Sentenza 11 luglio 2008
Massime • 2
Nel giudizio di cassazione, qualora già risulti la causa estintiva della prescrizione del reato, non sono rilevabili le nullità, anche di ordine generale, poiché il rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza abbia deciso anche in ordine al risarcimento dei danni da reato o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili.
L'assoluto impedimento a comparire dell'imputato può sussistere anche in relazione a una malattia di presumibile lunga durata o di carattere cronico, purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile.
Commentario • 1
- 1. Decreto penale di condanna, proscioglimento, sentenza, impugnazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2008, n. 39217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39217 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 11/07/2008
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 3219
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 012404/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CRIPPA AGOSTINO N. IL 11/02/1935;
avverso SENTENZA del 15/01/2008 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Croce.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CRIPPA Agostino, imputato del delitto di cui all'art. 481 c.p. perché, nella sua qualità di direttore dei lavori, aveva dichiarato falsamente ai fini della presentazione di richiesta del permesso di abitabilità di un immobile che il medesimo, ed il suo esterno, erano conformi ai progetti approvati con le concessioni edilizie in virtù delle quali l'edificio era stato realizzato, mentre in concreto erano state riscontrate difformità comportanti aumenti di volumetria, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Verbania e la sua condanna è stata confermata dalla Corte d'Appello di Torino.
Il prevenuto ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte territoriale sulla base di due motivi. Con il primo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione delle pronunce di merito che non avrebbero considerato che aveva fatto un sopralluogo circa tre mesi prima della data della stesura della certificazione e che le realizzazioni abusive erano state completate dalla proprietaria dell'immobile, in vista della successiva vendita della villa, nel periodo intermedio fra il sopralluogo e la concreta redazione della certificazione. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza della Corte d'Appello a causa della nullità della dichiarazione di sua contumacia nel processo di impugnazione;
il dibattimento era già stato più volte rinviato a causa delle sue compromesse condizioni di salute, in quanto era affetto da un carcinoma che rendeva impossibile la sua partecipazione all'udienza, mentre all'udienza del 15 gennaio 2008 la Corte ne aveva dichiarato la contumacia, nonostante il medico fiscale, a ciò espressamente richiesto, avesse attestato che l'appellante non avrebbe avuto la possibilità di presenziare al dibattimento, anche perché era stato di recente operato. La Corte aveva ritenuto che la documentazione non dimostrasse l'assoluto impedimento ed aveva proceduto oltre, emettendo una sentenza che il prevenuto ritiene nulla.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Invero il ricorrente, a fronte della motivazione dei giudici del merito che hanno adeguatamente ricostruito i fatti sulla base di dati documentali, dai quali risultava che le opere aggiunte, rispetto alle previsioni del progetto approvato, erano state eseguite dagli artigiani che avevano rilasciato le dichiarazioni di conformità alla fine del 1999 - mentre poi il CRIPPA aveva rilasciato l'attestazione per cui si procede nel marzo successivo - si limita genericamente a sostenere, sempre in linea di fatto, un'ipotesi alternativa di ricostruzione degli avvenimenti, senza però evidenziare nelle motivazioni dei giudici del merito difetti di logicità del ragionamento probatorio. Fondato è peraltro il secondo motivo di ricorso.
Invero la Corte territoriale aveva, in vista dell'udienza del 15 gennaio 2008, sottoposto l'appellante, che aveva chiesto rinvio adducendo l'assoluta impossibilità a comparire, a controllo mediante visita fiscale;
il medico aveva rappresentato il quadro clinico del ricorrente come caratterizzato da un carcinoma di stadio avanzato e dai postumi di un recente intervento chirurgico che inducevano il sanitario a consigliare il riposo assoluto ed a ritenere non possibile che il CRIPPA presenziasse ad alcuna udienza. La Corte aveva respinto l'istanza di differimento dell'udienza sulla base del rilievo che il certificato non aveva attestato l'assoluto impedimento a comparire dell'appellante. Ritiene il collegio che la Corte territoriale non abbia adeguatamente valutato le possibilità di comparizione del prevenuto all'udienza e correttamente motivato la sua decisione negativa in ordine alla legittimità del dedotto impedimento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il certificato medico prodotto, con cui si attesta lo stato di malattia è atto idoneo a comprovare l'impossibilità a comparire dell'imputato se non è contraddetto da una diversa valutazione tecnica, alla quale è dato pervenire attraverso un accertamento medico fiscale, e che non può essere sostituita dal generico apprezzamento del giudice (Cass. Sez. 1^, Sent. n. 3550 del 26 gennaio 2004, Imp.: D'Avanzo). Nel caso di specie la Corte territoriale, che si era posta il problema di valutare mediante l'idoneo accertamento tecnico le condizioni di salute del CRIPPA ed aveva ottenuto una certificazione con cui si attestava una condizione di grave neoplasia renale, con complicanze. Un'adeguata valutazione del contenuto della certificazione rilasciata dal medico fiscale avrebbe portato a qualificare diversamente la reale portata dell'indicazione del sanitario che, anche con riferimento alla recente sottoposizione del prevenuto ad intervento chirurgico, con manifestazioni flogistiche ancora in atto, indicava una impossibilità a presenziare ad udienze. Il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" in base all'art. 32 Cost., non può essere sottoposto a graduazioni o essere misurato nella sua entità, ma deve essere garantito nella sua interezza, quale che sia il grado di pericolo che la malattia in atto comporti (Sez. 2, Sent. n. 47678 del 24 ottobre 2003, Imp.:
Giangrande), così che, documentata con certificazione sanitaria l'esistenza di un motivo di salute effettivo ed attuale, non è consentito escludere l'impedimento assoluto a comparire - a meno che non siano rinnovati con esito negativo gli accertamenti sanitari - solo per essersi il sanitario espresso nella parte prescrittiva in termini di consiglio o suggerimento. Peraltro l'assoluto impedimento a comparire dell'imputato può sussistere e protrarsi anche al di là delle fasi acute ed anche in relazione a malattie di presumibile lunga durata (come nel caso) o di carattere cronico (cfr. Sez. 6, Sent. n. 39930 del 30 ottobre 2001 Imputato: Puzzo, Rv. 220247), purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile.
Nel caso poiché la Corte territoriale ha escluso in modo generico il ricorrere dell'impedimento attestato dal sanitario a ciò espressamente delegato, la dichiarazione di contumacia adottata in violazione dell'art. 420 quater c.p.p. è nulla e tale nullità comportante invalida costituzione del rapporto processuale si riflette sul giudizio e sulla sentenza che dovrebbe essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Peraltro osserva la Corte che il delitto si è nel frattempo prescritto, posto che, anche tenendo conto della sospensione della prescrizione per 185 giorni a cagione dei diversi rinvii, la causa di estinzione del reato ha operato in data 18 marzo 2008.
Il Collegio ritiene quindi di dover provvedere con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a causa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in adesione all'orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 5, sent. n. 26064 del 9/6/2005, Rv. 231916 ric. Colonna) secondo cui, allorché già risulti la prescrizione del reato, la sussistenza di nullità, anche di ordine generale, non è rilevabile nel giudizio di Cassazione, risultando l'inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso - ma non è questo il caso - non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili (conf. Sez. 6, sent. n. 21459 del 26/3/2008, Rv. 240066, Imp.: Pedrazzini;
ASN 2002/ 30802, Rv. 222176).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2008