Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2008, n. 39217
CASS
Sentenza 11 luglio 2008

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Nel giudizio di cassazione, qualora già risulti la causa estintiva della prescrizione del reato, non sono rilevabili le nullità, anche di ordine generale, poiché il rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza abbia deciso anche in ordine al risarcimento dei danni da reato o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili.

L'assoluto impedimento a comparire dell'imputato può sussistere anche in relazione a una malattia di presumibile lunga durata o di carattere cronico, purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile.

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  • 1Decreto penale di condanna, proscioglimento, sentenza, impugnazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2008, n. 39217
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39217
Data del deposito : 11 luglio 2008

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