Sentenza 4 ottobre 2011
Massime • 1
Èlegittimo il rigetto dell'istanza di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire presentata dall'imputato e documentata da un certificato medico, qualora l'indicazione nell'istanza della reperibilità dello stesso imputato in un luogo diverso da quello in cui egli effettivamente si trovi abbia impedito l'esecuzione della visita fiscale di controllo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2011, n. 39284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39284 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2011 |
Testo completo
M% ded. Sentenza sezione VI n.:1447 39 2 84 / 1 1 GM
Registro Generale n.: 9128/11
Udienza pubblica 4 ottobre 2011 di un luogo d de v a rata REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta da:
Adolfo Di Virginio Presidente
Nicola Milo Consigliere
Luigi Lanza Consigliere relatore
Anna Maria Fazio Consigliere
Carlo Citterio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da CH PE Decimo, nato il [...], avverso la sentenza 11 maggio 2010 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di RI che ha confermato la sentenza 8 gennaio 2009 del Tribunale monocratico di RI di condanna per il delitto di falso giuramento ex art. 371 cod. pen..
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Eugenio Selvaggi che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità de] ricors
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
CH PE Decimo, ricorre, a mezzo del suo difensore avverso la sentenza 11 maggio 2010 della Corte di appello di
Cagliari, sezione distaccata di RI (che ha confermato la sentenza 8 gennaio 2009 del Tribunale monocratico di RI
1.) l'appello e la decisione della corte distrettuale.
Avverso la sentenza del primo giudice è stato proposto gravame con prospettazione di una eccezione preliminare e richiesta di assoluzione nel merito.
L'appello ha sostenuto che la sentenza impugnata è nulla ai sensi dell'art. 178, 1° CO. lett. c) c.p.p. per omessa
partecipazione dell'imputato al processo.
Risulta agli atti che all'udienza del 30 ottobre 2008 il tribunale, dato atto di un'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, depositata in cancelleria il
precedente 28 ottobre, con allegata certificazione medica, attestante l'assoluta impossibilità a comparire dell'imputato, per gravi ragioni di salute, comunicò che il dott. Lorenzoni, incaricato il 29 ottobre dell'effettuazione di visita fiscale, aveva attestato di non avere rinvenuto l'interessato nell'unico domicilio dichiarato e conosciuto.
In tal luogo infatti, terze persone avevano informalmente comunicato al sanitario che lo stabile e il circostante terreno effettivamente appartenevano a PE CH, che però lì non avrebbe mai risieduto.
All'esito di tale accertamento il tribunale, rilevando che il giudice non aveva l'onere di andare a cercare l'imputato, e che questi non era stato trovato, aveva affermato l'insussistenza del legittimo impedimento e disposto procedersi oltre, nella contumacia del prevenuto: decisione presa secondo il difensore appellante in riferimento alla disciplina delle notifiche, senza alcuna verifica, doverosa, delle effettive condizioni di salute
2 dell'imputato, al fine di valutare la legittimità o meno dell'impedimento.
Nel merito, il falso giuramento di CH sarebbe stato secondo l'appello- affermato in base a criteri non di certezza, ma di incertezza e mera verosimiglianza circa il versamento in contanti di alcuni canoni da parte di ON, per cui non può sostenersi in maniera appagante che vi sia un contrasto tra quanto venne giurato e la realtà obbiettiva: al contrario,
emergerebbe che CH, negando che ON avesse sempre pagato tutti i canoni, aveva affermato il vero. Né aveva l'imputato il potere-dovere di apportare aggiunte o precisazioni alla formula, dato che la stessa non presentava punti erronei ed era stata da lui ben compresa.
La Corte di appello, con la gravata sentenza, ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare, rilevando:
a) che contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice di prime cure non si è affatto limitato a richiamare la normativa in tema di notifiche, ma ha specificamente valutato l'insussistenza del legittimo impedimento, desunta, con logica rigorosa e inconfutabile, dall'assenza del prevenuto nell'unico indirizzo dichiarato, segno evidente della mancanza del dedotto assoluto impedimento a comparire al processo per gravi motivi di salute;
b) che era preciso onere dell'interessato, che per tale motivo aveva sollecitato il rinvio dell'udienza, rendersi reperibile, onde consentire l'effettuazione della visita fiscale;
essersi invece allontanato da casa, senza che risulti un suo ricovero in ospedale o comunque l'effettuazione in qualche struttura sanitaria di una necessaria terapia medica, prova che quel giorno CH non si trovava nella situazione allegata per conseguire il differimento del processo.
3 Quanto al merito la corte distrettuale ha sostenuto che la pronuncia di condanna non si fonda su criteri di incertezza e mera verosimiglianza, in quanto il tribunale non ha tenuto conto dei cinque canoni (relativi ai mesi di gennaio '95 e settembre- dicembre '97) in ordine ai quali non vi era prova sicura del pagamento, ma ha affermato in armonia con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che il prevenuto, ben sapendo che la controparte aveva pagato, nel lungo periodo di esecuzione contrattuale, quasi tutti i canoni, avrebbe dovuto farlo presente nel prestare il giuramento, per non dare un'apparenza difforme dalla realtà storica.
In conclusione, per la Corte di appello, dichiarare " " seccamente che non era vero che ON avesse sempre pagato tutti i canoni di locazione, sostanzialmente significava, in assenza di qualsivoglia precisazione, che ON non aveva mai pagato alcun canone, in stridente contrasto con la situazione ben nota alla parte chiamata al giuramento.
Il locatario aveva sempre regolarmente versato i canoni, tranne (forse) i cinque sopra citati.
Approfittando con malizia di una formula ambigua,
astenendosi coscientemente, nel proprio interesse, da una precisazione indispensabile per delineare la situazione effettiva,
l'imputato non aveva certo affermato il vero, come sostenuto dalla difesa appellante, ma al contrario aveva prestato un falso giuramento, prospettando una situazione difforme da quella veridica, e ciò in aperto contrasto con l'impegno formale e solenne assunto di rappresentare la realtà.
2.) i motivi di ricorso e le ragioni della decisione della
Corte di legittimità.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. per l'omessa partecipazione dell'imputato al processo.
In particolare il ricorso segnala che la finalità della visita fiscale non è la verifica del luogo ove l'imputato si trova quanto la sussistenza di una malattia idonea ad impedirgli di comparire nel processo.
Il motivo non può essere accolto.
Chi deduce un impedimento a comparire ex art. 420 ter cod. proc. pen., ma di fatto si sottrae (scientemente) alla verifica della concreta sussistenza dello stesso, indicando un luogo di presenza diverso da quello reale, e precisato nell'istanza, pone in essere una condotta che è intesa consapevolmente a vanificare, da parte del giudice, la soluzione del dubbio sulla qualità, entità e grado del dedotto impedimento a sensi ed agli effetti del rinvio ad una nuova udienza.
Né può sostenersi che, a fronte della impossibilità della visita fiscale, basti la mera attestazione dell'impedimento contenuta nella richiesta di rinvio, con scorretta indicazione del luogo di presenza dell'imputato, posto che in tal modo si farebbe dipendere dalla volontà del deducente l'impedimento la possibilità o meno della verifica fiscale, ritenuta opportuna dal giudice di merito.
Il motivo va dichiarato inammissibile per la sua palese infondatezza.
Con un secondo motivo si lamenta l'erronea affermazione di responsabilità non essendovi prova che il ON non avesse pagato cinque mensilità.
Il motivo è per più profili inammissibile nei termini indicati dal Procuratore generale ed argomentati dalla parte
5 civile nella memoria (con nota spese) in data 14 settembre
2011.
La giustificazione del giudizio di colpevolezza, offerta in modo diffuso ed analitico, dalla corte distrettuale, nei termini dianzi trascritti e con una rigorosa e ponderata valutazione delle difese dell'accusato, risulta infatti sui punti lamentati priva di incoerenze o salti logici, "apprezzabili ed idonei ad invalidare il costrutto delle argomentazioni di responsabilità", tali non potendosi considerare le diverse conclusioni e considerazioni, più volte prospettate nel ricorso, le quali finiscono con delineare una diversa e più favorevole interpretazione dei dati probatori, notoriamente non praticabile in sede di legittimità e tanto meno con esiti di annullamento della pronuncia gravata.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nella specie il reato risulta commesso il 17 maggio 2002,
l'illecito quindi, pur valutati i tempi di sospensione del processo, sarebbe prescritto.
Peraltro è noto, per risalente giurisprudenza della Corte, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto,
l'immediata declaratoria delle cause contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. la quale presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo (Sez. V,13263/1999, Faroni e
1761 del 12 ottobre 1999, Virdis).
Nella specie quindi il gravame, originariamente inammissibile, rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all'individuazione dell'impossibilità di giudicare, in quanto inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio. Alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di €.
1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese, che liquida nella somma complessiva di €. 2.020, oltre accessori, in favore della parte civile ON ET.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.
1.000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida nella somma complessiva di €. 2.020, oltre accessori, in favore della parte civile ON
ET.
Così deciso in Roma il giorno 4 ottobre 2011
Il consigliere estensore
Luigi Lanza
ブ Il Presidente
Adolfo Di Virginio
Depositato in Cancelleria ggi 3.1.0.II. 2011 zorio ardaze diziario
Lidia Scalla