Sentenza 4 maggio 2007
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio contenente un'imputazione alternativa, dichiari la nullità della richiesta dopo aver inutilmente invitato il pubblico ministero ad operare la scelta tra le due imputazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2007, n. 26527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26527 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2007 |
Testo completo
2 6527 /07 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 04/05/2007
SENTENZA
N. 00717 /2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO PRESIDENTE
1. Dott. BERNABAI RENATO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 041885/2006 2. Dott. FIANDANESE FRANCO
3.Dott. TAVASSI MARINA ANNA
4.Dott.AMBROSIO ANNAMARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di ROMA
nei confronti di:
N. IL 28/01/1958 1) EL GD ABOUELALA
avverso ORDINANZA del 17/10/2006
TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
TAVASSI MARINA ANNA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 17/10/2006, il Tribunale monocratico di Roma dichiarava la nullità del decreto di citazione nei confronti di AB MA LA, per genericità e incertezza dell'imputazione a causa della formulazione alternativa della medesima e rimetteva gli atti all'ufficio del PM. AB MA LA era imputato di truffa (capo A) e falsità in scrittura privata (capo B), cui si affiancava l'imputazione alternativa per il capo B di ricettazione.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il 23/10/2006 il Pubblico
Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Come primo motivo di ricorso deduceva la manifesta abnormità dell'atto da cui scaturiva la facoltà di impugnativa presso la Suprema Corte. Il caso di nullità prospettato del Giudice ex art. 552 lett. c) c.p.p. mal si addiceva al caso di specie, in quanto utilizzabile solo quando il thema decidendum rimanga incerto e sia quindi impossibile instaurare un'adeguata difesa. Nel caso in questione si doveva escludere una simile ipotesi posto che il capo di imputazione appariva ben specificato ed idoneo ad individuare con esattezza l'oggetto della contestazione. Per il ricorrente l'ordinanza appariva insufficientemente motivata dopo che la giurisprudenza, da tempo, aveva ammesso la legittimità dell'imputazione alternativa.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione riteneva che il ricorso fosse da valutarsi come ammissibile e suscettibile di accoglimento, in quanto la giurisprudenza della Corte più volte si era espressa nel senso della legittimità della contestazione alternativa.
Questo Collegio condivide tale tesi, dovendosi ritenere, in linea con la giurisprudenza espressa già in altre occasioni (Cass. sez. 6, sentenza n. 4187 del
09/12/1999 - dep. 01/02/2000, rv. 216503, P.m. in proc. Martinelli A.; conf. sez. 2, sent. n. 18115 del 1.4/16.4.03 rv. 224657, PM in proc. Marco) che sia abnorme il provvedimento del G.i.p. che, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM contenente un'imputazione alternativa, dichiari la nullità della richiesta
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2 stessa, e ciò anche a seguito del rifiuto da parte dell'organo inquirente di operare la scelta fra le due imputazioni. Invero, la contestazione alternativa è perfettamente legittima e l'ordinamento appresta gli strumenti perché, nel corso del dibattimento, il
PM possa operare un'opzione definitiva fra più imputazioni (artt. 516 e 521 cod.
proc. pen.).
E da condividere parimenti il rilievo del PM ricorrente secondo cui nel caso di specie si sarebbe dovuto escludere il rischio di una incertezza in merito al thema decidendum ed il rischio che l'indagato non fosse in grado di apprestare validamente le proprie difese.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, provvedendosi ad annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata ed a disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2007.
L'estensore
تسمه Сама Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 9 LUG 2007
IL CANG PULED
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