Sentenza 8 maggio 2012
Massime • 1
In tema di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, si è in presenza non di un'unica ma di due distinte ed autonome organizzazioni quando sono diversi il territorio ed il tempo in cui esse operano ed i soggetti che ne fanno parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2012, n. 19220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19220 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/05/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 787
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 8943/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA RO N. IL 25/11/1985;
avverso l'ordinanza n. 976/2011 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 20/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine per il rigetto. Udito il difensore avv.ssa De Carlo per l'accoglimento. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. MA AI è stato destinatario di due ordinanze di custodia cautelare. Con ordinanza del 20.1-9.2.2012 il Tribunale di Lecce ha confermato la reiezione della richiesta difensiva proposta ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, deliberata dal locale GIP il 16.12.2011.
2. La prima ordinanza, relativa al proc. 863/09 RGNR, è stata emessa il 7.1.2010 ed eseguita il 18.1.2010, in relazione a reati D.P.R. n.309 del 1990, ex artt. 73 e 74 contestati come commessi dal 2006
all'agosto 2007. Questo procedimento è sorto a seguito della separazione dal procedimento 10231/06 PM Brindisi ed è basato su intercettazioni telefoniche del 2006 (ord. impugnata, p. 7). La seconda, relativa al proc, 10152/07 RGNR, è stata emessa dal GIP di Lecce per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 contestato come commesso dal novembre 2007 al gennaio 2009.
A giudizio del Tribunale, le due associazioni sono tra loro diverse per composizione personale ed epoca di operatività, dovendosi quindi escludere che si tratti del medesimo sodalizio che ha operato ininterrottamente fino al gennaio 2009, nonostante la presenza in entrambi dello AI e di tale Raffaele Martena come promotore. Non risulta configurabile pertanto un reato permanente e neppure un reato continuato, non ricorrendone le condizioni (p. 8). Si tratta quindi di procedimenti diversi per fatti tra i quali non vi è connessione qualificata.
Secondo il Tribunale neppure sussiste la desumibilità al momento dell'adozione della prima misura, per la pacifica origine autonoma dei due procedimenti, in definitiva originati da due distinte notizie di reato e relative a due distinti reati rispetto ai quali non vi è connessione ulteriore rispetto all'attribuzione alla medesima persona. Deve così escludersi che sussistessero le condizioni per la riunione e che vi sia stata una scelta arbitraria per la separazione. Neppure sarebbe configurabile il principio dell'astratta conoscibilità di tutti i procedimenti, concernenti il medesimo indagato, pendenti presso lo stesso ufficio di Procura, da parte di tutti i magistrati addetti a quell'Ufficio, e ciò a prescindere dalla connessione e dalle fattispecie oggetto in concreto di ogni procedimento.
3. Nell'interesse dello AI il difensore enuncia unico articolato motivo di violazione dell'art. 125, art. 297, comma 3, 303, art. 310 c.p.p.. Secondo il ricorrente:
- si tratterebbe del medesimo reato associativo;
- i reati oggetto della seconda ordinanza sarebbero stati commessi prima della data in cui lo AI è stato tratto in arresto in esecuzione della prima ordinanza, ancorché gli elementi indiziari nei due procedimenti (intercettazioni, sequestri, fonti dichiarative) fossero effettivamente diversi (p.2 e 3 rie);
. quando l'AG ha chiesto l'ordinanza cautelare per il procedimento 863/09, eseguita il 18.1.2010, da circa 10 mesi aveva ricevuto la notizia di reato 27.3.2009, necessariamente conoscendola;
quindi, ancorché in ipotesi d'accusa si trattasse di procedimenti diversi e per delitti senza connessione qualificata, tuttavia dovrebbe affermarsi che gli elementi indiziari posti a fondamento della seconda ordinanza erano già conoscibili all'atto della richiesta, ed emissione, della prima;
- dovrebbe evidenziarsi in fatto che i decreti di autorizzazione alle intercettazioni ambientali utilizzati nel procedimento 863/09 sarebbero datati 2007 ( 129/07 e 130/07), risalendo quindi a due anni prima, sicché si tratterebbe di indagini coeve, trattate separatamente per scelta "sconosciuta" del PM, unico dominus.
4. Risulta allo stato assorbente il punto relativo alla giudicata diversità delle due associazioni.
A pag. 8 il Tribunale ha spiegato che la diversità temporale (2006- agosto 2007/novembre 2007-gennaio 2009), la diversità geografica (territorio di san Pietro/Monteroni di Lecce e province di Lecce e Brindisi) e la diversità dei componenti (7/24) erano ragioni idonee a giudicare i fatti distinti sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, escludendosi che potesse trattarsi del medesimo sodalizio che aveva operato fino al gennaio 2009, mentre non erano emersi elementi per ritenere la continuazione tra di essi.
E tuttavia la tesi difensiva, di un unico sodalizio criminoso che opera in permanenza, oltre che nella provincia di Brindisi anche in quella di Lecce, e che nel tempo si arricchisce di nuovi sodali, non risulta essere stata oggetto di specifica argomentazione. In sostanza, il Giudice collegiale della cautela ha dato atto di elementi formali (tempo, territorio, soggetti) che certamente in linea generale possono ben essere idonei a dar esaustivo conto della diversità dei fatti.
Ma il peculiare contesto in fatto evidenziato dalla difesa (il "primo" territorio è compreso nel "secondo"; il promotore è la medesima persona;
alcuni soggetti della prima associazione sono componenti anche della seconda: MA AI e AN MA;
la seconda inizia ad operare pressoché quasi senza soluzione di continuità con la prima) rendeva, e rende, necessario anche il confronto argomentativo con la specifica ipotesi difensiva (quella della continuità con allargamento) e comunque la spiegazione del contesto di fatto di operatività delle due associazioni, in termini tali da neutralizzare le quattro obiettive peculiarità, appena ricordate. E ciò sotto i due profili (il secondo eventuale) dell'identità o meno delle due esperienze associative e, nel secondo caso, della riconducibilità delle stesse - per i soggetti che sono componenti di entrambe, comunque per il ricorrente - ad un medesimo disegno criminoso.
Si impone pertanto allo stato l'annullamento con rinvio, per nuova deliberazione.
Gli altri motivi sono assorbiti, il loro esame presupponendo la diversità delle associazioni e l'insussistenza della continuazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Lecce.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2012