Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora il soggetto, cui sia stato contestato, in concorso, il reato nella sua qualità di addetto alla sede operativa della società fallita, venga condannato come amministratore di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2009, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/11/2009
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 1013
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 29986/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ASCANIO GIUSEPPE, N. IL 15/03/1954;
avverso la sentenza n. 73/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 20/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Battista Domenico, che ha concluso per il suo accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 20/2/09 la Corte di Appello di Genova, su rinvio dalla NE (che il 25/9/07 annullava prima sentenza di appello del 3/11/05), confermava la sentenza 29/10/02 del Tribunale di Massa che condannava AS SE alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta (in Massa, fino al febbraio 1994).
La prima sentenza di appello era stata annullata per un difetto di notifica conseguente al dichiarato stato di irreperibilità dell'imputato in primo grado (per mancato rinnovo delle ricerche in secondo grado sol perché l'imputato nel primo si era presentato per rendere dichiarazioni spontanee, senza però indicare recapito diverso da quello dove era stato considerato irreperibile). Il giudice del rinvio richiamava in primo luogo i fatti di causa così come ricostruiti dalla sentenza di primo grado (la COMES s.r.l., costituita il 13/6/93 e dichiarata fallita l'11/11/94, si occupava di acquistare beni da destinare a premio per i concorsi indetti dalla Esso a scopo promozionale presso le stazioni di servizio;
le numerose forniture non erano state pagate e i beni non erano stati rinvenuti, per un'esposizione finale in pochi mesi di oltre L. 4 miliardi;
l'AS, chiamato a prestare i suoi servizi dal vero dominus della COMES s.r.l., AR RI, era stato amministratore di fatto della società dalla sua costituzione (13/6/93) al 10/1/94, con poteri in tema di assunzione e direzione del personale, trattativa con i fornitori e piena condivisione delle decisioni strategiche e operative più importanti fino alla sua trasformazione in altra s.r.l., la Top 93 Plurimarche pur essa fallita l'11/11/94, al cui amministratore passava le consegne. Tanto premesso, il giudice del rinvio prendeva in esame e respingeva i motivi di appello: non sarebbe stato rispettato il principio di correlazione tra contestazione e sentenza (l'AS era stato imputato come concorrente addetto alla sede operativa della società e poi condannato come suo amministratore di fatto), non vi sarebbe stata prova di un occultamento dei beni (al più una condotta distratti va), l'imputato sarebbe stato un semplice dipendente della società che si occupava degli acquisti e non della loro destinazione, sarebbero state indebitamente negate le generiche e la sospensione condizionale della pena.
Ricorreva per NE la difesa dell'AS, deducendo: 1) mancato rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza (da concorrente, extraneus alla società, qual era stato imputato, ad amministratore di fatto, intraneus ad essa, per cui era stato condannato), con conseguente lesione del diritto di difesa;
2) premesso che il giudice di primo grado aveva condannato per occultamento e quello di appello per distrazione (l'occultamento implicando la disponibilità del bene occultato), venendo in qualche modo aggirati così i motivi di appello, per l'imputato, che aveva sempre avuto una temporanea disponibilità delle merci che si limitava ad inoltrare, non si poteva parlare neppure di un'attività distrattiva;
3) errata qualificazione dell'AS, direttore degli acquisiti, come amministratore di fatto, per l'indimostrata consapevolezza del piano ideato dal AR e la pretesa autonomia decisionale del ruolo inerente la qualifica;
4) erronea valutazione delle prove dichiarative (le testimonianze dei fornitori), che indicherebbero l'AS come amministratore di fatto (trascurando che il suo ruolo comportava una speciale visibilità proprio verso i fornitori, alcuni dei quali peraltro riferivano di aver trattato direttamente con altri), postulando inoltre nei suoi confronti una specie di (inesigibile) ruolo di garanzia o di (non prevista) culpa in vigilando (per non avere assunto informazioni dalla ESSO per verificare la correttezza dell'operato della COMES); 5) omessa considerazione di prove assunte in dibattimento, come la deposizione del maresciallo Milia della Pg, che ridimensionava il ruolo dell'AS all'interno della COMES;
6) immotivato diniego delle attenuanti generiche e misura eccessiva della pena (ignorate in proposito anche le conclusioni del PG). All'udienza pubblica fissata per la discussione il PG presso la S.C. chiedeva il rigetto del ricorso, la difesa il suo accoglimento.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Con il primo motivo si assume una mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (dall'imputazione come concorrente alla condanna come amministratore di fatto). In realtà, come esattamente rilevato dal PG d'udienza, i fatti che connotano la posizione dell'imputato all'interno della società sono rimasti invariati, variando solo la qualificazione che di essi ha dato il giudicante e senza che da ciò sia venuto alcun pregiudizio all'imputato, che sui medesimi fatti ha avuto ampia possibilità di difendersi.
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, infatti (per tutte v. Cass., 4, sent. n. 41663 del 25/10/05, rv. 232423, Cannizzo ed altri), le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altri termini, poiché la nozione strutturale di fatto, contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. Con il secondo motivo si lamenta la condanna in appello per distrazione dopo che in primo grado si era condannato per occultamento e si contesta, comunque, la condotta distrattiva. Sotto il primo aspetto si tratta ancora una volta, come sopra, di una più corretta qualificazione del medesimo fatto. Sotto il secondo la qualificazione appare del tutto appropriata, una volta che (come subito si dirà) si sia correttamente accertato che il ruolo dell'imputato nella società non era quello limitato e settoriale di un mero esecutore di ordini ma quello generale di un vero e proprio amministratore di fatto. Se così è (come si vedrà), è del tutto trascurabile la circostanza che solo per breve tempo egli avesse la disponibilità della merce inoltrata.
Col terzo motivo si tocca il punto nevralgico del ruolo dell'imputato (che si assume semplice direttore degli acquisti e non amministratore) nel complesso aziendale. La motivazione del giudice di merito appare invece ineccepibile: AS è chiamato in azienda fin dalla costituzione della società e vi rimane per sette mesi, fino alla sua trasformazione in altra con nuova denominazione;
in tale occasione (come egli stesso ammette) è lui a passare le consegne al formale amministratore della nuova società (che fallirà dieci mesi dopo insieme alla precedente); le merci acquistate (al preteso fine di destinarle a gadgets della Esso) sono le più varie (stampanti, materiale di arredamento per uffici, computers, articoli di pelletteria, argenteria e prodotti in argento, fotocopiatrici);
nei pochi mesi di attività l'esposizione debitoria supera i L. 4 miliardi;
dalle testimonianze assunte (impiegate e fornitori) risulta che è lui a provvedere alle assunzioni e impartire gli ordini ed è lui che tratta per gli acquisti. In ciò consistendo l'attività dell'azienda, ne consegue la correttezza della definizione di amministratore di fatto: egli prende le decisioni strategiche e operative più importanti decidendo quali contratti stipulare e a quali condizioni e, quanto alla consapevolezza, partecipa alle riunioni dei vertici della società ed opera a stretto contatto col dominus RI AR.
Quanto sopra osservato riguarda anche il quarto motivo, che si esaurisce in deduzioni di fatto estranee al giudizio di legittimità. La condotta dolosa imputata all'AS esclude che gli siano impropriamente richiesti ruoli di garanzia o addebitate culpae in vigilando.
Ancora deduzioni in fatto (peraltro non decisive, visto che comunque ipotizzano un concorso con i proprietari della società) nel quinto motivo.
Motivato (gravità dei fatti, condotta antecedente al reato) il complessivo trattamento sanzionatorio, implicante il diniego di generiche e benefici.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010