Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di reati di bancarotta, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del D.Lgs. n. 5 del 2006, secondo cui i ricorsi e le procedure fallimentari pendenti al momento della entrata in vigore del decreto indicato continuano ad essere definiti secondo la legge anteriore, nella parte in cui consente, in relazione ai ricorsi già presentati, la pronuncia dichiarativa di fallimento nei confronti di soggetti che, in applicazione del nuovo regime, non sarebbero assoggettabili a tale tipo di decisione, non rinvenendosi alcuna disparità di trattamento tra colui che, in base alla precedente normativa, si trovava in condizione di essere dichiarato fallito, e colui che, a seguito della disciplina sopravvenuta, non lo è più, posto che nella struttura delle fattispecie previste dagli artt. 216 ss. della legge fallimentare la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale e non per i fatti con essa accertati.
Commentario • 1
- 1. Le opposizioni all’esecuzione e le c.d. preclusioni sospensive (a proposito di Cass., sez. III, n. 26285/2019)Bruno Capponi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 24 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2013, n. 19889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19889 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/10/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 2685
Dott. MICHELI P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 794/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA LE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 16/05/2012;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ovvero la proposizione di questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150;
udito per il ricorrente l'Avv. Fasce TT, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della sentenza impugnata, riportandosi in subordine alla questione di legittimità costituzionale prospettata nel ricorso medesimo.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di RA LE ricorre avverso la pronuncia emessa nei confronti del suddetto imputato dalla Corte di appello di Genova in data 16/05/2012, in forza della quale veniva parzialmente riformata la sentenza del Tribunale della stessa città dell'08/03/2010. In primo grado, il RA era stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, per delitti di bancarotta relativi alla gestione della Eurosystem Trading s.r.l. (poi Energy Net s.p.a.), dichiarata fallita nel novembre 2002 e della quale il prevenuto era stato prima membro del consiglio di amministrazione (dal 24/01/2000), quindi amministratore unico (dal 17/07/2000 alla data del fallimento); all'esito del giudizio di secondo grado, la Corte territoriale riduceva la pena inflitta ad anni 3 di reclusione. Il ricorrente lamenta:
1. erronea applicazione di legge penale ed extrapenale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per non avere la Corte di appello applicato nei confronti dell'imputato la norma più favorevole di cui alla L. Fall., art. 1, come modificata ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, in tema di piccolo imprenditore.
La difesa rappresenta che, per effetto della novella del 2006, risulta fra l'altro essere stato abrogato l'istituto dell'amministrazione controllata, cui - anche nella successiva interpretazione giurisprudenziale - ha fatto seguito una abolitio criminis in ordine alle ipotesi criminose già previste dall'art. 236 L. Fall.: ciò perché, nella ricostruzione qui offerta, "il legislatore, eliminando un elemento costitutivo del reato, mutava la propria valutazione in ordine al disvalore dei fatti di cui all'art. 236 L. Fall., tra cui quelli previsti dall'art. 223 L. Fall., non ritenendoli più meritevoli e bisognosi di pena". Nel contempo, veniva altresì modificato il R.D. n. 267 del 1942, art. 1, circa la disciplina della assoggettabilità di una impresa a dichiarazione di fallimento: non di meno, pur incidendo anche detta novella sulla portata precettiva di norme penali (fra cui, in primis, quelle in tema di bancarotta), il D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150 prevedeva espressamente che le procedure concorsuali già pendenti continuassero ad essere disciplinate dalla normativa previgente, "non comportando la nuova legge una abrogazione totale degli istituti come nel caso dell'amministrazione controllata, ma una ridefinizione dei criteri valutativi in base ai quali era possibile una dichiarazione della sentenza dichiarativa di fallimento, elemento costitutivo del reato di bancarotta".
Intervenute nella materia de qua le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19601 del 2008 (ric. CC), era stato affermato il principio della non sindacabilità da parte del giudice penale dei presupposti della sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendosi che l'art. 2 c.p. (nella parte che prevede la retroattività della norma penale più favorevole) non fosse applicabile alla problematica in esame;
a tale pronuncia risulta avere fatto espresso richiamo anche la sentenza impugnata, in ossequio peraltro all'indirizzo già tracciato dalla Corte Costituzionale, secondo cui il principio dell'applicazione della legge più favorevole al reo - a differenza del principio di stretta legalità - non ha rango costituzionale, e può dunque trovare limitazioni da parte del legislatore. Il quadro di riferimento deve tuttavia essere rivalutato, secondo il ricorrente, alla luce della sentenza emessa dalla CEDU il 17/09/2009 (nel caso OP c. Italia), laddove si afferma la necessità di considerare che "l'art. 7, par. 1, della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa": tale arresto comporta, ad avviso del difensore del RA, che il principio dell'applicabilità della legge più favorevole ha a sua volta assunto un rango costituzionale. La difesa segnala in particolare che la nuova previsione di cui all'art. 1 L. Fall., comporta l'introduzione di norme penali di maggior favore: premesso che la disposizione specifica oggi criteri oggettivi, applicabili a tutte le società commerciali e non alle sole imprese individuali, circa l'individuazione del soggetto nei cui confronti possa intervenire una dichiarazione di fallimento, il ricorrente reputa si possa "tranquillamente affermare che la nuova norma extrapenale che disciplina il piccolo imprenditore, concretando nella dichiarazione di fallimento il presupposto dei reati fallimentari, possa e debba considerarsi come norma successiva più favorevole. Infatti, se il fallimento è stato dichiarato per un soggetto che, alla luce della nuova normativa, non avrebbe dovuto essere assoggettato a tale procedura, è evidente che, sotto il profilo penalistico, vengono a difettare i presupposti del reato stesso. A questo punto, si verrebbero a creare delle ingiustificate differenze di applicazione - e di conseguenze - tra chi, piccolo imprenditore oggi in seguito alla nuova legge, vede non perseguibili nè perseguite condotte che, se commesse il giorno prima, lo vedrebbero invece imputato di gravi reati fallimentari". La tesi difensiva è dunque che "legge più favorevole" sia non solo quella direttamente di natura penalistica, ma anche quella che incide - seppure in forma mediata - su un presupposto della fattispecie incriminatrice: tesi fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, di cui vengono offerti richiami, già in altre occasioni.
Ne deriva, stando alla ricostruzione offerta nel ricorso, che la società già amministrata dal RA non avrebbe mai dovuto essere dichiarata fallita, vuoi intendendo come reali le patrimonialità indicate in rubrica (per acquisto di obbligazioni della Carro s.p.a.) vuoi assumendo che fossero fittizie: nel primo caso, la società si sarebbe trovata a disporre di attività "clamorosamente superiore rispetto all'esiguo stato passivo"; nel secondo, avrebbe per converso rispettato "i criteri individuati dalla norma per definire il piccolo imprenditore". Ove questa Corte non ritenesse di aderire a tale prospettazione, la difesa ripropone questione di legittimità costituzionale del citato art. 150, in ragione delle disparità di trattamento che la norma, se ancora interpretata in senso adesivo alle indicazioni di cui alla sentenza n. 19601 del 2008 delle Sezioni Unite, verrebbe a perpetuare (peraltro, ingiustificatamente anche con riguardo alla differente soluzione adottata dalle stesse Sezioni Unite in ordine alla abrogazione del reato di bancarotta in costanza di amministrazione controllata: sul punto, vengono riportati passi della motivazione della pronuncia n. 24468 del 2009, rie. Rizzoli) 2. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., circa i criteri adottati per la valutazione delle prove sulla responsabilità dell'imputato, quale presunto amministratore di fatto La Corte di appello, secondo la difesa, avrebbe confermato la declaratoria di penale responsabilità del RA pronunciata dal Tribunale di Genova sul presupposto che egli sarebbe stato amministratore di fatto della società fallita già prima di assumervi cariche formali;
tesi, questa, apoditticamente desunta da alcune testimonianze - richiamate nel corpo della motivazione - provenienti da soggetti che era stato dimostrato avevano avuto divergenze con l'imputato, da loro descritto come "una sorta di referente per la contabilità" e titolare di deleghe ad operare sui conti bancari. Tali indicazioni, stando al ricorrente, sarebbero del tutto generiche e neppure riferite ad una dimensione temporale esatta, sì da rendere arbitraria la conclusione dei giudici di merito secondo cui il RA avrebbe avuto quel ruolo prima di diventare amministratore delegato della società (affermazione decisiva, giacché tutte le imputazioni contestate risalgono in effetti a quel periodo anteriore); inoltre, i verbali del collegio sindacale oggetto delle produzioni difensive - pretermessi nella valutazione prima del Tribunale e poi della Corte di appello, che non dedicano alcun riferimento a tali documenti - sconfessavano in radice gli assunti dei testimoni de quibus.
3. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla condotta di "dissipazione" contestata al capo C) della rubrica. Ritiene la difesa che la Corte territoriale avrebbe offerto una interpretazione "quasi estremistica" della nozione di dissipazione, che secondo la giurisprudenza di legittimità ricorre quando sia stato realizzato un comportamento del tutto estraneo alle esigenze dell'impresa e con la chiara volontà dell'agente di diminuirne il patrimonio per scopi incompatibili con il fisiologico esercizio delle attività della medesima;
al contrario, nel caso di specie sarebbe stata rilevata una condotta di dissipazione in semplici spese sostenute per l'inizio di una attività imprenditoriale non ancora in esercizio. Non potrebbe infatti convenirsi con la soluzione implicitamente proposta dai giudici di merito, in base alla quale "se l'impresa fallisce all'inizio delle attività, tutte le spese per avviare l'impresa divengono automaticamente forme di dissipazione".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2. Con riguardo alla complessa problematica di cui al primo motivo di doglianza, deve innanzi tutto condividersi l'interpretazione sostenuta dal ricorrente a proposito della valenza costituzionale del principio della retroattività di una norma penale di favore, accanto a quella (direttamente ricavabile dall'art. 25 Cost.) del correlato ed anzi presupposto principio di irretroattività della norma penale sfavorevole. Quand'anche il rango costituzionale della necessaria retroattività della legge favorevole non si intendesse desumibile dal testo della carta fondamentale del 1948, esso deve ormai considerarsi immanente all'ordinamento (anche) per effetto delle indicazioni offerte a riguardo dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, rilevanti ai fini di un parametro di costituzionalità da valutare ex art. 117 Cost., come imposto nelle note pronunce del 2007 - nn. 348 e 349 - del giudice delle leggi. Ergo, ben può trovare richiamo, ai fini appena illustrati, la sentenza della Cedu del 17/09/2009 nel caso OP c. Italia, invocata dall'odierno ricorrente;
va tuttavia fin d'ora chiarito che si tratta di una pronuncia di estrema rilevanza soltanto laddove possa intendersi ravvisabile un problema di successione di leggi penali nel tempo: presupposto che, nella fattispecie concreta oggetto dell'odierno ricorso, non è dato riscontrare.
2.1 Per meglio evidenziare i termini della questione sottoposta all'attenzione del collegio, e delineare i confini nel cui ambito possono trovare applicazione i principi anzidetti, è bene ricordare che il caso OP riguardava una vicenda di uxoricidio ed altri gravi delitti, con il protagonista condannato all'ergastolo in sede di giudizio di appello: questi si era visto infliggere dal Gup, in sede di rito abbreviato, la pena di 30 anni di reclusione, con successiva riforma in pejus in forza di appello del P.M. essendo sopravvenuta - lo stesso giorno della prima sentenza - la modifica normativa secondo cui, in caso di condanna ai sensi dell'art. 438 e segg., la pena dell'ergastolo con isolamento diurno avrebbe dovuto essere sostituita con quella dell'ergastolo tout court. Su tali presupposti, richiamate fonti di derivazione internazionale (l'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 40 dello statuto della Corte penale internazionale), nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, la Cedu perviene ad una lettura aggiornata dell'art. 7 della Convenzione, da non limitare alla sanzione del mero divieto di applicazione retroattiva del diritto penale a svantaggio dell'imputato. Se infatti nel 1978 (caso X c. Germania) la Commissione europea dei diritti dell'uomo aveva ritenuto che l'articolo 7 non sancisse il diritto di beneficiare dell'applicazione di una pena meno severa prevista da una legge posteriore al reato, doveva non di meno prendersi atto che negli anni successivi si era progressivamente formato un consenso a livello europeo e internazionale per considerare che l'applicazione della legge penale favorevole, anche se successiva rispetto al tempus commissi delicti, fosse divenuta un principio fondamentale del diritto penale, implicitamente da ricomprendere nella portata del suddetto art.
7. Tema, questo, direttamente incidente sul caso allora in esame, dovendosi ritenere che l'art. 442 c.p.p., comma 2, per quanto norma contenuta in un testo dettato per la disciplina di regole in rito, contenesse disposizioni di diritto penale materiale, influendo sulla severità della pena da infliggere, e dovesse dunque ricadere nel campo di applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 7, par. 1, della Convenzione.
2.2 Nella giurisprudenza di questa Corte, si è ritenuto configurabile un caso di effettiva successione di leggi penali nel tempo (e dunque, ricorrendone le condizioni, di eventuale abolitio criminis), in numerose situazioni: ad esempio, in tema di liberalizzazione del prezzo di vendita del pane (v. Cass., Sez. 3, n. 4176 del 29/01/1998, Sciacchitano) o di riperimetrazione di aree destinate a riserva naturale (v. Cass., Sez. 3, n. 9482 del 01/02/2005, Pitrella). Nelle pronunce appena richiamate si segnala che per norma incriminatrice deve intendersi quella che definisce la struttura essenziale e circostanziale del reato, comprese le fonti extrapenali o sub-primarie che contribuiscono ad integrare la fattispecie.
Ancora a titolo esemplificativo, si è invece escluso che sia disegnato un fenomeno rilevante ex art. 2 c.p. in caso di "vicende successorie di norme extra-penali che non integrano la fattispecie incriminatrice, ne' quelle di atti o fatti amministrativi che, pur influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, che resta, pertanto, immutata e quindi in vigore. Ne consegue che la successione di norme extra-penali determina esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento e che, in tale ipotesi, non viene meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso" (Cass., Sez. 3, n. 5457 del 19/03/1999, Arlati, Rv 213465, in tema di attività venatoria disciplinata da leggi regionali). Analogamente, si è affermato che "la disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 c.p.) si applica qualora la disposizione richiamata da una "norma penale in bianco" sia modificata o abrogata, ovvero nell'ipotesi in cui venga modificata una norma "definitoria" - ossia una disposizione attraverso la quale il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più disposizioni incriminatrici, concorrendo a individuare il contenuto del precetto penale - oppure, infine, nel caso in cui una disposizione legislativa commini una sanzione penale per la violazione di un precetto contenuto in un'altra disposizione legislativa, che venga abrogata in tutto o in parte" (Cass., Sez. 2, n. 4296 del 02/12/2003, Stellacelo, Rv 228152: in quest'ultima pronuncia risulta confermata la condanna di un sindaco in ordine ad una ipotesi criminosa ex art. 323 c.p., pure in presenza di modifiche normative circa la competenza ad emettere provvedimenti in materia urbanistica).
2.3 Tanto premesso, deve ricordarsi che nella specifica materia oggi in esame, ed in particolare quanto alla eventuale incidenza delle modifiche introdotte nel 2006 e nel 2007 sul precetto di cui alla norma incriminatrice contestata all'odierno ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già escluso la ravvisabilità di un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, in quanto "il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 e segg., non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate al R.D. n. 267 del 1942, art. 1 D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso" (Cass., Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, CC, Rv 239398). La motivazione della pronuncia del massimo organo di nomofilachia, richiamati i contrasti di giurisprudenza - interni a questa stessa Sezione - che avevano determinato l'ordinanza di rimessione ex art. 618, contiene spunti che consentono già di superare la tesi qui nuovamente sostenuta nell'interesse del RA, ed al contempo di ritenere manifestamente infondata la paventata questione di costituzionalità. Osservano infatti le Sezioni Unite -muovendo dalla considerazione che in quella fattispecie concreta, come si assume dovrebbe intendersi anche nel caso odierno, l'impresa nella cui gestione si erano verificate le condotte criminose non sarebbe stata più soggetta a fallimento alla stregua dei nuovi parametri normativi - che "se fosse vero che la definizione normativa dei presupposti per la dichiarazione di fallimento di un'impresa costituisce una norma extrapenale integratrice della fattispecie penale, dovrebbe essere verificato se, in virtù di abolitio criminis (parziale), il fatto ascritto all'imputato non sia più previsto dalla legge come reato":
ergo, e più in particolare, "occorre verificare se la norma extrapenale incida su un elemento della fattispecie astratta, non essendo di per sè rilevante una mutata situazione di fatto che da quella norma derivi".
Elemento fondamentale di valutazione, allora, è che "nella struttura delle fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 e ss. della L. Fall., il presupposto formale perché possano essere prese in considerazione, ai fini della responsabilità penale, le condotte specificamente contemplate dalle norme non richiama le condizioni di fatto richieste per il fallimento (o l'ammissione alle altre procedure concorsuali) di un'impresa, consistendo invece nella esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento (...). In altri termini (...), nella struttura dei reati di bancarotta "la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale", e non per i fatti con essa accertati. Sicché, in quanto atto della giurisdizione richiamato dalla fattispecie penale, la sentenza dichiarativa di fallimento è insindacabile in sede penale;
ne' la disciplina delle questioni pregiudiziali prevista dal codice di rito agli artt. 2 e 3 "vale a spostare le premesse di diritto sostanziale", perché i presupposti di fatto accertati nella sentenza richiamata dalla fattispecie penale non sono una "questione pregiudiziale" della quale possa ritenersi investito il giudice penale, dato che essi sono stati appunto accertati da detta sentenza, "la quale vincola il giudice penale (purché esistente e non revocata) come elemento della fattispecie criminosa, e non quale decisione di una questione pregiudiziale" implicata dalla fattispecie".
La disamina offerta dalle Sezioni Unite con la sentenza CC prosegue rilevando che "l'atto giuridico richiamato in una fattispecie penale conta per gli effetti giuridici che esso produce e non per i fatti con esso definiti, sicché, se muta, per jus superveniens, la definizione legale dei presupposti (che possono a loro volta consistere in dati di fatto o anche in atti giuridici) perché un certo atto giuridico possa essere legittimamente adottato, non può dirsi che le norme sopravvenute, che quei presupposti mutino, incidano sulla struttura del reato. È il caso poi di precisare che quando un atto giuridico è assunto quale dato della fattispecie penale (non importa se come elemento costitutivo del reato o come condizione di punibilità), esso è sindacabile dal giudice penale nei soli limiti e con gli specifici mezzi previsti dalla legge". Il che comporta, visto che nel caso di specie l'atto giuridico consiste in un provvedimento giudiziale, l'impossibilità di riconoscere al giudice penale "alcun potere di sindacato, dovendo limitarsi a verificare l'esistenza dell'atto e la sua validità formale. Così, a titolo di esempio, certamente non può essere sindacata la "sentenza di condanna" o il "provvedimento del giudice civile" evocati, con i contenuti ivi precisati, rispettivamente, dai commi primo e secondo dell'art. 388 c.p., o la sentenza di separazione legale con addebito (art. 151 c.c., comma 2) agli effetti di quanto previsto dall'art. 570 cpv. c.p., n. 2, (...), o quella che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 5 e 6, richiamati dalla fattispecie penale contemplata dall'art. 12 sexies della medesima legge (...). Quando elemento della fattispecie è una sentenza, il giudice penale non è abilitato a compiere alcuna valutazione, neppure incidentale, sulla legittimità di essa, perché le sentenze, a prescindere dalla loro definitività, hanno un valore erga omnes che può essere messo in discussione solo in via principale, con i rimedi previsti dall'ordinamento per gli errori giudiziari (e cioè con i mezzi ordinari o straordinari di impugnazione previsti dalla disciplina processuale)".
Avuto riguardo al precetto disegnato dagli artt. 216 e 217 L. Fall., infine, le Sezioni Unite spiegano che nelle norme de quibus "il termine "imprenditore" non rileva di per sè ma solo in quanto individua il soggetto "dichiarato fallito": esso compone cioè un'endiadi che ha lo stesso valore connotativo del più breve riferimento al "fallito" contenuto nell'art. 220 L. Fall., del tutto analogo alla espressione "società dichiarate fallite" usata negli artt. 223 e 224 L. Fall., per il caso dei "reati commessi da persone diverse dal fallito"; e nessun indizio logico-giuridico può desumersi da dette fattispecie acché possa a ragione ritenersi che al giudice penale sia demandato il compito di accertare in capo all'imputato la veste di "imprenditore" ovvero, per la ipotesi di bancarotta impropria, di sindacare la veste societaria assunta dalla fallita. D'altro canto, anche se ciò fosse, il giudice penale avrebbe, in tesi, solo il compito di accertare una generica qualità di "imprenditore", ma non quella di verificare se, in base alla legge fallimentare, un "imprenditore", quale che sia, "possa essere dichiarato fallito", posto che le norme penali qui considerate non si esprimono in questi termini, ma ancorano la operatività della fattispecie a una dichiarazione di fallimento e non a un accertamento del giudice penale sulla esistenza delle condizioni per le quali quell'imprenditore poteva essere dichiarato fallito. L'"imprenditore" evocato dalle fattispecie in questione altri non è, dunque, che il "soggetto dichiarato fallito", giacché nel nostro ordinamento la dichiarazione di fallimento è inscindibilmente legata all'esercizio di una impresa, e la norma penale, ponendo a dato strutturale della fattispecie l'esistenza di una dichiarazione di fallimento, non può che richiamarsi a quella condizione soggettiva ("imprenditore") che la dichiarazione di fallimento implica necessariamente". Esclusa poi la rilevanza in subjecta materia delle previsioni normative in tema di questioni pregiudiziali, le Sezioni Unite di questa Corte pervengono alla conclusione che "i nuovi contenuti della L. Fall., art. 1, non incidono su un dato strutturale del paradigma della bancarotta (semplice o fraudolenta) ma sulle condizioni di fatto per la dichiarazione di fallimento, sicché non possono dirsi norme extrapenali che interferiscono sulla fattispecie penale. E il giudice penale, che non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento sulla base della normativa all'epoca vigente, allo stesso modo non può escluderne gli effetti sulla base di una normativa sopravvenuta".
2.4 L'excursus seguito dalla pronuncia CC, in definitiva, consente già di ribadire che non si rende necessaria una rivalutazione del problema della rilevanza delle modifiche introdotte alla legge fallimentare per effetto delle novelle del 2006 e del 2007, indipendentemente dalla pur doverosa presa d'atto di una nuova e più penetrante estensione da riconoscere al principio della retroattività di norme penali di favore, in base agli arresti della giurisprudenza sovranazionale: ciò perché, come appena illustrato, non si pongono nel caso in esame questioni esegetiche da risolvere alla luce di una più o meno ampia, ovvero costituzionalmente orientata, lettura dell'art. 2 c.p.. Va del resto tenuto presente che i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite risultano costantemente ribaditi nelle pronunce successive (v. ad esempio Cass., Sez. 5, n. 40404 dell'08/05/2009, Melucci, Rv 245427, secondo cui "il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 e segg. non può sindacare la qualità di imprenditore assoggettabile alla procedura fallimentare (...) accertata con la sentenza dichiarativa di fallimento"), anche con implicazioni ulteriori: ad esempio, è stato affermato che "il giudice penale, investito del giudizio relativo al reato di cui all'art. 216 L. Fall., non può sindacare la qualità di socio di fatto ritenuta decisiva dal giudice fallimentare ai fini della declaratoria di fallimento dell'imputato" (Cass., Sez. 5, n. 47017 dell'08/07/2011, Di Matteo, Rv 251446).
2.5 Nè possono ricavarsi spunti di interesse, in vista dell'opposta interpretazione suggerita dal ricorrente, dall'ulteriore intervento delle Sezioni Unite sul diverso problema della abrogazione delle ipotesi di rilievo penale già contemplate dalla legge fallimentare nei casi di società ammesse ad amministrazione controllata: deve piuttosto rilevarsi che, facendo corretto uso degli stessi canoni ermeneutici, le Sezioni Unite offrano con la sentenza n. 24468 del 26/02/2009, rie. Rizzoli, elementi di conferma della tesi qui sostenuta.
Nella motivazione della sentenza Rizzoli si ribadisce infatti che "è attraverso la fattispecie legale astratta che il legislatore individua i fatti ritenuti meritevoli del presidio penale o, specularmente, rinuncia a punire determinati fatti, non più considerati, in base a scelte politico-criminali, in linea col "giudizio di disvalore astratto espresso dalla legge precedente" (...). Se l'intervento legislativo posteriore altera la fisionomia della fattispecie, nel senso che sopprime un elemento strutturale della stessa e, quindi, la figura di reato in essa descritta, ci si trova - di norma - di fronte ad una ipotesi di abolitio criminis, il fatto cioè, già penalmente rilevante, diventa penalmente irrilevante per effetto dell'abrogazione di quell'elemento, quale conseguenza del mutato giudizio di disvalore insito nella scelta di politica criminale;
in questo caso, non può non trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 2 c.p., comma 2". E questo, a differenza di quanto riscontrato per le ipotesi di bancarotta prese in esame dalla sentenza CC, è appunto quel che risulta essersi verificato per la fattispecie incriminatrice già prevista dalla L. Fall., art. 236, comma 2, n. 1, in relazione ai precedenti artt. 216 e 223, come puntualmente spiegato dalle Sezioni Unite nella pronuncia del 2009.
Infatti, ferma restando l'autonomia delle diverse ipotesi di bancarotta in relazione alle diverse procedure concorsuali di riferimento, in quanto il legislatore "ha inteso sottolineare la diversa intensità dell'offesa all'interesse protetto, secondo il contesto concorsuale in cui la stessa si realizza", dal che deriva che "la bancarotta impropria connessa all'amministrazione controllata non può essere omologata alla corrispondente figura concordataria", di cui la novella ha non a caso inteso confermare il rilievo penale, non può che rilevarsi come il D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 147 abbia eliminato dal precetto di cui al ricordato art. 236 L. Fall., ogni e qualsivoglia riferimento all'elemento normativo "amministrazione controllata": il legislatore, diversamente da quanto accaduto in ordine al precetto sanzionato dall'art. 216, "non si è limitato ad intervenire sulla normativa "esterna" relativa a tale istituto, ma ha eliminato ogni riferimento a questo presente nella disposizione incriminatrice, risultata, quindi, amputata di un suo elemento strutturale;
ne' è stata emanata contestualmente una disposizione transitoria che disciplini gli effetti dell'abrogazione di questo elemento sulle disposizioni incriminatici. Ed allora, se (...) il provvedimento giurisdizionale di ammissione all'amministrazione controllata è elemento costitutivo del reato, la soppressione di ogni riferimento ad esso coinvolge necessariamente la cancellazione dell'art. 236 L. Fall., nella parte in cui richiama il detto istituto e fa dipendere dalla operatività del medesimo la punibilità delle condotte. È agevole concludere che l'intervento demolitorio, in aderenza ai principi generali del nostro sistema, ha prodotto, a far data dal 16/07/2006 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006), l'effetto dell'abolitio criminis tipica e dunque retroattiva (art. 2 c.p., comma 2) (...). Il testo vigente del R.D. n. 267 del 1942, art. 236, comma 2, n. 1 descrive un "fatto" diverso da quello indicato nel precedente testo;
circoscrive, invero, l'area di punibilità alle sole ipotesi di bancarotta così detta concordataria e toglie rilevanza penale a quelle connesse all'amministrazione controllata;
ne consegue che, data la ritenuta autonomia di queste ultime rispetto alle prime, l'effetto abrogativo, limitatamente ai fatti espunti dal perimetro del novum, si pone come conclusione ineludibile ed opera retroattivamente".
E non è chi non veda come il fenomeno descritto sia esattamente opposto rispetto a quanto accaduto, per effetto della medesima novella, quanto al reato ex art. 216 L. Fall., dove la sentenza dichiarativa di fallimento appare invece rimasta, come atto giuridico consistente in un provvedimento giudiziale per sua natura non sindacabile dal giudice penale, elemento integrativo della norma incriminatrice.
Ne deriva la necessità di disattendere il primo motivo di ricorso, e - come già anticipato - di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta in ricorso, cui il P.g. risulta essersi associato in via subordinata nel rassegnare le proprie conclusioni. Il cit. D.Lgs., art. 150, n. 6, più volte citato, non comporta sul piano penale delle disparità di trattamento fra chi si trovava ieri in condizione di essere dichiarato fallito e chi, oggi, non lo sia più: il discrimine da tenere presente è quello non già della verifica dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, bensì della sussistenza di una dichiarazione siffatta, ancora oggi richiesta dalla struttura della fattispecie. E, come un sindaco resosi responsabile di reati contro la pubblica amministrazione non può invocare a propria difesa una modifica normativa per cui, dopo la condotta contestatagli, la competenza all'adozione di certi atti risulti trasferita ad altre figure funzionali, così un imprenditore legittimamente dichiarato fallito, indipendentemente dalle mutate previsioni sulla possibilità di pervenire a una dichiarazione di fallimento in casi analoghi, dovrà continuare a rispondere delle eventuali distrazioni, dissipazioni e/o irregolarità contabili a lui ascrivibili.
3. Quanto alle carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla riconosciuta veste di amministratore di fatto in capo al RA, è innanzi tutto necessario ricordare che - stando alla rubrica, e come ricordato in precedenza - la società di cui si discute venne dichiarata fallita il 28/11/2002, e che l'imputato ne fu componente del consiglio di amministrazione dal 24/01/2000, diventandone poi amministratore unico (sino al fallimento) a far data dal 17/07/2000. L'addebito di bancarotta documentale, pertanto, deve comunque ed in prima battuta intendersi ascritto al ricorrente nella qualità formale di legale rappresentante, assumendo precipua rilevanza ai fini della responsabilità penale per il reato de quo la data della dichiarazione di fallimento, ed è soltanto ad abundantiam che - con assoluta linearità e congruenza di argomentazioni - i giudici di merito sottolineano come, ancor prima che egli divenisse amministratore di diritto, l'imputato si fosse già pesantemente ingerito nella gestione dell'impresa: ciò perché, quanto meno dal 24/01/2000, in base fra l'altro alle dichiarazioni del presidente del collegio sindacale dimissionario e dell'originario coindagato LL TT, il RA era divenuto ben più di un semplice socio di riferimento della Energy Net s.p.a., come da nuova ragione sociale assunta.
Le censure mosse a riguardo nel corpo del ricorso sollecitano una rivalutazione delle risultanze istruttorie, operazione in linea di principio non consentita in sede di legittimità: del resto, il ricorrente si limita ad evidenziare il presunto maggior peso che avrebbe dovuto essere riconosciuto ad elementi di prova documentale rispetto a contributi testimoniali offerti da soggetti che la difesa indica come in attrito con il RA. Nel fare ciò, non si avvede peraltro che alcuni degli elementi di riscontro all'impianto accusatorio hanno invece natura documentale, come il verbale del collegio sindacale - v. pag. 4 della sentenza impugnata - in cui si attesta che le istruzioni relative a talune operazioni correlate agli addebiti sub a) erano state impartite proprio dall'imputato. Verbale, guarda caso, recante data anteriore (il 23/06/2000) rispetto all'assunzione da parte del RA della carica di amministratore unico.
4. In ordine, infine, alle doglianze relative alla concreta ravvisabilità di una condotta di dissipazione, deve prendersi atto che - a fronte della estrema sinteticità della motivazione della sentenza di appello - i profili di responsabilità dell'imputato risultavano già chiaramente affermati nella pronuncia di primo grado, dove, a fronte della inconfutabile inattività della società nel periodo in cui vennero assunte spese a titolo di presunto start up per oltre 43.000,00 Euro, il RA aveva "dissipato in parte il patrimonio sociale con spese in residence, in alberghi, in ristoranti ed in viaggi. Spese sproporzionate rispetto all'esiguo patrimonio sociale e soprattutto non correlate allo scopo della Energy Net, che nel periodo, in sostanza, rimase non operativa". Argomentazioni, queste, che sul piano logico appaiono già sufficienti a confutare la tesi - pur sempre in fatto esposta dal ricorrente, secondo cui si era trattato di mere spese per pagamento di bollette o arredi, trasferte, rappresentanza od affitto locali, piuttosto da contenere in misura assai inferiore.
Deve per completezza ricordarsi che, per consolidata giurisprudenza, "quando non vi è difformità di decisione, le motivazioni della sentenza di primo e di secondo grado possono integrarsi a vicenda in modo da formare un tutto organico ed inscindibile. Il giudice di appello, pertanto, non ha l'obbligo di procedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti ed esatti purché dimostri, anche succintamente, di aver tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento" (Cass., Sez. 4, n. 1198 del 24/11/1992, Pelli, Rv 193013); è stato altresì affermato che "in tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione" (Cass., Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv 197497; v. anche Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino).
5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del RA al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014