Sentenza 14 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2001, n. 6644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6644 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE REPU BLIC6 644 /0 1 Richiesta copia studio dal Sig. ___ per diritti L.6000 11 16 .05.01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto cantorizzazione o stare SEZIONE SECONDA CIVILE judit h ASL forth m і прево; гедовийэрг Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: доме комeffetto extune. тул оли - Presidente- Dott. Mario SPADONE R.G.N. 15086/98 Cron 14323 Consigliere | Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep. 2626 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere Ud. 19/09/00 Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente Ne Julen Bremne SE N TENZA : est. sul ricorso proposto da: ODDI IO BRACCIO, elettivamente domiciliato in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ROMA CORSO TRIESTE 88, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE difeso dall'avvocato VOLPE LUIGI, perRECCHIA G., 600 per diritti L. 14 MAG 2001 procura speciale, Dott. Caporali Francesco, in roma, CANCELLIERE Rep.n. 19292, del 23/7/98; - ricorrente
contro
ASL/1 BARI in persona del · Direttore general Dott. TOMMASO in qualità di Commissario Liquidatore MORETTI CG512907 gestione stralcio e legale rapp.te p.t., della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA D'ARBOREA 12, Richiesta copia studio 1453 presso lo STUDIO VENTURA, difeso dall'avvocato BOVIO dal Sig. per diritti L. 6000 -1- | 17.05.01 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio EMILIO, giusta delega in atti;
dal Sig. ECCHTA 6000 per diritti controricorrente 11:26 GIU 2001 nonchè
contro
AL NCELLYERE LIRE 2000 REGIONE PUGLIA in persona del Presidente p.t.; CANCELLERIA intimato avverso la sentenza n. 1206/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 22/12/97; BE145523 BE145524 udita la relazione della causa svolta nella pubblica BE145525 udienza del 19/09/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
叫 udito l'Avvocato Luigi VOLPE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rigetto del ricorso. Richiesta copia-legale dal Sig. BovioВаго per diritti L. 14000+3 20 SET 2001 IL CANCELLIERE € 0,71–1.1500 CANCELLER €0,52 L.1000 CANCELLERIA AY120606 AY120607 AY120611 AY120612 -2- AY120616 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO depositato il 10.5.1989, l'arch. Con ricorso BA di Roma chiedeva al Braccio Oddi Presidente del Tribunale di Trani di ingiungere alla USL Ba/2 di Canosa il pagamento in suo favore 127.820.872 per sorte capitale e della somma di L. 41.880.907 per interessi, quale compenso per L. l'opera professionale di progettazione generale e Esponeva il di massima dell'Ospedale di Canosa. ricorrente che il 7.2.1977 il Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Civile Caduti in Guerra di Canosa, con delibera n. 108, aveva affidato all'ing. Gaspare ZI di Roma l'incarico di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione del medesimo complesso ospedaliero, progetto di massima poi approvato dal medesimo Ente in data 11.7.77 per un totale complessivo di 3.564.000.000; che con la stessa delibera era stato approvato anche il progetto esecutivo del I° lotto di lavori (L. 300.000.000); che alla morte dell'ing. ZI l'incarico era stato affidato all'arch. Oddi BA, nel frattempo subentrato nella titolarità dello studio, che aveva II°, completato l'opera con la progettazione del lotto ed espletando la prevista e IV ° II I ° 3 direzione dei lavori, la misura, la contabilità e l'assistenza al collaudo;
che egli aveva percepito parziali acconti sulle proprie competenze, per complessive L. 99.478.056; che per le residue competenze, il professionista, viste le grandi difficoltà che incontrava la USL Ba/2 (nel frattempo subentrata all'Ospedale Civili caduti in Guerra) a reperire i fondi necessari al pagamento spettanze, data l'accertata delle sue della Regione Puglia -1 aveva indisponibilità formulato, con lettera del 25.11.1987, una proposta transattiva, dichiarandosi disposto а rinunciare al compenso relativo alla redazione della parte del progetto di massima che non avrebbe potuto più ottenere i finanziamenti regionale;
e a rinunciare al pagamento della somma di L. 17.404.301 per la progettazione del IV lotto non realizzato, la cui liquidazione era stata già approvata con delibera dell'Ente Ospedaliero n. 340 del 14.3.81, vistata dai Co.Re.Co. il 28.4.81 con decisione n. 10363; а rinunciare а qualsiasi rivalsa d'interessi e ridurre L.
6.272.816 rivalutazione monetaria;
a la specifica, regolarmente vistata dall'Ordine degli Architetti di Roma, relativa alle altre competenze, richiedendo pertanto alla USL il 4 pagamento della somma di L. 60.000.000 a saldo totale del proprio credito;
che la USL Ba/2 aveva preso atto delle favorevoli proposte fatte dall'arch. BA e aveva disposto che con la liquidazione oggetto del presente provvedimento i' arch. BA rinunzia ad ogni e qualsiasi compenso ad oggi maturato per prestazioni professionali pregresse e comunque, non soddisfatte> (delib. Comitato di gestione Usl Ba/2 . 899 del 26.1.88); che la delibera così concepita non aveva superato il positivo esame del Co, Re.Co; che analoga sorte era toccata alla delibera con cui la USL aveva riproposto il medesimo provvedimento, avendo peraltro cura di sottolineare che, ove l'arch. BA avesse dato corso all'azione giudiziaria per il recupero di tutte le competenze l'Amministrazione avrebbe dovuto maturate, stimata in circa L. liquidare una somma 110.000.000, oltre IVA, CNPAIA e spese di giudizio;
che, per l'impossibilità di giungere alla proposta transazione, egli aveva chiesto all'Ente Pubblico gli onorari effettivamente dovutigli, per una somma complessiva di L.127.820.872, oltre interessi e rivalutazione monetaria per L. 41.880.907, il tutto su conforme parere dell'Ordine degli Architetti di 5 Roma. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Presidente del Tribunale di Trani di ingiungere il pagamento alla USL, ingiunzione effettivamente emessa in data 29.6.89, in totale accoglimento delle sue richieste. Contro il decreto ingiuntivo la USL proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 28.7.89, chiedendone la revoca e la condanna la My dell'istante alla rifusione delle spese processuali. Il 19.5.90 il GI concedeva e,provvisoria esecuzione richiesta dall'opposto successivamente, in data 5.10.93, il Collegio tratteneva la causa in decisione. Con sentenza del 12.10.1993/3.6.1994 il Tribunale di Trani dichiarava inammissibile l'opposizione per difetto di legittimazione il d. i. dell'opponente e dichiarava esecutivo opposto, con la condanna della USL al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza la USL Ba/2 proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, deducendo le medesime eccezioni in merito sollevate dinanzi al giudice di prime cure e censurando l'operato di quest'ultimo per il dichiarato difetto 6 di legitimatio ad processum. Con sentenza del 26.11.1997 la Corte territoriale accoglieva l'appello della USL relativamente alla legittimazione della stessa, confermando nel merito il decreto ingiuntivo riducendone l'importo alla somma di L. opposto, ma 60.000.000, oltre interessi legali, compensate le spese della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio. Avvers✪ tale sentenza l'arch. Braccio Oddi BA propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resuste l'ASL BA/1 con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 182 c.p.C. e 140 R.D.
4.2.1915 n. 148 (T.U.L.C.P.), 3 c.p.c., perché la in relazione all'art. 360 n. ritenendo che 1'USL ben sentenza impugnata, poteva in grado di appello esibire la deliberazione del comitato di gestione dell'ente, che l'autorizzava a stare in giudizio pur non avendo i giudici di primo grado disposto ex art. 182 c.p.C. 7 che essa fosse esibita, non ha considerato che la regolarizzazione della legittimatio ad processum consentita solo nel giudizio di primo grado e con riferimento unicamente alla fase istruttoria. Il motivo è infondato. L'autorizzazione dell'ASL a stare in giudizio aveva preceduto l'opposizione al decreto ingiuntivo: essa era stata enunciata nell'atto di opposizione ed esibita solo in appello, regolarizzando con effetto ex tunc la costituzione dell'ente. La possibilità di tale produzione in appello è ammessa dalla sentenza di questa Corte n. 7682/1992, non rettamente intesa dal ricorrente, come non lo sono le altre indicate nel ricorso (Cass. n. 494/1985, n. 819/1995, n. 5146/1995; queste due utime escludono la produzione dell'atto solo in sede di legittimità). Pertinente al caso in esame é la sentenza di questa Corte n. 7490/1995, d'appello, che richiamata anche dalla corte ammette la produzione della autorizzazione nel corso dell'intero giudizio di merito, con sanatoria ex tunc della irregolarità della costituzione. Col secondo motivo il ricorrente denuncia 8 violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 182 e 641 inc.p.c., relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata tenuto conto del fatto che l'autorizzazione dell'USL per itare in giudizio non esisteva nel momento in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo era stata proposta, con la conseguente inammissibilità della stessa. Deduce il ricorrente che la delibera n. 500 del 25.7.1989 del comitato di gestione dell'ente, che autorizzava la proposizione del giudizio, non era stata ancora vistata dall'autorità tuttora cui l'opposizione eraregionale nel momento in stata proposta. Il motivo è infondato;
esso costituisce una specificazione del primo motivo. L'opposizione era stata tempestivamente proposta ed il difensore era munito di procura conferitagli validamente fin dal 27.7.1989; nel mandato in calce al decreto ingiuntivo fatta espressa menzione della delibera autorizzativa n. 500 del 25.7.1989, mentre è questione nuova, come tale inammissibile perché involge un accertamento di fatto non consentito in questa sede quella della mancanza di un visto dell'autorità tutoria sulla delibera indicata. 9 Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dei principi in tema di prova, per avere la sentenza impugnata determinato in 60 milioni di lire il compenso del icorrente in base all'ultima delibera dell'ente ospedaliero che, anche se non approvata ¡quantificava in 110 milioni le somme dovute. Il motivo è infondato. La sentenza non ha violato l'art.2697 cod. civ., perché, di fronte alla mancanza di prove che il ricorrente avrebbe dovuto fornire del suo diritto ad ottenere la somma di L. 127.820.870 portata dal decreto ingiuntivo, ha ritenuto indicativa e certa quella di 60 milioni sulla quale le parti avevano raggiunto un accordo. Col quarto motivo il ricorrente denunzia falsa applicazione dell'art. 1955 cod. civ. e motivazione della Corte contraddittoria, per avere la sentenza ritenuto che fra le parti fosse di merito intervenuta una transazione circa l'entità delle somme dovute al ricorrente, mentre quest'ultimo si era soltanto dichiarato disposto a rinunziare ad suo credito in cambio di una prontauna parte del liquidazione di quella vantata e 1'USL aveva accettato la proposta con delibere non approvate. Il motivo va rigettato, perché si tratta di, 10 una valutazione di merito circa la volontà manifestata dalle parti sull'ammontare delle somme dovute al professionista, adeguatamente motivata con richiamo agli atti allegati (richieste del ricorrente, delibere dell'USL). Respinto il ricorso, le spese si possono compensare ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 19.9.2000. se Counghiere extensore The Juli Romanis Il Presidente Армини IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Z DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 14 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 60000 Lalazico 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 C . GIU 200brie 4 Registrata in dato al n2=128. versate £. 310.000 trecentodiecimila, (lire p. Il Dirigente Arca Corvizy (Dott.ssa Mana Grazia Di IPPC) Responsabile Servizio At Giudiziari (Dr. M. RACCHING 7 7 3