Sentenza 9 agosto 2011
Massime • 1
Il reato di chi offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettore per ottenerne il voto è un reato di corruzione, sì che si consuma già al momento dell'offerta o della promessa, senza che abbia rilevanza alcuna la riserva mentale, anche del soggetto che assicura il sostegno elettorale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 09/08/2011, n. 32825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32825 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 09/08/2011
Dott. DUBOLINO TR - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 18
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 24174/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) ZAPPALÀ SANTI N. IL 16/04/1960 C/;
avverso l'ordinanza n. 10/2011 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 12/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
sentite le conclusioni del PG Dott. V. Geraci, che ha richiesto il rigetto del ricorso dello PA, annullamento parziale con rinvio in accoglimento del ricorso del P.M.;
Udito il difensore Avv. ALBANESE F. e A. Veneto.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 12.01.2011 il Tribunale d Reggio Calabria, costituito ex art. 309 c.p.p., giudicando il ricorso proposto da PA NT avverso l'ordinanza 16.12.2010 del Gip della stessa sede con la quale era stata applicata, nei confronti del predetto, la custodia cautelare in carcere per concorso esterno alla 'ngrangheta e corruzione elettorale, annullava l'ordinanza stessa in ordine al primo reato e la confermava per il secondo.-Detto Tribunale, dopo avere ricostruito il quadro generale della vicenda ed avere richiamato i principi giurisprudenziali in materia, rigettava l'eccezione difensiva di inutilizzabilita' dei risultati captativi in quanto eseguiti con la procedura della remotizzazione.- Nel merito rilevava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto indagato in ordine al reato D.P.R. n. 570 del 1960, ex art.86, aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7, consistente nello scambio di illecite promesse tra LE GI, capo dell'omonima cosca e personaggio di vertice del mandamento jonico della 'ndrangheta, e lo PA, candidato alle elezioni del Consiglio regionale della Calabria del 2010. Secondo il contenuto direttamente rilevato dalle intercettazioni ambientali nell'abitazione del LE, in particolare in data 27.02.2010, nel corso di un incontro favorito da SI VA GI, uomo di fiducia della cosca, il LE aveva promesso il consistente pacchetto di voti nella propria disponibilità al suddetto candidato e lo PA, all'epoca sindaco di Bagnara Calabra e consigliere provinciale, aveva promesso atteggiamento preferenziale per le imprese di riferimento della cosca in materia di lavori pubblici nonché l'interessamento per far avvicinare il detenuto LE RE, fratello di GI, allora ristretto a Roma-Rebibbia.- Sussisteva poi l'aggravante dell'agevolazione mafiosa che tale patto corruttivo realizzava. Di conseguenza anche le esigenze cautelari, in particolare costituite dal pericolo di recidiva, erano necessitate in forma carceraria ex art. 275 c.p.p., comma 3.- Quanto invece al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, rilevava il Tribunale come, alla stregua della specifica giurisprudenza (in particolare la nota sentenza delle SS.UU. Mannino), non potesse dirsi che le promesse dello PA avessero indotto un rafforzamento dell'organizzazione criminale;
in particolare: 1) la promessa per l'avvicinamento del detenuto LE RE era nei limiti di un interessamento generico;
le indagini difensive avevano dimostrato che non vi era stato un trasferimento di lavori dal comune di Bianco a quello di Bovalino;
non vi era stato un investimento immobiliare della famiglia PA nel comune di Filogasso;
il AR NC con cui si era incontrato era solo un omonimo del più noto componente della famiglia mafiosa.-
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica territoriale e l'indagato PA.- 2.1 - Il Procuratore della Repubblica censurava l'annullamento in ordine al reato di concorso esterno ad associazione di tipo mafioso deducendo:
il Tribunale era stato indotto in errori di fatto in esito alle indagini difensive: - la promessa di avvicinamento del detenuto LE RE, fratello maggiore di GI, che aveva ereditato il ruolo di capo dopo la morte del padre LE NT ZA, era tale da indurre rafforzamento del clan;
- le intercettazioni dimostravano chiaramente che il AZ di AT che aveva garantito appoggio elettorale allo PA era proprio AR NC della famiglia mafiosa denominata mano armata;
- in ordine al trasferimento di una procedura lavorativa da centomila Euro dal comune di Bianco a quello di Bovalino lo PA, come emergeva dal colloquio intercettato il 12.03.20IO tra il LE ed il SI VA, aveva dato carta bianca alla cosca, così concretamente dimostrando che gli accordi in funzione elettorale avevano già cominciato a produrre effetti rafforzativi in favore dell'associazione; non vi erano elementi peraltro per affermare che si trattasse di appalti pubblici;
- quanto invece agli investimenti nel comune di Filogasso, la vicenda si riferiva al SI VA, non allo PA. -
2.2 - Lo PA si doleva della conferma in ordine al reato di corruzione elettorale, deducendo:
a) inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di decreto autorizzavo alle registrazione, non solo ascolto, presso gli Uffici ROS dei Carabinieri di Reggio Calabria, non presso la Procura della Repubblica;
inidoneità della documentazione successiva a superare l'irregolarità; b) la promessa di appoggio elettorale da parte del LE non era seria, posto che, come risulta da altre intercettazioni, egli aveva deciso di dare appoggio ad altro candidato, tale CE TR NT;
e) insussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, contrastante con l'annullamento disposto in ordine al concorso esterno e riconosciuto ALordinanza impugnata con automatismo, senza reale motivazione.- In data 03.08.2011 la difesa dello PA depositava due memorie, una tesa a contrastare l'ammissibilità del ricorso del P.M., l'altra a sostegno del proprio ricorso.-
3. Il ricorso del P.M. è inammissibile, quello dello PA infondato.-
3.1 - Quanto al ricorso della parte privata, lo stesso è infondato in ogni sua articolazione.-
In ordine al primo punto dell'impugnazione, relativo alle intercettazioni v. sopra sub 2.2.a, risulta ineccepibile la motivazione dell'ordinanza del Tribunale che rileva come non si tratti di carenza di autorizzazione in relazione alle operazioni così come in effetti svolte, ma di ben ammissibile precisazione ex posi dell'effettività delle modalità esecutive, con la sola - assolutamente lecita (v. Cas. Pen. SS.UU. n. 36359 in data 26.06.2008, Rv. 240395, Carli;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 35643 in data 04.07.2008, Rv. 240998, Di Nucci;
ecc.)- remotizzazione degli ascolti, ma con registrazione ed archiviazione dei dati presso gli impianti della Procura della Repubblica. Tale precisazione discende da un'attestazione prodotta ALCU (nota 11.01.2011 a firma del Comandante dei Ros dei Carabinieri) la cui veridicità non è discutibile e, in realtà, non è stata posta in dubbio -come tale- dalla difesa. Traendone dunque le dovute conclusioni, la procedura adottata è stata corretta, mentre la doglianza risulta eccentrica rispetto alla realtà processuale quale incontestabilmente emersa. Il relativo motivo del ricorso è dunque infondato sul punto.-Parimenti infondato, per plurimi convergenti argomenti, è il secondo motivo di ricorso v. sopra sub 2.2.b che intende escludere, o almeno porre in dubbio, la serietà della promessa elettorale in capo al LE, e dunque indurre la sussistenza di una riserva mentale che inficerebbe l'accordo, e ciò in quanto lo stesso LE e la sua cosca avrebbero in realtà voluto appoggiare altro candidato (tale CE TR NT) ben più vicino alla consorteria.- La tesi è infondata.- Va dapprima, del tutto radicalmente, ricordato come il reato D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 86, sia pacificamente reato di corruzione già materializzato dalla semplice offerta o promessa. Orbene, è altrettanto pacifico che, in materia di corruzione, la riserva mentale è del tutto irrilevante, come da consolidata giurisprudenza di legittimità (già da Cass. Pen. Sez. 6, n. 9692 in data 07.04.1982, Rv. 155716, Amato;
Cass. Pen. Sez. 6, n. 2613 in data 11.01.1984, Rv. 163275, Belmonte;
ecc). Va poi rilevato come quel che conta, nella costruzione del reato quale emerge dal primo comma della citata norma, per la punibilità in capo all'offerente o promittente, è la mera offerta o promessa da parte del candidato, o chi per lui, circostanza non revocabile in dubbio nella fattispecie, di tal che nulla importa, per la posizione dello PA, l'eventuale - ma comunque irrilevante - dedotta riserva mentale in capo al LE.- Infine, in fatto, è da rilevare come la tesi della riserva mentale sia costruzione difensiva che dimentica che, per affermazione dello stesso LE, l'appoggio elettorale andava dato a più persone la cui levatura politica avrebbe rafforzato le prospettive della consorteria (v. intercettazioni 12.03.2010 tra LE e SI VA), di tal che, in sostanza, il maggior appoggio promesso al candidato CE non annichilisce il valore dell'appoggio comunque promesso (che è la substantia delieti) e poi dato al candidato PA.- Pertanto la tesi difensiva della riserva mentale da parte del LE, che vorrebbe trasformare l'incontro tra un sindaco-candidato ed un indiscusso capo-mandamento in una sorta di commedia degli equivoci, in un balletto di inganni reciproci, deve essere respinta siccome palesemente contraria alle obbiettive risultanze di causa e, comunque, per la sua giuridica irrilevanza.- E infine, infondato il motivo di ricorso relativo all'aggravante dell'agevolazione maliosa, L. n. 203 del 1991, ex art.7, v. sopra sub 2.2.c.- In proposito risulta del tutto corretta la motivazione dell'impugnato provvedimento che, anche recependo sul punto ì ordinanza genetica, ha rilevato come le promesse dello PA (in particolare in ordine all'avvicinamento della sede detentiva di LE RE e quanto alla corsia preferenziale per lavori edilizi da effettuare nella zona di influenza del boss) siano state in sè, oggettivamente, idonee a rafforzare la consorteria che sicuramente in tali promesse riceveva consolidamento nelle proprie illecite finalità, ma che trovava comunque primario conforto in un obbiettivo da sempre perseguito da ogni mafia: l'appoggio, su base corruttiva od anche di mera connivenza, dei pubblici poteri. E quale migliore agevolazione di un sindaco-candidato che si prostra al boss, riconoscendone il dominio di fatto su un'intera area di territorio, inevitabilmente visto quale a lui si presentava: profeta e precursore dell'abdicazione dello Stato ? Promettere di avvicinare il luogo di detenzione di LE RE significava riposizionare in Calabria il capo famiglia, il figlio primogenito di ZA: il passo era un dovere per LE GI che andava al di là del vincolo di sangue per investire la funzionalità dell'intera cosca, così come i lavori da effettuare in zona non erano destinati solo alla ditta del figlio (la nota "Azzurra costruzioni") per coinvolgere favorevolmente le ditte amiche ed associate. Tutto ciò lo PA ben sapeva, se non altro informato ALintermediario SI VA, a coronamento dell'aspetto soggettivo dell'aggravante. Anche sul punto l'ordinanza risulta ineccepibile. Nè il dedotto primario fine personale dell'odierno ricorrente - avere sostegno per la propria candidatura - può (come propone la memoria difensiva) di per sè escludere la compresenza del fine di agevolare la cosca mafiosa, non trattandosi di fini incompatibili, ed anzi essendo essi convergenti e sinergici.- Nè, infine, risulta contraddittoria la ritenuta sussistenza dell'aggravante in parola con l'esclusione del concorso esterno in associazione per delinquere, che qui si conferma, stante la necessaria ricorrenza, per quest'ultimo profilo, di elementi che - allo stato ed a questi fini - non sono stati rinvenuti. Il ricorso dello PA deve dunque essere ritenuto infondato. Alla completa reiezione dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve seguire, altresì, la comunicazione prevista ALart. 94 disp. att. c.p.p.. 3.2 - Il ricorso del Procuratore della Repubblica, incentrato sull'annullamento della ordinanza in punto concorso esterno, va dichiarato inammissibile in quanto, in sostanza, prevalentemente prodotto in fatto. È bensì vero che su alcuni punti -come del resto rilevato dal P.G. dell'odierna udienza - l'impugnata ordinanza assume interpretazioni di dubbia coerenza con la realtà delle indagini quali travasate nell'ordinanza genetica, ma resta il fatto che il materiale allo stato acquisito pare comunque insufficiente rispetto ai requisiti giurisprudenziali del reato in parola (che, per volontà normativa ed esperienza giudiziaria, copre proprio l'area grigia di chi -quale un politico colluso- assicura serio appoggio non episodico ai fini della consorteria, pur non essendo associato) alla luce dell'insegnamento che discende, precipuamente, dalla sentenza SS.UU. 12.07.2005, Mannino, Rv. 231671.- Per il concorso esterno, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, non basta la finalizzazione della condotta all'agevolazione (fine di agevolare che è sufficiente per l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7), ma necessita una concreta potenzialità dell'apporto all'effettivo rafforzamento. Non erra dunque il Tribunale nel basare la distinzione giuridica (che assume la sussistenza della finalizzazione, ma esclude il concorso esterno), rinvenendo nei fatti, quali proposti dalle indagini, una inadeguata gravità indiziaria. In proposito, poco rileva - a tal fine - l'esatta individuazione del AR con cui aveva parlato di elezioni o la considerazione che i lavori da spostare sarebbero stati futuri, e non attuali - deduzioni comunque in fatto - posto che in ogni caso nell'attualità il rafforzamento della consorteria, per quanto in nuce, nella sua potenzialità, non risultava verificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. - Rigetta il ricorso del PA NT che condanna al pagamento delle spese processuali.- Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 9 agosto 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2011