Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Im nome03702 /0 1 REPUBBLICA La Corte Suprema di Cassazione . Sezione Lavoro Oggetto: Assistenza s composta dai seguenti Magistrati: R.G.n.15989/98 dr. Marino Donato Santo janni Presidente Crom. 7758 dr. Fernando Lupi ( Consigliere dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. Consigliere Ud.10.01.2001. dr. Attilio Celentano dr. Giuseppe Cellerino Consigliere ha promunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RD AN, nata ad [...] il [...], руши rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Ugo Malvagna, com studio im Roma alla via Guido De Ruggiero n. 71, ove è eletti- vamente domiciliata, ricorrente;
CONTRO
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro- tempore, intimato;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma im data 10 ottobre 1997 - 16 aprile 1998, n. 6997/98, · 1 - 71 n..62133/94 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 10 gennaio 2001; udito il P.M., im persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il ri- getto del ricorso.. - 2 - Svolgimento del processo. Con ricorso ritualmente depositato il Ministero dell'In- terno proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, a- veva dichiarato il diritto di parte appellata all'assegno di mantenimento di cui all'art. 13 1. 118/71 e condannava il medesimo a corrispondere ad essa i ratei maturati e maturandi com gli accessori di legge dal 121° giorno dalla maturazione del diritto. Il Ministero chiedeva la riforma della decisione in tema di interessi e rivalutazione mone- руим taria. Instauratosi il contraddittorio, parte appellata non si costituiva in giudizio. Con sentenza in data 10 ottobre 1997 16 aprile 1998 il Tribunale di Roma, in parziale riforma dell'impugnata sen- tenza, condannava il Ministero dell'Interno a pagare alla parte appellata il danno da svalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali, da calcolarsi ai sensi dell'art. 16 1. 412/91 sui ratei maturati successiva- mente al 31 dicembre 1991. Osservava il Tribunale, richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 156/91 e m. 196/93, nonchè richiamato l'art. 16, comma sesto, della legge m. 412/91, di dover aderire alla giurisprudenza delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n. 5895/96). Aggiungeva il Tribunale che, sebbene la lettera -· 3 - della disposizione nominasse soltanto la materis previ- denziale, il riferimento (nom ai crediti ma) agli "enti gestori e l'obbligo di adottare un'interpretazione ade- quatrice della norma al precetto costituzionale di razio- nalità ed uguaglianza inducevano a comprendere nell'area di applicabilità della nuova disciplina anche i crediti di natura assistenziale. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 24 settembre 1998, la signora AN BE ha promosto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Il Ministero intimato non si è costituito im giudizio. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa appli- cazione dell'art. 16, 69 comma della legge 412/91, in rela- zione all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce che la norma di cui all'art. 16 citato non è appli- cabile alle prestazioni assistenziali per motivi di ordine testuale e logico;
che dal punto di vista testuale la dispo- sizione risulta riferirsi alle sole prestazioni previdenziali, essendo diretta a disciplinare i comportamenti dei soli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria;
che dal punto di vista logico la legge seguì a poca distanza di tempo la sentenza della Corte costituzionale n. 156/91, ma fu an- teriore alla sentenza n. 196/93 della stessa Corte;
che non · 4 - appare possibile rilevare identità di posizioni giuri- diche tra il destinatario di prestazioni previdenziali ed il destinatario di prestazioni assistenziali, essendo diversi gli Enti erogatori. Il ricorso è infondato. Come, invero, è stato affermato da questa Corte (Cass. 4 giugno 1999 n. 5503), ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, m. 412, il Ministero dell'interno, ai fini del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sui ratei della prestazione assistenziale matura- ti dal 31 dicembre 1991, va considerato nel novero degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbliga- toria per le prestazioni assistenziali ad esso devolute, in quanto agisce o viene convenuto in giudizio per lo Stato che, a sua volta, va annoverato tra gli enti gestori di quelle forme di previdenza e assistenza, anche se non in via esclusiva. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non essendo l'intimato costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2001. Il Presidente Marino Donato Santojamni) Мо то Д. Заптоја ші - 5 Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) "Jonoto Fijenals IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 MAR. 2001 oggi, E IL CANCELLERE I R O N O E T 3 3 5 0 1 . . A N T S I R S 3 D A A ' 7 , T - L , O L 8 A L E - S L 1 D E O 1 P I B S S I I E N D N G E G S G A I O T E S A L A O D O P A E T L M , T I L I O R E R A I T D D D S I E O G T E N R E S E -6-