Sentenza 15 ottobre 1998
Massime • 1
Non può essere dedotta per la prima volta in cassazione l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche o ambientali, rispetto alle quali non siano state espresse censure o riserve con la richiesta di riesame, qualora sia dedotto in modo del tutto generico, non già che le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt.267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p.( e dunque in mancanza di decreto autorizzativo motivato ), ma che le medesime siano state eseguite in presenza di un decreto "viziato" per essere la sua motivazione insufficiente (fattispecie nella quale il ricorrente aveva per la prima volta dedotto in cassazione la non adeguatezza dei decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, assumendo genericamente che si trattava di motivazione "per relationem").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/1998, n. 5062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5062 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 15.10.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. LOSANA CAMILLO " N. 5062
3.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO IN LUIGI " N. 21129/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) DÌ IN n. il 18.10.1957 avverso ordinanza del 05.12.1997 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Meloni che ha chiesto il rigetto del ricorso,
Udito il difensore Avv. Giovanni Zaddei che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
LA CORTE OSSERVA.
Con ordinanza 5.12.1997 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta da DÌ IN avverso l'ordinanza 30.10.1997 del GIP del Tribunale di Reggio Calabria impositiva della misura della custodia cautelare in carcere. Il RD è indagato per il reato partecipazione ad associazione di stampo mafioso.
Secondo i Giudici del merito sussistevano nei confronti del prevenuto indizi gravi di colpevolezza, sulla base di intercettazione ambientali e di dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Dalla attività istruttoria era emerso un allarmante quadro riguardante le "cosche", in conflitto tra loro, della "Ndrangheta" calabrese. In particolare, si trattava del conflitto tra la cosca del RD e quella del TA.
Sulla esistenza dei vari sodalizi criminosi le intercettazioni non lasciavano adito a dubbi;
si trattava di pericolose organizzazioni i cui aderenti erano stati uditi programmare specifici attentati ed intimidazioni.
Per quanto riguarda la responsabilità specifica di RD ZO, emergeva, dalle intercettazioni di conversazioni tra elementi di spicco dell'associazione criminosa come egli fosse indicato quale successore, nel ruolo di "contabile", del latitante TA ON. Quel ruolo era molto importante;
ed il gruppo del RD intendeva evitare che continuasse ad essere ricoperto da un appartenente al gruppo del TA. Pertanto la sicura indicazione di ZO RD, quale candidato a quel ruolo, ne dimostrava la appartenenza alla cosca capeggiata dai suoi familiari.
In ordine poi alle esigenze cautelari, secondo il Tribunale esisteva un grave pericolo che il RD, se rimesso in libertà, potesse commettere gravi reati della stessa specie;
e ciò a causa della pericolosità stessa del gruppo di appartenenza dell'indagato; gruppo che si poneva in chiaro atteggiamento aggressivo (e col dichiarato scopo di annientamento) rispetto al gruppo contrapposto. Ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore avv. Giovanni Taddei, il RD ZO deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione agli artt. 267 e 125 comma 3 ed in relazione all'art. 271 c.p.p. Secondo il ricorrente i provvedimenti del GIP di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni ambientali non erano sufficientemente motivati. Il Giudice aveva apoditticamente indicato, con mere perifrasi, il contenuto degli articoli di legge, senza evidenziare i motivi specifici, in fatto che giustificavano le autorizzazioni e le proroghe;
ne' era sufficiente il mero riferimento alla motivazione del P.M.. Pertanto, a sensi dell'art. 271 c.p.p., i risultati delle intercettazioni non avrebbero potuto essere utilizzati. In ogni caso si deduceva che il Tribunale del riesame non aveva fatto alcun cenno alla regolarità o meno dei provvedimenti autorizzativi e di proroga.
2) violazione dell'art. 606 lett.e) in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 416 bis c.p. Dall'intercettazione ambientale che costituisce il cardine dell'accusa non poteva affatto dedursi che RD ZO fosse consenziente alla sua indicazione come successore nel ruolo di contabile;
la conversazione era avvenuta tra RD ON e LA LE e nulla indicava che la loro fosse una iniziativa concordata con RD ZO;
e, neppure, che questi fosse a conoscenza dell'altrui intenzione. Non potevano quindi ravvisarsi i gravi indizi di colpevolezza.
3) violazione dell'art. 309 c.p.p. perché l'ordinanza impugnata, pur pronunciata entro i termini di legge, era stata depositata ben al di là dei cinque giorni previsti dall'art. 128 c.p.p.: addirittura 4 mesi dopo;
in tal modo impedendo alla difesa di proporre tempestivamente l'impugnazione.
Tutti i motivi del ricorso sono infondati.
1) Quanto all'ultimo motivo va ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano affermato il principio secondo cui: "la disposizione di cui al decimo comma dell'art. 309 c.p.p. secondo la quale l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il Tribunale abbia deliberato sulla richiesta medesima, provvedendo al deposito del dispositivo.". Ciò si è verificato nel caso di specie: e, quindi, l'effetto cui si riferisce il ricorrente non si è verificato. Il ricorrente lamenta che la motivazione dell'ordinanza sia stata depositata ben oltre i cinque giorni di cui all'art. 128 c.p.p.; ma questo, per costante giurisprudenza, è un termine meramente ordinatorio, che non incide sulla efficacia della misura. Il superamento di detto termine, e tanto più se di entità consistente, potrà se mai, avere rilievo in sede disciplinare, ma non potrà esplicare alcuno specifico effetto di carattere processuale.
2) Quanto al primo motivo: il ricorrente deduce da un lato la inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni ambientali per inidonea motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga, e, d'altro lato, il totale silenzio, sul punto, del Tribunale del riesame.
Al riguardo si osserva quanto segue.
2-1) Secondo l'art. 271 c.p.p. i risultati delle intercettazioni non sono utilizzabili ove non siano osservate le disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 nr.1 e 3 c.p.p.. L'art. 267 c.p.p. stabilisce che le intercettazioni vengano autorizzate dal GIP con un decreto motivato. L'inutilizzabilità è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
2-2) Se dunque manca il decreto motivato, autorizzativo delle intercettazioni il rilievo è formulabile in qualsiasi stato e grado del procedimento;
e quindi anche, per la prima volta, in sede di legittimità.
2-3) Diverso è invece il caso in cui esista un decreto motivato, ma si deduca la non congruità della motivazione.
Sono necessarie alcune osservazioni preliminari:
a) le intercettazioni devono essere autorizzate dal Giudice con un decreto motivato.
b) la motivazione è richiesta per vincolare il GIP, che autorizza le intercettazioni, a fornire concreta dimostrazione del corretto uso del potere conferitogli: il preventivo controllo dell'autorità giudiziaria circa le modalità dell'intercettazione coinvolge infatti il diritto, di rango costituzionale, alla riservatezza delle comunicazioni, che riguarda non il solo indagato, ma una pluralità non preventivamente determinabile di soggetti;
c) la motivazione è dunque strumentale in ordine al diritto delle parti di esercitare il proprio potere di controllo sulla legalità delle intercettazioni;
d) mentre, come si è visto, la mancanza, in assoluto, di un decreto motivato, è deducibile dalle parti, e rilevabile, in qualsiasi momento, senza bisogno di ulteriori specificazioni, invece la pretesa inadeguatezza della motivazione di un decreto esistente richiede un rilievo ed una censura specifica, alla luce di un attento esame "di merito" del testo del provvedimento.
2-4) Venendo al caso specie, si osserva come nessun rilievo e nessuna censura specifica fosse stata formulata (in ordine alla motivazione dei provvedimenti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni) davanti al Giudice del riesame.
Pertanto il ricorrente non può dolersi del fatto che quel Giudice non abbia preso in considerazione la questione.
2-5) Il ricorrente ha peraltro dedotto, per la prima volta con il motivo di ricorso per cassazione, la non adeguatezza della motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni, assumendo, genericamente, che si tratterebbe di una motivazione "per relationem". (peraltro, nel ricorso non viene effettuata alcuna specifica analisi del testo del provvedimento). 2-6) Questa Corte è dunque chiamata a rispondere al seguente quesito: se la parte possa dedurre per la prima volta, quale motivo di ricorso per cassazione, l'inutilizzabilità delle intercettazioni, telefoniche o ambientali, (rispetto alle quali non siano state espresse censure o riserva alcuna con la richiesta di riesame), qualora indichi in modo del tutto generico, non già che le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 comma 1 e 3 (e quindi, in particolare, e con riferimento alla situazione da prendere in esame nel caso di specie: che le stesse siano state eseguite in mancanza di un decreto autorizzativo motivato), ma che le stesse siano state eseguite in presenza di un decreto, "viziato", per essere la sua motivazione insufficiente,(in particolare: perché contenente dati ed elementi richiamati solo "per relationem"). La risposta deve essere negativa.
Se la parte avesse formulato rilievi o censure davanti al Giudice del riesame, potrebbe ovviamente dolersi del silenzio sul punto, di quel Giudice, ovvero di una sua pronuncia fondata su erronea applicazione della norma processuale, o, ancora, di una pronuncia motivata in modo del tutto carente od illogico.
Ma così non è stato. La parte non aveva formulato alcun rilievo, nè censure, ne' riserva alcuna, davanti al Giudice del merito. Pertanto la sua attuale doglianza che attiene, in modo del tutto generico, e senza neppure un esame specifico del testo dei provvedimenti del GIP, alla pretesa non idoneità della motivazione dei provvedimenti stessi, da un lato non può essere neppure inquadrata nei casi tassativamente richiamati dall'art. 271 c.p.p. (da cui la non rilevabilità di ufficio di tale "vizio") e d'altro lato non può essere presa in considerazione in questa sede dal momento che la mancanza di qualsiasi indicazione o rilievo nella richiesta di riesame, come ha comportato che l'ordinanza del Giudice del merito non contenga alcuna valutazione in ordine alla congruità della motivazione, così inibisce a questa Corte di esprimere un giudizio sullo specifico punto.
Questo motivo del ricorso è dunque inammissibile.
3) Quanto al secondo motivo, va detto che l'ordinanza impugnata è adeguatamente motivata per ciò che riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.
L'inserimento di RD ZO nel sodalizio criminoso è stato ritenuto emergere dalle conversazioni tra elementi di spicco dell'associazione. Da queste, secondo la valutazione dei Giudici del merito risulta che il RD viene spesso chiamato in causa dagli altri interlocutori, risulta avere partecipato ad una delle periodiche riunioni di "Ndrangheta" ed essere candidato a subentrare nella carica di "contabile" del "locale" di Locri nel maggio 1996. Correttamente quindi è stato ritenuto che il RD fosse "necessariamente" un membro della consorteria criminosa. Il ricorrente sostiene che la sua candidatura a contabile potrebbe essere il frutto di iniziativa altrui, ed a sua insaputa;
ma la diversa valutazione del Tribunale è resa logica dal fatto che quella indicazione, in occasioni e sedi diverse prospettata, si univa a altre circostanze (come l'essere chiamato in causa dagli interlocutori in vari momenti, l'avere partecipato ad una riunione della "Ndrangheta" le sue frequentazioni, il suo interessamento da parte di commercianti "protetti") atte ad integrare un quadro complessivo di sicura gravità indiziaria.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 bis disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1998