Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2013, n. 19889
CASS
Sentenza 24 ottobre 2013

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Massime1

In tema di reati di bancarotta, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del D.Lgs. n. 5 del 2006, secondo cui i ricorsi e le procedure fallimentari pendenti al momento della entrata in vigore del decreto indicato continuano ad essere definiti secondo la legge anteriore, nella parte in cui consente, in relazione ai ricorsi già presentati, la pronuncia dichiarativa di fallimento nei confronti di soggetti che, in applicazione del nuovo regime, non sarebbero assoggettabili a tale tipo di decisione, non rinvenendosi alcuna disparità di trattamento tra colui che, in base alla precedente normativa, si trovava in condizione di essere dichiarato fallito, e colui che, a seguito della disciplina sopravvenuta, non lo è più, posto che nella struttura delle fattispecie previste dagli artt. 216 ss. della legge fallimentare la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale e non per i fatti con essa accertati.

Commentario1

  • 1Le opposizioni all’esecuzione e le c.d. preclusioni sospensive (a proposito di Cass., sez. III, n. 26285/2019)
    Bruno Capponi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 24 settembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2013, n. 19889
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19889
Data del deposito : 24 ottobre 2013

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