma 1, in relazione ALart. 423, comma 1, come assume il ricorrente, poiché dalla lettura degli atti, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale del vizio denunciato, emerge che la detta recidiva fu, invece, contestata al ON ALatto della promozione dell'azione penale e, precisamente, nella richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio, avanzata dal pubblico ministero il 25 settembre 2008 e notificata al ON, a mani proprie, in data 8 novembre 2008, alla quale fece seguito l'udienza preliminare e la celebrazione del richiesto giudizio abbreviato condizionato, nelle udienze dell'11 dicembre 2008 e del 27 febbraio 2009.
4. Alla stregua di tutto quanto precede, il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2012