Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2011, n. 43107
CASS
Sentenza 9 novembre 2011

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.) è sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere dal predetto a sostegno degli interessi dell'associazione che gli ha promesso o procurato i voti assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Commentario1

  • 1Art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza L'art. 416-ter, nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla L. 62/2014 ha la finalità di proteggere i beni giuridici dell'ordine pubblico e della legalità democratica nelle competizioni elettorali, sanzionando le condotte di chi promette di procurare voti e di chi accetta tale promessa, laddove l'impegno preveda da un lato che l'acquisizione dei voti avvenga con le modalità descritte dal precedente art. 416-bis, cioè avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati, e, da altro lato, l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2011, n. 43107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43107
Data del deposito : 9 novembre 2011

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