Sentenza 15 maggio 2012
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, continuano ad integrare reato i fatti di bancarotta per i quali sia intervenuta la dichiarazione d'ufficio del fallimento, benché non più possibile a seguito della sua abolizione ad opera del D.Lgs. n. 5 del 2006.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2012, n. 27621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27621 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 15/05/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 522
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 5169/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL DR N. IL 06/08/1949;
avverso la sentenza n. 5538/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28.06.2010 la Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, sezione quinta, con pronuncia 24.05.2006, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenuto vincolo di continuazione con i fatti di cui alle sentenze 06.06.2000 del Tribunale di Roma e 10.11.2006 della Corte d'appello di Genova, determinava, nei confronti di DR LO, la pena complessiva in anni 3 e mesi 6 di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Il processo, che ha coinvolto numerosi imputati, attiene a fatti di bancarotta in relazione al fallimento di società italiane del gruppo "SASEA" avente anche plurime collegate estere. In particolare, per quanto riguarda la posizione dell'odierno ricorrente, lo stesso era stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi A2), limitatamente all'importo di circa L. 458 miliardi, in esso ricompresi i capi A3), B) e D), e di cui ai procedimenti riuniti n. 3128/95 e 511/97; si tratta di episodi di distrazione o dissipazione, commessi in concorso, quale consigliere di amministrazione pro tempore delle società "De Angeli Frua" e "Lloyd Nazionale Italiano". Orbene, la Corte di cassazione, con la sopra citata sentenza, respinto ogni altro motivo di impugnazione, annullava parzialmente la pronuncia di secondo grado limitatamente all'omessa valutazione dell'istanza di recupero della richiesta di patteggiamento (che era stata proposta con motivi nuovi, sia pur in termini malaccorti e non curiali) e del trattamento sanzionatorio.
In sede di rinvio, la Corte milanese, esaminate anche le questioni proposte con memoria difensiva depositata all'udienza del 28.06.2010, così decideva: a) respingeva l'istanza di ritenere l'abrogatio criminis dei fatti di bancarotta relativi alla "De Angeli Frua", per la quale era intervenuta dichiarazione d'ufficio del fallimento, sul rilievo che l'abolizione del fallimento d'ufficio, disposta con il D.Lgs. n. 5 del 2006, aveva modificato la procedura per la dichiarazione di fallimento, ma non inciso sulla sussistenza del reato;
sul punto doveva valere anche l'ultrattività disposta dalla disposizione transitoria (D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150); b) riteneva non concedibile la prevalenza delle generiche, già riconosciute in regime di equivalenza, in quanto, pur considerando l'avvenuto risarcimento dei danni in favore delle parti civili, vi ostavano la particolare gravità dei fatti per fa loro notevole entità economica e la posizione di preminenza rivestita dal LO;
c) riteneva non accettabile il proposto patteggiamento, chiesto sulla base della prevalenza delle generiche, rifiutata;
d) riteneva sussistente vincolo di continuazione con i fatti di cui alle sentenze 06.06.200 del Tribunale di Roma e 10.11.2006 della Corte d'appello di Genova, relative sempre a fatti di bancarotta nell'ambito dello stesso gruppo "Sasea"; e) determinava quindi la pena complessiva nei termini sopra riferiti.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava l'impugnazione deducendo : a) l'abolizione del fallimento d'ufficio avrebbe dovuto comportare la non procedibilità per fatti di bancarotta inerenti fallimento, come quello della "De Angeli Frua", dichiarato d'ufficio; b) l'avvenuto risarcimento del danno e la mancanza di un lucro personale avrebbero dovuto imporre la prevalenza delle generiche e la conseguente dichiarazione di prescrizione dei reati;
c) mancato recupero del chiesto patteggiamento;
d) errata valutazione in ordine ai reato più grave da prendere a base per la ritenuta continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
2. Va dapprima fatto richiamo all'ordinanza dibattimentale con la quale è stata respinta l'istanza difensiva di rinvio dell'odierna udienza per impedimento del difensore Avv. V. Nardo per concomitanti impegni professionali.
3. Nel merito, il primo motivo di ricorso (v. sopra, sub ritenuto, 2.a) è infondato.- Esso riproduce, invero, la questione - già proposta davanti alla Corte di rinvio - della ricaduta, sul reato relativo al fallimento della "De Angeli Frua", dell'abolizione del fallimento d'ufficio. Sul punto deve essere qui convalidata la corretta soluzione fornita dalla sentenza impugnata. Vale dunque ribadire che si potrebbe avere l'effetto invocato dalla difesa, nel senso della inconfigurabilità del reato di bancarotta, solo ove fosse stato modificato in senso sostanziale uno dei presupposti di base della condizione che conduce alla dichiarazione di fallimento, quale la condizione di imprenditore soggetto a fallimento o un intero istituto a ciò preordinato (così è per la abrogazione dell'amministrazione controllata quale presupposto del fallimento, come nel dictum della sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 24468 in data 26.02.2009, Rizzoli, dunque invocata dalla difesa con scarsa pertinenza rispetto al caso di specie). Così non può essere, però, ove vi sia una modifica, come quella relativa alla procedura della dichiarazione di fallimento, che non incide nei presupposti di fondo, sostanziali, della condizione che determina la dichiarazione di fallimento, ma più semplicemente sulle modalità procedurali della dichiarazione stessa. Trattandosi di momento avente natura prettamente procedurale, nell'ambito dell'iter relativo, devesi applicare la regola tempus regit actum. Il principio qui sostenuto trova indiscutibile sostegno nella massima dettata dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 19601 in data 28.02.2008, Rv. 239398, Nicoli, che così recita : "Il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art.216 e segg., non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate al R.D. n. 267 del 1942, art. 1 dai D.Lgs. n. 5 del 2006 e D.Lgs. n. 169 del 2007 non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 c.p., sui procedimenti in corso". Sul punto, coerenti argomenti si traggono anche dalla decisane di questa Corte di legittimità in tema di piccolo imprenditore (v. Cass. Pen. Sez. 5 n. 19297 in data 20.03.2007, Rv. 237025, Celotti) che fa salve le procedure avviate prima della modifica normativa.
Ciò detto, occorre ancora rilevare - come correttamente evidenziato dalla Corte milanese - che la disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150 puntualmente prevede l'applicazione della legge anteriore in relazione ai ricorsi per dichiarazione di fallimento ed alle domande di concordato fallimentare depositate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto in questione. Orbene, appare evidente, in una interpretazione sistematica, che, ancorché non si parli dell'istituto del fallimento d'ufficio, il legislatore abbia voluto far salve la situazioni avviate anteatte e ribadire l'irrilevanza delle modalità procedurali, rispetto alle introdotte innovazioni incentrate sulle condizioni sostanziali. La conclusione non può non essere, pertanto, che una procedura già definita secondo la legge dell'epoca, sfociata in rituale dichiarazione di fallimento, non può essere messa nel nulla per modifica procedurale successiva, con la conseguenza che del tutto correttamente tale fallimento è idoneo ad integrare la fattispecie penale della bancarotta.
3. È infondato anche il secondo motivo di ricorso (v. sopra, sub ritenuto, 2.b). Il tema qui riproposto è stato, invero, oggetto di specifica analisi da parte della Corte di rinvio che, pur esaminando gli aspetti favorevoli proposti dalla difesa (i medesimi segnalati con il ricorso), ha motivatamente ritenuto che gli stessi non fossero idonei a prevalere su quelli negativi già evidenziati nelle precedenti sentenze (ruolo preminente rivestito dal Galloni, pluralità e gravità davvero rilevante dei fatti di bancarotta), di tal che non potesse ragionevolmente andarsi oltre il già fissato criterio di equivalenza. Trattasi, pertanto, di valutazione logica e coerente, espressa nell'ambito del potere discrezionale riservato dal legislatore al motivato giudizio del giudice del merito, come tale non censurabile per cassazione. Del resto, è pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, nell'ambito della docimasia sanzionatoria, il giudice del merito può prendere in considerazione anche solo alcuni dei plurimi parametri indicati dall'art. 133 c.p., purché -come nel caso di specie- dia adeguato conto dei criteri usati per ritenere la maggiore rilevanza di alcuni elementi rispetto ad altri. Consegue che del tutto correttamente non è stata presa in considerazione la prospettata estinzione per prescrizione che presupponeva la denegata dichiarazione di prevalenza delle generiche.
4. Privo di pregio è, altresì, il terzo motivo di ricorso (v. sopra, sub ritenuto, 2.c).- Trattasi di motivo di impugnazione al limite dell'inammissibilità, posto che si esaurisce nel reiterare la richiesta, senza addurre apparato critico, sul punto, alla sentenza impugnata, ed atteso che si raccorda all'infondata deduzione di cui al precedente.
3 in tema di valutazione sanzionatoria. Occorre peraltro ribadire la formale correttezza della motivazione della Corte territoriale sulla questione, laddove prende atto che la richiesta di patteggiamento era formulata sulla base della prevalenza delle attenuanti, la cui reiezione porta con sè anche l'inadeguatezza della pena proposta dalle difesa.
5. È infondato anche l'ultimo motivo di ricorso (v. sopra, sub ritenuto, 2.c).- È invero improponibile, per carenza di interesse, la doglianza che intenda proporre un reato più grave, rispetto a quello concretamente ritenuto dal giudice del merito, quale base per la ritenuta continuazione (v. cass. Pen. Sez. 4, n. 3038 in data 24.05.2000, Rv. 216804, Tixi). Anche sul punto, peraltro, la concreta valutazione data dalla Corte territoriale, logica e coerente, si sottrae alla proposta censura.
6. In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato. Alla completa reiezione dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012