Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta per occultamento, il verbo occultare, adoperato dall'art. 216 L. Fall., secondo il suo preciso significato filologico, definisce sia il comportamento del fallito che nasconde materialmente i suoi beni in modo che il curatore non possa apprenderli, sia il comportamento del fallito che, mediante atti o contratti simulati, faccia apparire come non più suoi beni che continuano ad appartenergli, in modo da celare una situazione giuridica che consentirebbe di assoggettare detti beni all'azione esecutiva concorsuale.
Commentario • 1
- 1. La simulazione assolutahttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2007, n. 46921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46921 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/11/2007
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2486
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 042108/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI OR MO N. IL 01/10/1926;
avverso SENTENZA del 07/11/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv. GAETANO MARINO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di NO MO ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 novembre 2005 che ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Il ricorrente denuncia: 1) vizio di motivazione, in particolare in ordine all'elemento soggettivo. Deduce che non si è tenuto conto di ciò che il trasferimento dei beni strumentali dalla ditta individuale "D NO GI alla ITD s.r.l. ha riguardato tutti gli automezzi e che il trasferimento stesso è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili, mentre il ricorrente non ha mai avallato tutte le operazioni e medio e lungo termine del figlio essendosi limitato a prestare una fideiussione bancaria. Non si trattava di vendite simulate bensì di donazioni dissimulate integranti un conferimento nella s.r.l..
2) violazione di legge e relativo vizio di motivazione perché la simulazione del negozio è prevista dal codice civile e non può integrare il delitto di bancarotta. I beni della ditta fallita sono stati appresi al fallimento e i creditori non hanno riportato pregiudizio. Si è trattato di conferimento di azienda avvenuto - sia pure mediante vendite simulate - un anno prima della dichiarazione di fallimento dell'impresa individuale e dell'estensione del fallimento al ricorrente. Erroneamente la Corte di appello ha escluso la configurabilità della cessione di azienda perché non sono state osservate le forme di cui all'art. 2556 c.c., commi 1 e 2. 3) violazione di legge e relativo vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'ipotesi di reato impossibile perché il trasferimento dei beni integrava sostanzialmente una cessione di azienda senza perdita per i creditori delle proprie garanzie. 4) violazione di legge e relativo vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto come tentativo.
5) violazione di legge e relativo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4 e della minima partecipazione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, infatti, va ricordato che allorquando "le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo" (Sez. 6^, sent. n. 8868 del 2000) dovendosi escludere che il giudice dell'appello sia tenuto ad una analitica motivazione della decisione quando questa sia di conferma di quella del primo giudice (Sez. 1^, sent. n. 8009 del 1995). Ciò premesso, va rilevato che a fronte dell'accertamento operato dalla Corte di merito circa il mancato trasferimento dell'azienda individuale il motivo di ricorso manca di specificità nella parte in cui si limita a ribadire che l'alienazione - che si ammette essere una vendita simulata - dei beni strumentali alla s.r.l. è stata regolarmente registrata nelle scritture contabili senza neppure affermare che nei libri contabili della società di capitali siano stati iscritti i debiti dell'impresa individuale.
La circostanza, poi, che i beni siano stati acquisiti alla massa non vale ad escludere la configurabilità del reato - nella forma consumata e non tentata come si sostiene nel quarto motivo - ne' ad escludere l'elemento soggettivo del reato posto che nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, il dolo generico deve essere individuato nella consapevolezza del distacco dal patrimonio sociale di beni che, destinati a finalità estranee, determinano il depauperamento dell'impresa in danno dei creditori;
ne consegue che sull'elemento soggettivo non ha alcuna incidenza ne' la finalità perseguita dall'agente (che rappresenta un "prius" rispetto alla distrazione), nè l'eventuale recupero di quanto distaccato (che è un "posterius"), entrambi elementi estranei alla struttura oggettiva e soggettiva del reato (sez. 5^, 7 aprile 2003, n. 39212). D'altra parte è indiscusso che la possibilità che i beni distratti possano essere recuperati dal curatore del fallimento con le azioni di revoca e di simulazione degli atti di trasferimento con i quali è stata operata la distrazione, non esclude ne' attenua il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, trattandosi di attività che interviene dopo la consumazione del reato (sez. 5^, 25 febbraio 1977, MarzoUo, Cass. pen. 1978, 1493).
Affermare, poi, che nella concreta fattispecie le vendite costituivano donazioni dissimulate non esclude certo la punibilità del fatto contestato al ricorrente, trattandosi in tal caso di ammissione della distrazione operata con l'atto relativamente simulato mentre nell'ipotesi di simulazione assoluta sussisterebbe la fattispecie di bancarotta per occultamento perché "il verbo occultare, adoperato dalla L. Fall., art. 216, secondo il suo preciso significato filologico, definisce sia il comportamento del fallito che nasconde materialmente i suoi beni in modo che il curatore non possa apprenderli, sia il comportamento del fallito che mediante atti o contratti simulati faccia apparire come non più suoi beni che continuano ad appartenergli, in modo da celare una situazione giuridica che consentirebbe di assoggettare detti beni all'azione esecutiva concorsuale" e rientra in tale ultima ipotesi la vendita beni (Sez. 5, Sentenza n. 128 del 1968). Da ultimo, è inammissibile la censura contenuta nel quinto motivo perché tende la sentenza impugnata e adeguatamente motivata sia in relazione all'esclusione dell'attenuante invocata (e di quelle generiche) sia in ordine alla determinazione della pena in considerazione della pregressa dichiarazione di fallimento dell'imputato, mentre l'attenuante della minima partecipazione non risulta dedotta in appello.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2007