Sentenza 9 novembre 2011
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.) è sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere dal predetto a sostegno degli interessi dell'associazione che gli ha promesso o procurato i voti assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 416-ter, nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla L. 62/2014 ha la finalità di proteggere i beni giuridici dell'ordine pubblico e della legalità democratica nelle competizioni elettorali, sanzionando le condotte di chi promette di procurare voti e di chi accetta tale promessa, laddove l'impegno preveda da un lato che l'acquisizione dei voti avvenga con le modalità descritte dal precedente art. 416-bis, cioè avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati, e, da altro lato, l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2011, n. 43107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43107 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 9/11/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1730
Dott. GRAMENDOLA ES P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 19075/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo;
contro
ZO RO;
e da:
GE AR, nato il [...];
avverso la sentenza n. 1254 emessa il 23 aprile 2009 dalla Corte d'appello di Palermo;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost.Procuratore Generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per ZZ e rigetto del ricorso per EN;
Uditi i difensori avv. Gandolfo per la parte civile Associazione Antiracket, avv. Bonsignore Raffaele per EN e avv.ti Mormino Antonino e Stefano Pellegrino per ZZ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 23 aprile 2009 la Corte d'appello di Palermo:
- confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Marsala a EN AR dichiarato colpevole del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa;
- in riforma della decisione di primo grado, assolveva ZZ ET dal reato previsto dall'art. 416 ter c.p. per insussistenza del fatto.
Contro detta sentenza ricorrono per Cassazione il pubblico ministero e l'imputato EN.
2.1 Il pubblico ministero impugna l'assoluzione di ZZ e denuncia:
1. vizio di motivazione, perché il giudice a quo, travisando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CE AR e DI EN e ignorando il contenuto della conversazione intercettata il 28.5.2001 intercorsa tra GL EN e RA TO, ha erroneamente ritenuto che l'accordo elettorale fosse stato concluso non con l'associazione mafiosa, ma con singoli appartenenti che agivano a titolo personale;
2. erronea applicazione della legge penale, perché il giudice a quo ha confuso l'ipotesi di reato effettivamente contestata con quella di concorso esterno in associazione mafiosa;
di conseguenza, ha indebitamente ricercato la prova di un impegno occulto assunto dal politico di esercitare la carica pubblica in funzione del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa;
infine, non avendo rinvenuto l'anzidetta prova, ha pronunciato la decisione assolutoria, quando invece esisteva la prova piena della più limitata fattispecie di reato prevista dall'art. 416 ter c.p.. 2.2 Il ricorso del pubblico ministero è fondato.
La sentenza impugnata riconosce che le dichiarazioni dei collaboratori CE e DI convergono sul nucleo essenziale dell'offerta di un pacchetto di voti in cambio del pagamento da parte dell'imputato della somma di L. centomilioni. Aggiunge però la sentenza che la promessa dei voti non sarebbe venuta dalla famiglia mafiosa, ma da singoli associati che, lungi dall'agire in rappresentanza del sodalizio di riferimento, avrebbero perseguito propri interessi personalistici.
Inoltre il contenuto dell'accordo elettorale politico-mafioso sarebbe rimasto sconosciuto, non essendosi accertato quali specifici impegni avesse assunto il ZZ a sostegno della famiglia mafiosa in cambio dell'appoggio elettorale promessogli. Pertanto, a causa delle evidenziate lacune, l'imputato è stato assolto per insussistenza del fatto.
Va premesso che il giudice d'appello ha la facoltà, nei limiti del devoluto, di riformare anche totalmente la decisione di primo grado, ma ha altresì l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Cass., Sez. U., 12.7.2005 n. 33748, rv 231679).
Nel caso di specie la Corte d'appello non ha adempiuto il cennato obbligo motivazionale, perché non ha offerto una spiegazione logica, razionale, lineare delle ragioni per cui, valutando lo stesso materiale probatorio, è giunta a opposta decisione. Anzitutto ha compiuto una deviazione non giustificata e, quindi, arbitraria, dal percorso tracciato dal Tribunale, che aveva ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rendessero evidente che il patto di scambio elettorale era stato concluso con la famiglia mafiosa di Marsala, perché CE, interlocutore di ZZ ET, trattava per conto di AF AL, che all'epoca del fatto quella famiglia comandava.
Inoltre, come censura il pubblico ministero ricorrente, la Corte territoriale ha completamente trascurato la prova proveniente dalla conversazione ambientale intercorsa il 28.5.2001 tra due esponenti della menzionata famiglia mafiosa, che parlavano della somma che l'imputato aveva offerto al sodalizio per ottenerne l'appoggio nelle imminenti elezioni regionali.
Vanno poi censurate per manifesta illogicità le argomentazioni sviluppate in sentenza per degradare l'ipotesi accusatoria dell'accordo elettorale stipulato con l'associazione mafiosa a semplice patto a sfondo truffaldino concluso con singoli associati che avrebbero agito a titolo personale.
Invero la circostanza che AF AL si fosse impegnato ad appoggiare la candidatura di OS DA non escludeva che la famiglia marsalese, attesa l'ampiezza della platea elettorale e l'efficacia dell'influenza esercitata, potesse contemporaneamente sostenere anche la candidatura di ZZ ES. Inoltre il fatto narrato da AT NT, che la somma di denaro versata da ZZ ET a OL CO in occasione della campagna elettorale del 1986 fosse stata intascata dal percettore anziché essere riversata sulla "famiglia", non prova minimamente che la stessa cosa si sia verificata nella presente vicenda accaduta nell'anno 2001. Si osserva infine che è fondato anche il secondo motivo di ricorso, perché l'ipotesi di reato contestata è distinta e autonoma rispetto a quella prevista dall'art. 416 bis c.p.. Per la sua integrazione è sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro. Non è richiesta invece la conclusione di ulteriori patti che impegnino il politico - che la norma incriminatrice presuppone essere estraneo all'associazione mafiosa - a operare in favore dell'associazione nel caso di vittoria elettorale. Qualora, poi, tali ulteriori patti vengano conclusi, sarà necessario accertare se l'azione conseguentemente svolta dall'uomo politico, a sostegno degli interessi dell'associazione che gli ha promesso o procurato i voti, assuma i caratteri della partecipazione o del concorso esterno all'associazione medesima, sommandosi quindi al reato previsto dall'art. 416 ter c.p. quello di cui all'art. 416 bis c.p.. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello che, nel nuovo giudizio, dovrà rivalutare le risultanze probatorie evitando di incorrere negli errori logici e di diritto sopra censurati.
3.1 L'imputato EN denuncia:
1. violazione dell'art. 238 bis c.p.p. e vizio di motivazione, perché la Corte d'appello ha tratto la prova della sua partecipazione all'attività estorsiva esercitata dall'associazione mafiosa di riferimento dalla sentenza di condanna emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 4.10.2004, che è stata riformata dalla Corte d'appello con sentenza di assoluzione, ora definitiva, pronunciata il 12.3.2008;
2. erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e mancanza di motivazione, perché gli elementi addotti a riscontro delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia CE AR non sono idonei a confermarne l'attendibilità.
3.2 Il ricorso di EN è fondato.
L'affermazione di colpevolezza si basa sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CE AR, che ha accusato EN: a) di avere compiuto per ordine di MA LU ripetute azioni di danneggiamento e di minaccia prodromiche a richieste estorsive presentate nei confronti di numerosi imprenditori e commercianti;
b) di avere messo a disposizione dell'associazione mafiosa la casa di proprietà dei suoceri affinché vi fosse tenuta una riunione di vertice.
Tale dichiarazioni erano dai giudici di merito ritenute attendibili, perché confermate dai seguenti riscontri: sub a) la condanna inflitta a EN con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 4.10.2004 per concorso nel delitto di estorsione commesso ai danni della società finanziaria del gruppo imprenditoriale Frazzitta-Terranova; sub b) l'avvenuta individuazione in contrada Pastorella di Marsala - a seguito delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria - della casa appartenente ai suoceri dell'imputato, descritta dal collaboratore come luogo di convegno della menzionata riunione.
Orbene, come correttamente deduce il ricorrente, gli anzidetti elementi offerti a conferma della chiamata in reità sono in realtà inidonei a fungere da riscontro. Il primo, perché la citata sentenza di condanna è stata riformata, in grado d'appello, con la decisione assolutoria "per non avere commesso il fatto". Il secondo, perché l'accertamento di polizia giudiziaria riscontra le dichiarazioni del collaboratore sul punto dell'effettiva esistenza della casa da lui descritta, ma non sul punto cruciale dell'accusa, avente per oggetto l'addebito di avere favorito la riunione di vertice che in quella casa si sarebbe tenuta.
Pertanto, verificata la mancanza di validi elementi di riscontro idonei a confermare l'attendibilità della chiamata, pur intrinsecamente credibile, elevata da CE AR nei confronti di EN, occorre annullare la sentenza impugnata in parte qua per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EN AR perché il fatto non sussiste. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di ZZ ET e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011