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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 146/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 16.04.2024 tenutasi con trattazione scritta e vertente
TRA
, elettivamente domiciliati in Parte_1
Pescara, alla Via L. Einaudi 3/D presso e nello studio dell'Avv. GI
Cantagallo, rappresentati e difesi dal medesimo, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giovanni Coletti con studio in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia, 22, come da procura in atti;
APPELLATA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da ordinanza all'esito della Camera di Consiglio da remoto del
16.04.2024.
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. . Appello avverso la CP_3
sentenza del Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona n. 76/2022 del
04.07.2022, pubblicata in pari data.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di Parte_1
debitore principale, ed quale fideiussore, si opponevano al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 74/2021 con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in solido, in favore della (d'ora in poi ), della Controparte_1 CP_4 somma di € 14.742,87, in forza di un contratto di credito al consumo.
Nell'opposizione gli opponenti eccepivano:
a) l'estinzione del credito, avendo il versato la somma di € 19.000,00 PT
idonea ad estinguere integralmente il debito;
b) di avere il Tribunale di Chieti ritenuto fondata la domanda proposta dal sia in sede cautelare che di merito, tesa ad ottenere la cancellazione dalla PT
Centrale Rischi della Banca d'Italia in relazione al rapporto in contestazione in questa sede;
c) di avere operato degli addebiti illegittimi. CP_4
Si costituiva la banca opposta contestando le avverse deduzioni. Riferiva di avere detratto dall'importo richiesto con il monitorio la somma, incontestata, di €
19.000,00, ma di non avere detto versamento estinto integralmente il credito, come evidenziato dall'estratto conto prodotto in atti. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
2 Istruita la causa a mezzo prove documentali, dichiarato il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo, respinta la richiesta di CTU contabile, il giudice, con sentenza n.76/2022, decideva la causa nei termini che seguono:
“1. rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
74/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, quantificate in € 3.235,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, se dovuti”.
Nella sentenza il giudice rilevava come, da una parte, l'opposta, onerata nella sua veste di attore in senso sostanziale di fornire la prova dell'esistenza del credito, avesse prodotto il contratto sottoscritto dalla debitrice principale e dal garante (circostanza quest'ultima incontestata), nonché l'estratto conto del rapporto (da cui risultava, a pag.9., la detrazione dal dovuto della somma di €
19.000,00 versata dal cliente, ma non sufficiente ad estinguere il debito); e come dall'altra parte, l'opponente avesse presentato – a dimostrazione dell'estinzione del debito – delle contestazioni, in merito a presunti addebiti illegittimi da parte della banca, assolutamente generiche, prive dell'individuazione specifica, né della quantificazione, delle voci di addebito illegittime (motivo per il quale – considerata l'eccezione non specifica – non era stato possibile espletare una CTU dal carattere meramente esplorativo). Aggiungeva il giudice che le invocate ordinanze con cui il tribunale aveva ordinato la cancellazione dell'opponente dalla
Centrale Rischi erano state emesse, non già, sulla base di una estinzione del debito, quanto piuttosto sulla base dell'insussistenza di una situazione di insolvenza.
Nel proporre appello ed censuravano la Parte_1 Parte_1 decisione del primo giudice affidando l'impugnativa ai motivi di seguito sintetizzati:
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1. Omessa valutazione delle eccezioni degli opponenti. A dire degli appellanti, il giudice di primo grado non aveva considerato l'assoluta illegittimità del calcolo effettuato dall'originaria creditrice la quale aveva trattenuto Controparte_5 la somma di € 19.000,00 - versata dal in unica soluzione con valuta PT
03/06/2011 ed espressamente destinata all'estinzione anticipata del finanziamento
– imputandola, tuttavia, non già, all'estinzione della intera esposizione debitoria o comunque alla riduzione del capitale residuo al netto delle 13 rate già versate, quanto piuttosto – del tutto illegittimamente – alla copertura progressiva delle successive rate a scadere (comprensive dunque di spese incasso rata e interessi non dovuti) sino al 29/11/2016. Così facendo, la aveva volontariamente CP_5 mantenuto l''intero' debito, riducendolo ratealmente senza stornare gli interessi già calcolati sulle singole rate. L'importo dei 19.000,00 euro era stato effettuato direttamente dalla IC che aveva concordato con la l'importo di CP_5 cui all'estinzione, e poi aveva accordato al debitore un prestito personale finalizzato al “Rifinanziamento con progetto”, proprio per estinguere il primo finanziamento e contestualmente accedere a condizioni più vantaggiose.
In sostanza – deducevano gli appellanti - l'originaria creditrice CP_5 aveva scientemente impedito, sia, l'estinzione del debito, sia, il
[...]
conseguente abbattimento degli interessi (come invece avrebbe dovuto fare a fronte di un pagamento in unica soluzione) mediante il “frazionamento” della somma a copertura delle rate successive (come se fossero ancora in essere) sino alla concorrenza di € 19.000,00, facendo così figurare un saldo debitore per la sola sorte capitale residua al 29/11/2016 di ben € 12.850,90, a cui aveva poi aggiunto illegittimamente anche gli ulteriori interessi di mora, per poi azionare il decreto ingiuntivo opposto.
Parimente censurabile era da ritenersi – deducevano gli appellanti - la mancata considerazione delle ordinanze emesse dallo stesso tribunale con riguardo alla sospensione della segnalazione alla Centrale Rischi.
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2. Mancata ammissione della CTU in primo grado. Richiesta di CTU in appello. A dire di parte appellante, il rigetto della CTU era da ritenersi illegittimo poiché, contrariamente alla asserita genericità della richiesta, più volte gli appellanti avevano argomentato in modo dettagliato in merito all'errore di calcolo CP_ CP_ operato dalla (del resto – deducevano - era stata la stessa a dichiarare che al versamento da parte del della residua somma di € 1.209,73, il PT
finanziamento si sarebbe completamente estinto, come da proposta formulata al debitore dalla allora in data 30.03.2017). CP_5
Per questo motivo, gli appellanti insistevano per l'ammissione di CTU tecnica volta a verificare:
“- l'illegittima imputazione del versamento di € 19.000,00 del 03/06/2011 alla copertura progressiva delle successive rate a scadere (comprensive, dunque, di spese incasso rata e interessi non dovuti) sino al 29/11/2016;
- l'ammontare del capitale residuo dopo il versamento del 03/06/2011;
- l'ammontare dell'eventuale effettivo debito residuo al 03/06/2011”.
Concludevano gli appellanti come segue:
“previo accertamento dell'integrale pagamento da parte del sig. PT dell'importo di cui al finanziamento n. 462421 del 26.04.2010, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per intervenuta estinzione del debito e, per
l'effetto, revocarlo;
- in via subordinata, rideterminare l'importo effettivamente dovuto dal sig. PT nella minor somma di € 1.209,73 o in quell'altra somma diversamente determinata;
- per l'effetto, condannare la alla restituzione di Controparte_2 quanto già corrisposto dal mediante l'esecuzione presso terzi PT
n.500085/2022 R.G.E.;
- in ogni caso, condannare l'appellata al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
5 Si costituiva la e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
contestando le avverse deduzioni ed invocando il rigetto Controparte_2 dell'appello, con vittoria delle spese e competenze professionali.
L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Con contratto n. 4624219 del 22.04.2010 stipulato con Credit Lift S.p.A. (poi
, (coobbligata ha Controparte_5 Parte_1 Parte_1 ottenuto l'erogazione della somma di € 20.000,00, da rimborsarsi in 120 rate mensili di € 332,75, con prima rata al 20.05.2010 e ultima rata al 20.04.2020.
A fronte degli asseriti inadempimenti del la banca, dopo avere PT formalmente sollecitato l'adempimento, sia, al debitore principale, che al coobbligato, ha azionato un procedimento monitorio ottenendo, attraverso la produzione del contratto di finanziamento e di un estratto conto dettagliato dal
01.06.2010 al 28.02.2018, un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti degli opponenti per l'importo complessivo di € 14.742,87 (nel corso del giudizio di opposizione la banca opposta ha prodotto altresì il piano di ammortamento relativo al finanziamento concesso).
Dunque, da un punto di vista probatorio, sembrerebbe che l'opposta, a ciò onerata nella sua veste di attore in senso sostanziale, abbia fornito la prova dell'esistenza del credito. E resterebbe quindi da valutare se, d'altra parte, gli opponenti, nella loro veste di convenuti in senso sostanziale, abbiano dato prova della sussistenza di fatti estintivi dell'obbligazione.
Ciò detto in ipotesi, se è vero, e documentato, che non vi è contestazione da parte della banca dell'avvenuto versamento dell'importo di € 19.000,00 in data
03.11.2011, è parimenti vero che l'asserito ulteriore credito della banca, per come riscontrato alla data del 28.02.2018, e dettagliatamente cristallizzato nell'estratto conto prodotto, è credito ottenuto attraverso un procedimento non corretto, stigmatizzabile in termini di buona fede contrattuale.
6 Le deduzioni degli opponenti, odierni appellanti - secondo cui con il versamento dei 19.000,00 euro vi sarebbe stata una estinzione anticipata del finanziamento, in altre parole, nello specifico, che il rapporto tra le parti sarebbe stato estinto anticipatamente attraverso la stipula di altro prestito personale in data 04.05.2011 con erogazione da IC Banca S.p.A. della somma di € 23.000,00, di cui €
4.000,00 in favore del ed i restanti € 19.000,00 direttamente in favore di PT
Credit Lift S.p.A. (circostanza quest'ultima non contestata dalla banca appellata e da questa documentata con la produzione in sede monitoria dell'estratto conto da cui si ricava però la contabilizzazione dell'importo a copertura delle rate dalla n.
13 alla n. 69) – appaiono alla Corte convincenti alla luce della documentazione in atti, dell'evolversi degli eventi per come rappresentati, del principio di buona fede contrattuale.
Al versamento effettuato dal seppure non integralmente satisfattivo PT degli importi dovuti per l'estinzione anticipata del rapporto, non può infatti che attribuirsi detto valore.
La – non attribuendo valore di estinzione anticipata del Controparte_5
rapporto di mutuo al pagamento disposto dal ZZ in unica soluzione, per il tramite di IC (pagamento incassato dalla società) – ha continuato ad inviare comunicazioni agli opponenti, con cui veniva intimato loro il pagamento delle rate non ancora saldate (si vedano comunicazioni del 04.08.2016, del
29.11.2016, del 30.03.2017).
Nella raccomandata inviata da in data 30.03.2017 al ed al suo CP_5 PT
legale (doc. 9 fasc. di I grado parte opponente), la prima scriveva “… le confermiamo, come già avuto modo di comunicare in più occasioni direttamente al Cliente, che il pagamento dell'importo di € 19.000,00, con valuta beneficiario
03/06/2011, non ha consentito l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, in quanto la somma dovuta, alla data del bonifico pervenuto, ammontava ad € 20.209,73”.
7 Appare evidente che è stata la stessa società a ritenere che l'ostacolo all'attribuzione di valore di estinzione anticipata del mutuo al versamento effettuato dei 19.000 euro fosse solo il mancato pagamento dell'ulteriore importo pari ad € 1.209,73.
D'altro canto, è stata la stessa nell'ottica di definire Controparte_5
bonariamente la questione con il Cliente, ad aggiungere nella missiva del
30.03.2017: “…le comunichiamo che per la chiusura contabile dell'operazione, siamo disponibili a ritenere valido, ancora ad oggi, il conteggio di estinzione anticipata al 01.07.2011. Pertanto, il Sig. potrà procedere al Parte_1 pagamento della differenza di € 1.209,73 mediante bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il 15/04/2017 (….). Qualora, invece la presente sia ritenuta un reclamo non accolto, potrà essere adito, oltre che il giudice ordinario,
l'Arbitro Bancario Finanziario, se competente (…)”. La proposta transattiva veniva ritenuta accoglibile dal nel febbraio 2018 (doc. 10 fasc. di I grado PT
parte opponente).
Dall'esame della documentazione e dall'evolversi dei fatti emerge dunque che:
1) a fronte di un pagamento effettuato dal per il tramite di IC PT
(con la dicitura “I restanti € 19.000,00 sono stati imputati, ai fini della loro estinzione, sulle seguenti pratiche: 462421 Credit Lift ZZ GI €
19.000,00”, si veda disposizione IC del 31.05.2011, nonché estratto conto Credit Lift aggiornato al 30.06.2011), la ha ritenuto Controparte_5
erroneamente – essendo mancante l'importo di € 1.209,73, ed adottando un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede contrattuale – di imputare la somma trattenuta, non, all'estinzione della intera esposizione debitoria o comunque alla riduzione del capitale residuo al netto delle 13 rate già versate, ma alla copertura progressiva delle successive rate a scadere (comprensive di spese incasso rata e interessi non dovuti) fino al 29.11.2016;
2) il versamento dell'importo di € 19.000,00 è stato effettuato direttamente da
IC, la quale, ha concordato con la l'importo di cui Controparte_5
8 all'estinzione, ed ha accordato al debitore un prestito personale finalizzato al
“Rifinanziamento con progetto” (si veda doc. 2 di parte opponente), proprio per estinguere il primo finanziamento e contestualmente accedere a condizioni più vantaggiose;
3) il pagamento è stato effettuato in un'unica soluzione;
4) è in atti la proposta di estinzione anticipata della posizione previo versamento da parte del della sola residua somma di € 1.209,73: proposta proveniente PT
dalla in data 30.03.2017 e comunque accettata dal Controparte_5 PT
nel febbraio 2018.
Tanto detto, la Corte ritiene dunque accoglibile la domanda subordinata degli opponenti tesa ad ottenere la rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto dal e dalla nella minor somma di € 1.209,73. PT PT
Poiché in forza della sentenza impugnata è stata avviata la procedura esecutiva presso terzi nei confronti del (R.G.E. n. 500085/2022), la Corte ritiene di PT dover condannare parte opposta, all'esito del giudizio di appello, alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto alla stessa, in esecuzione della sentenza di primo grado, eccedente il dovuto.
Le spese del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'esito complessivo della lite, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda subordinata, in riforma della sentenza impugnata:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 74/2021 emesso dal Tribunale di Chieti –
Sezione distaccata di Ortona in data 11.03.2021;
9 2. condanna ed al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1 della somma di € 1.209,73, oltre interessi al tasso Controparte_2
contrattuale dal 03.06.2011 al soddisfo;
3. condanna alla restituzione agli appellanti di quanto Controparte_2
eventualmente da questi già corrisposto alla stessa, in esecuzione della sentenza di primo grado, eccedente il dovuto.
4. compensa interamente tra le parti le spese di lite relative al primo ed al secondo grado di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2024.
Il Cons. Est. Dott. ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Nicoletta Orlandi
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