Sentenza 13 aprile 2012
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 ter cod. pen. non basta l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale, ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre anche che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nel terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen. (cui l'art. 416 ter fa esplicito richiamo), per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale, elementi, questi ultimi, da ritenersi determinanti ai fini della distinzione tra la figura di reato in questione ed i similari illeciti di cui agli artt. 96 e 97 T.U. delle leggi elettorali approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2012, n. 18080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18080 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/04/2012
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 645
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 6649/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA AR N. IL 25/07/1954;
2) NA UC N. IL 15/11/1985;
avverso l'ordinanza n. 9399/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 27/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, al rigetto dei ricorsi;
udito il difensore Stellato G. che insiste.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di NA AR e NA UC avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere in dati 28-11-2011 del GIP presso il Tribunale di Napoli in ordine ai reati di cui all'art. 416 ter c.p. e D.P.R. n. 770 del 1960, art. 86 aggravata ex L. n. 203 del 1991, art. 7, il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 27-12-2011, confermava detta misura intramuraria, ribadendo la sussistenza della gravità indi ria alla stregua delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IN LV, riscontrate da talune intercettazioni ambientali effettuate nell'autovettura di tal IN UL e dalle stesse dichiarazioni di AN RO rese in sede d'interrogatorio supportanti il reato di voto di scambio politico-mafioso, in esso assorbito quello ex D.P.R., art. 86, e sussistendo - in punto di esigenze cautelari - la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3. Avverso tale ordinanza gli anzidetti indagati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi unici di gravame, a mezzo dei difensori: 1) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 416 c.p.. Contraddittorietà della motivazione, posto che tutti i richiamati elementi indiziari accusatori non si riferiscono giammai al NA UC, ma solo al NA AR come soggetto implicato in trattative afferenti i voti, in ogni caso, per la sussistenza del reato supportante la misura intramuraria, era necessario che risultasse la gravità indiziaria circa il determinante meccanismo di coartazione-intimidazione teso ad ottenere la favorevole espressione del voto. L'impugnata ordinanza, invece, trascura tale determinante elemento accusatorio, dando per scontato, in termini di non plausibile gratuità - l'agevolazione e l'uso del metodo camorristico, nonostante dalle stesse dichiarazioni di tal GR GI risultasse la sostanziale irrilevanza - per il clan di asserita appartenenza degli indagati degli esiti elettorali, ferma restando che le eventuali richieste di appoggio elettorale venivano formulate a mero titolo personale e non nel contesto del metus camorristico, così offrendosi sul punto una motivazione del tutto apparente, con elusa verifica degli atti processuali;
2) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art.275 c.p.p., non ricorrendo le ragionevoli condizioni modali e temporali per ritenere correttamente operante la presunzione di sussistenza delle denunciate esigenze cautelari, segnatamente riferibili al pericolo di recidivanza.
Con memoria difensiva,depositata nelle more della presente udienza camerale, i ricorrenti hanno ribadito l'inconfigurabilità del reato ex art. 416 ter c.p. ed il limite temporale dei fatti alle consultazioni elettorali della Provincia di Caserta dell'anno 2010 ed hanno sottolineato che la dazione di denaro fatta dal NA AR al IN UL era finalizzata solo alla compera dei voti in favore di NA UC, senza che nulla di metodo camorristico o finalità di tal metodo potesse, quindi, comprovatamente emergere da tali condotte, a prescindere che alcuna plausibile motivazione risultava espressa per supportare l'asserita gravità indiziaria nei e fronti del NA UC in ordine al reato ex art. 416 ter c.p. contestatogli.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che il motivo sub 1) del ricorso sia fondato.
Va innanzitutto valutata la correttezza dell'imputazione in termini di oggettiva sua valenza a rappresentare il reato di cui all'art. 416 ter c.p. quale figura di scambio elettorale politico-mafioso, in merito a cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di entrambi gli indagati, in essa assorbita la fattispecie di cui al D.P.R. n. 770 del 1960, art.86 aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 (cfr.fol.20).
Come esattamente rileva il ricorrente, la fattispecie di cui all'art. 416 ter ricorre tutte le volte in cui il consenso elettorale venga carpiti grazie all'intermediazione camorristica oppure attraverso l'uso del metodo tipico di tale associazione. Infatti, come ribadito da questa Corte di legittimità, per la configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso non basta l'elargizione di denaro in cambio dell'appoggio elettorale ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre che tale soggetto faccia ricorso a l'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità di cui all'art. 416 bis c.p., comma 3, per impedire - ovvero per ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.
Tali elementi, come affermato da questo giudice di legittimità (cfr. in termini, tra le altre, Cass. pen. Sez. 1, 26-6-2003 n. 27777), sono determinanti ai fini della distinzione tra la figura del reato in questione e quelli di ai cui alle leggi elettorali, tra cui l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 770 del 1960, art. 86 (Ancorché in quest'ultima ipotesi di reato si sia fatto richiamo all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, resta il fatto che il reato ritenuto a supporto della misura intramuraria dai giudici del Tribunale del riesame partenopeo, si caratterizza nella "particolare invasività sul voto e per la sostanziale attività sinergicamente costrittiva che induce allo stesso;
Ne consegue,come esattamente rilevato nel motivo sub 1) del ricorso in esame e ribadito nella memoria difensiva (cfr. foll. 3/7), che perché possa ragionevolmente ipotizzarsi la configurabilità del reato contestalo a supporto della misura intramuraria in atto, non basta lo scambio di denaro ne' la consapevole appartenenza camorristica del soggetto a cui il voto si chiede, ma risulta determinante il meccanismo di coartazione- intimidazione tesa ad attenere la favorevole espressione del voto. Non sembra che, sul punto, la decisione impugnata abbia offerto una specifica risposta motivazionale supportata da elementi indiziari di apprezzabile riscontro a termini di loro gravità, posto che le argomentazioni addotte, oltre a militare esclusivamente sulla condotta del NA AR, in relazione ai suoi rapporti con il IN UL, e stendono, in sostanza, in via meramente presuntiva ("non poteva non sapere che") al NA UC la consapevole e volontaria compromissione della sua candidatura alle elezioni del 2010 (e non del 2007) attraverso l'acquisto di voti con "sponsorizzazione" del IN, personaggio "gradito" al clan Russo, legato al clan Schiamone trascurando il necessario esame di elementi, che, sia pure allo stato della presente fase endoprocessuale e non ancora pervenuta a quella di eventuale giudizio di merito, fossero portatori di un ragionevole spessore di gravità indiziaria in punto di richieste di appoggio elettorale non a titolo puramente personale, ma attraverso utilizzazione di sistemi o metodi propri dell'agire camorristico, non trascurando, nella sostanza, il sintomatico "commento" offerto sulla vicenda dalle parole del GR GI in data 11-4-2011, elemento non secondario in tema di contraddittorietà delle conclusioni assunte nel provvedimento impugnato.
Di qui la conseguente necessità di una motivata e logica rivisitazione della materia "a monte", legittimante la contestazione e delle conseguenti implicazioni consapevoli e volontarie degli indagati e segnatamente del AN CA nell'avvalersi della metodologia mafiosa per conseguire il voto elettorale alle consultazioni provinciali del 2010 nei termini di cui all'art. 416 ter c.p.. Ne consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Il motivo sub 2) del presente ricorso è intuibilmente assorbito e condizionato, allo stato, dall'accoglimento del motivo sub 1) e dall'esito del relativo esame da parte del giudice di rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2012