Sentenza 19 giugno 2013
Massime • 1
La semplice detenzione di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, per l'impossibilità di dedurre l'effettiva destinazione degli stessi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza di patteggiamento relativa a detenzione di marijuana e di semi di marijuana, osservando che l'accordo sulla pena non poteva estendersi anche ad una condotta non rilevante penalmente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2013, n. 41607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41607 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 19/06/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1003
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 44109/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10 luglio 2012 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Monza, sull'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato nei confronti di RO SO la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per la detenzione illecita di gr. 216 di marijuana (capo A) e di n. 5 confezioni di semi di marijuana (capo B).
2. L'avvocato Ettore Puccillo, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla omessa valutazione della sussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che la condotta di detenzione di semi di marijuana, contestata nel capo di imputazione, non è prevista dalla legge come reato, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 129 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il secondo motivo è fondato e assorbe il primo.
Il "patteggiamento" ha riguardato anche la detenzione di semi di marijuana, ma tale condotta risulta contestata non come coltivazione, ma come illecita detenzione finalizzata allo spaccio. Pertanto, non emergendo dalla sentenza o dagli atti alcun elemento da cui si possa desumere un'attività di coltivazione, deve riconoscersi che la condotta dell'imputato non sia penalmente rilevante. Le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che la mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile (Sez. un., 18 ottobre 2012, n. 47604, Bargelli). Lo stesso principio deve valere, a maggior ragione, nel caso in esame in cui all'imputato è stata contestata la semplice detenzione di semi di marijuana, condotta che deve essere considerata quale atto preparatorio non punibile, in quanto inidoneo alla consumazione di un determinato reato per la considerazione che non è dato dedurre la effettiva destinazione dei semi.
4. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché l'accordo delle parti sulla pena ha riguardato anche una condotta non rilevante penalmente, in relazione alla quale il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p.. All'annullamento consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Monza per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013