Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/05/1987, n. 8342
CASS
Sentenza 23 maggio 1987

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La normale attività bancaria di raccolta del risparmio fra il pubblico e di Esercizio del credito in un libero mercato concorrenziale, svolta da enti creditizi sia privati che pubblici, non comporta l'attribuzione a chi la esercita della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. È sottoposta invece al diritto pubblico l'attività degli enti creditizi pubblici che esula dalla gestione economica come quella che concerne la Costituzione o l'Estinzione dell'ente, il funzionamento dei suoi organi statutari, l'Esercizio dei poteri di organizzazione, l'amministrazione degli utili. Sono pubblicistiche anche quelle funzioni collaterali che gli enti creditizi pubblici e privati svolgono in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici nella veste di banche agenti o delegate. Nella sfera del "pubblico" devono farsi rientrare anche i crediti agevolati e in genere tutti i "crediti di scopo legale" che gravano sulla finanza pubblica, sono normalmente erogati con un provvedimento pubblico di natura concessoria o autorizzatoria a destinatari, e secondo presupposti, stabiliti per legge e sono gestiti da istituti speciali o da Sezioni speciali di normali istituti che vigilano perché il credito abbia la destinazione voluta dall'ente finanziatore.*

La concessione abusiva di fido commessa da un dipendente bancario che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale ne' di incaricato di pubblico servizio non integra gli estremi dell'appropriazione indebita poiché tale reato prevede come condotta punibile solo l'appropriazione e non la distrazione.*

Qualora un fatto perda il carattere di illecito penale a seguito di una modifica legislativa intervenuta successivamente che concerna la disciplina normativa extra-penale di riferimento per attribuire la qualità di soggetto attivo di un reato proprio si applica il principio di retroattività della legge più favorevole affermato dall'art. 2 cod. pen. perché per legge incriminatrice deve intendersi il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto tra cui, nei reati propri è indubbiamente compresa la qualità del soggetto attivo. (nella fattispecie è stata ritenuta non più ravvisabile l'ipotesi del reato di peculato nella condotta di un dipendente di una cassa di risparmio perché è stata esclusa, a seguito di novatio legis, l'attribuibilità allo stesso della qualifica di pubblico ufficiale).*

Commentari2

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    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 25 maggio 2022

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    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 13 maggio 2020

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/05/1987, n. 8342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8342
Data del deposito : 23 maggio 1987

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