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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19887 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI EL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, emessa in data 03/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PP Riccardi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Francesco Petrelli, anche in sostituzione dell'avv.to Barillà, per delega orale, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 19887 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, ex art. 627 cod. proc. pen., a seguito di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione prima, n. 41111 del 01/01/2018, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 25/01/1996, definitiva in data 21/10/1996, rideterminava in anni quattro di reclusione la pena inflitta all'imputato, a titolo di aumento per la continuazione sulla pena inflitta con la predetta sentenza definitiva. 2. Va, preliminarmente, ricordato che EL LI era stato condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi dei commi quarto e sesto, riconosciuto un ruolo direttivo nell'ambito della cosca omonima, operante nel comJne di MI e nella fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria, con l'ulteriore circostanza aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo di applicazione della sorveglianza speciale di P.S., dal 22/06/2011 con condotta permanente (capo A); nonché per il delitto di cui agi artt. 110, 81, comma secondo, 12-quinquies I. 356/1992, 7 I. 203/1991, in Reggio Calabria il 10/03/2008 (capo B). Il primo giudice, ritenuta la continuazione tra i predetti reati, aveva condannato EL LI alla pena finale di anni venti di reclusione, così determinata per il rito, disponendo la confisca dei beni immobili oggetto del delitto di cui al capo B). La Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 05/05/2014, aveva escluso il ruolo direttivo dell'imputato in ambito associativo„ nonché la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., riducendo la pena inflitta al predetto ad anni dodici di reclusione e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. A seguito di ricorso per Cassazione, la Quinta Sezione Penale, con sentenza n. 43036 del 08/06/2015, annullava la sentenza impugnata limitatamente al capo A) ed alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 contestata al capo B). In sede di rinvio, la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 01/03/2016, confermava la sentenza emessa dal primo giudice, come riformata in data 05/05/2014, ponendo i fatti in continuazione con quelli di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, irrevocabile in data 21/10/1996, determinando la pena a titolo di continuazione in anni quattro mesi quattro di reclusione. A seguito di ricorso per Cassazione, la Sezione Prima, con sentenza n. 41111 del 10/01/2018, ha annullato la sentenza emessa in sede di rinvio, disponendo 2 nuovamente il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per il giudizio. In data 03/11/2021, La Corte territoriale, con motivazione depositata in data 27/01/2022, ha emesso la sentenza oggetto del presente ricorso. 3. In data 11/03/2022 ed in data 16/03/.2022, con due distinti atti di ricorso, EL LI ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to Francesco Petrelli, quanto al ricorso depositato in data 11/03/2022, e avv.to Davide Barillà, quanto al ricorso depositato in data 16/03/2022, deducendo, rispettivamente, tre motivi e quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Ricorso a firma dell'avv.to Francesco Petrelli 3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 627, comma 3, 628, 192, commi 2 e 3, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito finito per ripercorrere lo stesso iter logico-giuridico già in precedenza censurato;
il motivo ripercorre analiticamente i singoli elementi indiziari valutati dalla Corte territoriale, al fine di evidenziare i vizi denunciati. Quanto alla presunta spartizione dei proventi a vantaggio anche del ricorrente, desunta da alcune captazioni ambientali, in sede di annullamento era stato rilevato che tali elementi, unitamente ad altri profili indiziari, non avrebbero potuto, nel loro complesso, essere ritenuti sufficienti capisaldi probatori e, ciò nonostante, la Corte reggina ha reiterato lo stesso schema inferenziale. In particolare, le due conversazioni, la prima del 22/02/2007 - svoltasi presso la Casa circondariale di Secondigliano tra PP LI, il figlio NT e la moglie MA ME SU, in cui si sarebbe fatto riferimento alla divisione per sei dei proventi delle estorsioni, evidente riferimento ai sei fratelli LI - e la seconda del 05/08/2010 - tra PP LI, detenuto, ed il proprio difensore, in cui il primo riferiva della partecipazione alla divisione dei proventi dell'estorsione ai danni di CI NT, titolo custodiale oggetto del c:olloquio, anche del FR EL - sono state oggetto di una motivazione che costituisce reiterazione pedissequa delle stesse argomentazioni in precedenza utilizzate, riproducendo il medesimo passaggio motivazionale contenuto alle pagg. 72-73 della sentenza di appello emessa in data 01/03/2016, anche quanto all'obiezione difensiva in ordine all'impegno sostenuto da LI NI per il mantenimento di EL LI nel periodo della sua latitanza e della suc:cessiva detenzione;
la stessa reiterazione argomentativa viene operata anche in riferimento alle censure difensive, con cui si era evidenziato come la conversazione del 22/02/2007 non fosse riferita ai sei fratelli LI, in quanto era stato dimostrato che anche altri soggetti, quali IL NT ed NI CI, 3 partecipassero alla divisione dei proventi estorsivi, come risulta dal raffronto tra la motivazione della sentenza impugnata e le pagg. 74-76 della sentenza emessa in data 01/03/2016, senza che venga fornito alcun chiarimento circa l'intervenuta verifica di genuinità ed attendibilità di dichiarazioni ipoteticamente attribuite da NT GA ad un terzo soggetto, lo zio CO LI, e dal predetto riportate al padre. Stessa riproduzione pedissequa della motivazione è stata evidenziata in riferimento al secondo colloquio captato, in cui viene indicata dalla difesa la pag. 74 della precedente sentenza di appello, in cui già si sottolineava il riferimento esplicito a EL LI, senza affatto considerare le argomentazioni difensive che già avevano sottolineato come il ricorrente non fosse stato ritenuto partecipe dell'estorsione ai danni del NT e come, in realtà, nel corso del colloquio con il difensore, PP LI si stava limitando ad indicare al proprio difensore la versione dei fatti che egli intendeva seguire per contrastare l'accusa di estorsione, ma, anzi, anche in tal caso riproducendo le stesse considerazioni precedentemente poste a base della sentenza oggetto di annullamento, alle pagg. 74 e 75; in ogni caso, posto che la sentenza impugnata ha negato il coinvolgimento del ricorrente nell'attività estorsiva ed ha escluso la percezione, da parte dello stesso, di una quota del provento illecito, non si comprende come l'eventuale accantonamento in suo favore, da parte di uno stretto familiare, di parte di un provento illecito, la cui consapevolezza, da parte del ricorrente, è indimostrata, possa essere ritenuta dimostrativa della intraneità alla compagine criminosa, avendo la sentenza impugnata, Slli punto, fornito una motivazione del tutto illogica, in cui, da un lato, si conviene circa l'inquadramento in chiave difensiva del colloquio tra PP LI e l'avv.to Minasi, tendendo il LI a ricostruire in chiave lecita l'episodio, e, dall'altro, non si è considerato come il riferimento al FR CO si inserisse proprio nella parte del colloquio in cui PP LI tentava di accreditare una versione lecita della dazione di denaro da parte del NT;
in realtà, come emerge dalla lettura dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva in riferimento a detta vicenda, era stato proprio il Giudice della cautela ad ipotizzare — come emerge alla pag. 470 dell'ordinanza allegata in estratto — che le quote dell'estorsione, divise per cinque, avrebbero lasciato fuori MA TA LI, anche questa deduzione del tutto priva di ancoraggio, soprattutto tenuto conto del fatto che dai capi di imputazione dell'ordinanza oggetto del colloquio in esame, già emergeva chiaramente che i cinque soggetti che avrebbero dovuto dividersi il provento estorsivo erano CO LI, NT LI, ON LI LI, MA ME SU e TE LI, senza alcun riferimento né possibile inclusione, quindi, del ricorrente. Quanto alla restituzione della barca rubata da OM NA, la sentenza impugnata non supera le obiezioni difensive circa la mancata individuazione, in termini di certezza, dell'imputato 4 con il soggetto a nome EL evocato nelle conversazioni intercettate, posto che nell'ambito della stessa conversazione dei 24/07/2007 - allegata per estratto al ricorso - si fa più volte riferimento a tale EL presente in Vaticano, EL Scarcella, non avendo, peraltro, la sentenza impugnata indicato in quali altre conversazioni ci si riferisse, inequivocabilmente, al LI, allo scopo di attribuire con certezza il riferimento al predetto del nominativo indicato nella sola conversazione del 24/07/2007; né l'epoca della vicenda appare compatibile con il fatto che il LI risultava assente da MI in quel contesto temporale, come emerso sia dalla conversazione del 12/07/2007 tra NT LI ed il padre CO, detenuto a Secondiglano, ma anche dal colloquio intercettato il 28/06/2007 tra PP LI e ZO AR, da cui risulta unicamente l'intervento di NT LI per la restituzione dell'imbarcazione; su tale aspetto la motivazione della Corte di merito appare del tutto congetturale e priva di ogni aggancio con elementi fattuali concreti. In relazione al sistema di intestazioni fittizie, non si comprende in che modo il concorso in tale reato possa essere dimostrativo della partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo A), anche alla luce delle dinamiche familiari che connotano tale associazione, elemento che non contribuisce certo alla chiarezza del percorso inferenziale, tenuto conto, altresì, delle ragioni che hanno indotto la Cassazione, con sentenza del 15/12/2012, ad annullare l'ordinanza applicativa della misura cautelare in riferimento alle medesime vicende, argomentazioni richiamate, peraltro, dalla prima sentenza di annullamento, emessa dalla Quinta Sezione Penale della Cassazione in data 08/06/2015, in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 contestata in relazione al capo B). La Corte territoriale, in realtà, ha del tutto omesso di dare contezza degli elementi per ritenere sussistente l'orientamento finalistico della condotta, tanto più che le condotte contestate nel 2007 fanno seguito ad una più risalente interposizione fittizia posta in essere dal padre del ricorrente e dei coimputati nel 1996, né è stata dimostrato la provenienza dei beni oggetto del reato di interposizione fittizia. Neanche la conversazione intercettata in carcere tra TE LI ed il FR OM - in cui la prima avrebbe fatto riferimento alla costituzione ir Delaware, USA, di una società, la AS LLC, dicendo che il FR EL era stato soddisfatto di tale schema, utilizzato nell'operazione concertata con l'avv.to Minasi - appare risolutiva, posto che si tratta di affermazioni de relato e non chiaramente riferibili alla vicenda dell'intestazione fittizia dei terreni, anche per la scarsa comprensibilità del colloquio;
né la conversazione del 25/05/2010 tra EL LI e l'avv.to Minasi esprime più di una generica preoccupazione dell'imputato per un eventuale sequestro dei terreni;
5 3,2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 416-bis, cornmi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, cod. pen., 7 legge 575/1965, 627, 192, commi 2 e 3, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito, in violazione del vincolo di rinvio, rappresentato i fatti e le ci -costanze oggetto di valutazione come vere e proprie prove rappresentative della partecipazione associativa, in contrasto con il concetto delineato dalla giurisprudenza di legittimità e con il principio sancito dalla sentenza rescindente, secondo cui non potesse valorizzarsi il solo dato della priegressa appartenenza del ricorrente, anche alla luce della mancata dissociazione, dovendosi, al contrario, valorizzare l'aspetto dinamico della relativa condotta che, specificamente individuata, dia ragione della persistente partecipazione, in tal senso essendo insufficiente l'accertata condotta di interposizione fittizia, collocabile in un contesto di chiara riferibilità familiare, non esulante da tale ambito in favore della più vasta consorteria mafiosa;
3.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 12-quinquies I. 356/1992, 7 legge 203/1991, 627, 192, commi 2 e 3, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito, in violazione di quanto affermato dalla sentenza rescindente, omesso di fornire una chiara motivazione circa la sussistenza della finalità di agevolare il clan, ai fini della prova dell'appartenenza da desumere dalla vicenda della fittizia intestazione, peraltro connotata in maniera peculiare, come già in precedenza rappresentato, da ciò emergendo chiaramente l'impossibilità di ogni ulteriore approfondimento della vicenda e l'esito obbligato di un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3 bis Ricorso a firma dell'avv.to OM Barillà 3 bis.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 627, comma 3, 628, 192, commi 2 e 3, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), 603, comma 2, 495, commi 1 e 2, cod. proc. pen., vizio di motivazione, mancata ammissione di prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. b), e), d) cod. proc. pen., ripercorrendo la difesa analoghe considerazioni svolte dal codifensore sui medesimi aspetti, concernenti: la divisione dei proventi della cosca - elemento già posto a base dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, annullata senza rinvio in sede di legittimità e definitivamente smentito dalla sentenza d'appello emessa in data 16/12/2013, nel procedimento a carico di MA TA LI, oltre che ampiamente trattato dal ricorrente nelle sue memorie, del tutto ignorate dalla sentenza impugnata, laddove, tra l'altro, si era evidenziato;
ome l'estorsione in danno di CI NT era stata posta in essere un anno e mezzo prima della 6 scarcerazione del ricorrente a cui, non a caso, non veniva ascritta alcuna condotta, neanche nella ricezione delle somme provento di estorsione, apparendo evidente come, nel colloquio tra PP LI e l'avv.to Minasi, il primo stesse ricostruendo la vicenda in chiave difensiva, dovendo attenersi comunque al dato ipotizzato dagli investigatori, ossia che i destinatari delle somme provento di estorsione fossero i fratelli LI, esclusa MA TA, laddove dal confronto con la conversazione intervenuta tra TE LI ed il FR OM in data 22/05/2007 emerge evidente l'esclusione del ricorrente dalla detta spartizione -; la restituzione dell'imbarcazione rubata - relativamente alla quale la difesa ha ripercorso il materiale probatorio esaminato dalle sentenze e, prima ancora, il compendio indiziario posto a base dell'ordinanza custodiale, anche alla luce delle considerazioni formulate delle memorie difensive presentate dal ricorrente nell'ambito del primo giudizio di rinvio e, quindi, del secondo giudizio di rinvio, da cui risulta come il LI non fosse mai tornato a MI, da Brescia, nel periodo interessato -; la vicenda della intestazione fittizia dei beni - essendo stata effettuata una incongrua sovrapposizione tra l'intestazione fittizia di beni attraverso la AS LLC, vicenda del tutto interna alla famiglia e relativa all'intestazione fittizia dei beni acquistati nel 1996 da NT LI, e le vicende di intestazione fittizia riguardanti la cosca, emerse nel procedimento "Orso", da cui il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza del 26/07/2017, circostanza peraltro valorizzata in sede rescindente;
inoltre, il ricorrente aveva chiesto l'acquisizione di nuove prove decisive a dimostrare l'insussistenza finanche dell'intestazione fittizia di cui al capo B), passata in giudicato, nuove prove che saranno poste a base di una richiesta di revisione, con particolare riferimento alla conversazione intercettata in data 21/05/2007 tra il ricorrente e l'avv.to ZO Minasi;
in ogni caso, il coinvolgimento del LI nelle intestazioni fittizie di cui al capo B) è stato ritenuto insufficiente da ben due sentenze rescindenti a fondare la condanna per la partecipazione associativa, proprio per la dimensione familiare della vicenda relativa all'intestazione fittizia sub B), tant'è che all'udienza del 09/06/2021 la difesa aveva avanzato richiesta di acquisire l'attività integrativa di indagine svolta nel troncone del processo svoltosi con rito ordinario e, in particolare, le trascrizioni delle telefonate del 21/05/2007 tra EL e TE LI, che si trovava presso lo studio dell'avv.to Minasi, nonché del ricorrente con il predetto legale, che gli veniva passato al telefono dalla sorella, da cui emergevano specifiche circostanze, indicate in ricorso, che palesemente escludevano ogni coinvolgimento del ricorrente nella vicenda AS, anche a livello ideativo;
tale acquisizione avrebbe avuto incidenza sia sulla sussistenza della circostanza aggravante ancora sub iudice, sia sulla sussistenza del compendio probatorio rilevante per il ruolo associativo;
peraltro, in riferimento all'immobile in esame, 7 la sentenza è incorsa in un vero e proprio travisamento quanto alla estensione della proprietà ed al suo valore, pari a sette ettari ed euro 240.000,00, e non 70 ettari e 2.400.000,00 euro;
dalla trascrizione della conversazione del 24/07/2007, inoltre, è risultato assente qualsiasi riferimento al nome EL, così come la condotta attribuita al ricorrente, che sarebbe delineata dalla conversazione del 22/05/2007, è anch'essa frutto di travisarnento, trattandosi di condotta ascrivibile a OM LI, come indicato dalla sentenza d'appello del 2014, a pag. 91, e come chiarito dall'avv.to Minasi nell'interrogatorio reso in data 21/12/2011 -; 3 bis.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 7 I. 203/1991, 627, 192, commi 2 e 3, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), 603, comma 2, 495, commi 1 e 2, cod. proc. pen., vizio di motivazione, mancata ammissione di prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. b), e), d) cod. proc. pen., in quanto, dopo una premessa sui principi applicabili al giudizio di rinvio, si evidenzia come la Corte di merito abbia omesso di rinnovare il percorso logico e valutativo gli elementi indizianti, limitandosi a riprodurre, anche graficamente, l'iter logico della sentenza annullata, anche considerato che le vicende relative alla restituzione della barca e della spartizione dei proventi erano già poste a fondamento dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di custodia cautelare del 25/05/2010, tanto è vero che la sentenza rescindente aveva imposto un approfondimento volto alla ricerca di un quid pluris, che consentisse di dismettere la connotazione di ambiguità di tali vicende;
quanto alla intestazione fittizia dei beni, sono intervenute sentenze definitive, sia quanto alla esclusione del ruolo direttivo del LI in riferimento all'associazione cli cui al capo A), sia in riferimento alla assoluzione del ricorrente nel'ambito del procedimento "Orso"; tutto ciò in quanto, non a caso, il giudice del rinvio ha omesso di tener conto dei rilievi difensivi e delle nuove acquisizioni sul piano probatorio, non avendo ammesso le prove nuove (sentenza definitiva di assoluzione nel procedimento "Orso" e prove sopravvenute in riferimento alla vicenda AS) richieste all'udienza del 09/06/2021; ne discende che, come analizzato dalla difesa, la condotta ascritta al ricorrente al capo A) risulta in tutte le sue componenti esclusa oggettivamente dalle precedenti pronunce e da quella oggetto di impugnazione, così come pure la condotta cli cui al capo B); 3 bis.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 110, 81, comma secondo, cod. pen., 12-quinquies I. 356/1992, 7 I. 203/1991, 627, 192, commi 2 e 3, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), 603, comma 2, 495, commi 1 e 2, cod. proc. pen., vizio di motivazione, mancata ammissione di prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. b), e), d) cod. proc. peri., in quanto la sentenza rescindente aveva richiesto uno specifico approfondimento della vicenda AS, allo scopo di verificare se i beni acquisiti da NT LI fossero di esclusiva pertinenza 8 I v della famiglia ovvero se rientrassero in quelli nella disponibilità della cosca;
in tal senso la difesa sottolinea come le precedenti pronunce, ivi inclusa quella di annullamento della condanna dell'avv.to Minasi e di ES Minasi dal reato di intestazione fittizia, emessa in data 11/07/2018 dalla Sezione Prima della Cassazione, avessero indiscutibilmente accertato l'origine ereditaria del bene, acquistato dal padre del ricorrente nel 1996 ed intestato ai coniugi SU - ME, come dimostrato pacificamente dal contenuto dei colloqui intercettati in data 25/10/2007 e 20/11/2007, che evidenziano come i soli soggetti interessati dal trasferimento siano i germani LI e la loro madre;
in tal senso, quindi, è stato del tutto apodittica la motivazione della sentenza impugnata che, in aperta violazione del mandato rescissorio, ha attribuito alla cosca la titolarità del bene, il cui rilievo in ambito unicamente familiare era già stato evidenziato da tutte le sentenze di legittimità citate;
né appare sufficiente la motivazione relativa alla condanna degli altri coimputati per il reato di intestazione fittizia aggravata ai sensi dell'art. 7 I. 203/1991, in quanto la natura soggettiva della detta circostanza avrebbe imposto la specifica valutazione dell'elemento soggettivo, avendo il giudice del rinvio anche sotto tale aspetto, quindi, violato il vincolo della sentenza di annullamento, essendosi limitato a riproporre le stesse argomentazioni del primo giudice sul punto, senza considerare che tale motivazione era fondata sul presupposto, vanificato dalle sentenze di (-21 annullamento, che il LI rivestisse, in ambito associativo e, quindi, anche nella vicenda AS, un ruolo apicale;
infine, la mancata acquisizione degli elementi di prova sopraggiunti, come richiesto all'udienza del 09/06/2021 (risultanze probatorie del procedimento celebrato con rito ordinario, che hanno escluso la partecipazione del ricorrente alla fase decisoria della vicenda AS e sentenza irrevocabile di assoluzione del LI nell'ambito del procedimento "Orso"), integrano altrettante circostanze rivelatrici del mancato rispetto del vincolo di rinvio da parte della Corte territoriale;
3 bis.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 132, 133, 62-bis cod. pen., 125, 192, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., non essendo stata valutata la condotta processuale del ricorrente ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, né l'intensità del dolo ai fini anche della commisurazione della pena, alla luce della portata limitatissima delle manifestazioni del reato, dovendo essere, peraltro, esclusa la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto durante la sottoposizione alla misura di prevenzione, posto che la detta misura era stata revocata ex tunc, con provvedimento allegato al ricorso. 4. In data 06/03/2023 sono stati trasmessi, a mezzo pec, motivi aggiunti a firma dell'avv.to Davide Barillà, con cui si deducono: violazione di legge, in riferimento 9 21- V -- agli artt. 637, comma 3, 192, comma 2, cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., vizio di motivazione, mancata ammissione di priva decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. b), d), e) cod. proc. pen., evidenziando come la sentenza impugnata si fondi su di un quadro indiziario ancor più ridotto rispetto alla pronuncia annullata e ribadendo come la Corte territoriale, in sede di rinvio, si sia sottratta al mandato della sentenza rescindente. In particolare, quanto alla vicenda dell'imbarcazione rubata, si utilizza, per il giudizio di responsabilità, non una condotta certa, ma l'atteggiamento dei familiari del ricorrente, avendo, la Corte territoriale, peraltro, omesso di valutare la trascrizione della conversazione intervenuta nel luglio 2007 tra OM LI e la sorella TE, effettuata nell'ambito del giudizio ordinario celebratosi innanzi alla Corte di Assise di MI ed introdotta nel presente giudizio;
parimenti, è stata omessa la valutazione della trascrizione della conversazione del luglio 2007 tra PP LI ed il figlio NT, da cui emerge come quest'ultimo avesse escluso che lo zio EL fosse a conoscenza della vicenda concernente la restituzione del natante, individuando nell'altro zio, CO, colui il quale era intervenuto per imporre all'autore del furto la restituzione dell'imbarcazione; peraltro, del tutto erroneamente, la Corte di merito, in sede di rinvio, ritiene che la vicenda dell'imbarcazione costituisca un fatto nuovo, avendo già la Corte di cassazione, in sede di annullamento senza rinvio della misura cautelare, evidenziato come il ricorrente non fosse da annoverare tra i soggetti coinvolti nella vicenda. Quanto alla spartizione dei proventi illeciti, anche queste vicende erano state travolte dalla decisione della Cassazione in riferimento al segmento cautelare, essendo intervenuta, nelle more, la sentenza della Corte di Assise di MI, acquisita agli atti del presente processo, con cui sono stati condannati gli autori dell'estorsione, tra cui non figura EL LI, ribadendosi, nel resto, quanto già dedotto con il ricorso principale. In riferimento al sistema di intestazioni fittizie, l'esclusione del ruolo di capo e promotore della cosca, quanto al ricorrente, avrebbe dovuto far rimeditare l'intera vicenda in maniera più approfondita, proprio in considerazione del ruolo ascritto al LI, anche alla luce del'assoluzione dello stesso, con sentenza ormai definitiva, nell'ambito del "processo Orso". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di EL LI è fondato e va, pertanto, accolto. 1.La ricostruzione della vicenda processuale in esame impone di ripercorrere alcuni snodi argomentativi delle precedenti sentenze di legittimità intervenute. Va, anzitutto, ricordata la motivazione della prima sentenza rescindente, emessa della Sezione Quinta di questa Corte, n. 43036 del 08/06/2015, che, in realtà, 10 ripercorreva le motivazioni dell'annullamento senza rinvio della misura cautelare disposta con sentenza dalla Prima Sezione di questa Corte, n. 18342 del 11/02/2011, nell'ambito della stessa vicenda processuale. La citata pronuncia della Quinta Sezione, annullando la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 05/05/2014, circoscriveva gli elementi da valutare in maniera più approfondita in riferimento alla fattispecie di cui capo A) ed in riferimento alla sola circostanza aggravante di cui al capo B), fattispecie la cui condanna è divenuta irrevocabile: "Certamente più significativo è l'indizio rappresentato dalla captazione del colloquio di CA QU, ove questi afferma di aver assistito ad una telefonata dei fratelli LI, in cui si faceva il punto della situazione su varie questioni essenziali;
anche la questione della spartizione dei proventi dell'attività criminosa è certamente significativa, così come la questione della barca rubata. Ma è proprio per questo che il Collegio annulla con rinvio, perché non si può dire del tutto inconsistente il quadro indiziario, essendovi elementi significativi meritevoli di un maggior approfondimento, anche sotto il profilo della loro emergenza probatoria. Alla Corte di rinvio è richiesto non solo un maggiore sforzo motivazionale, ma anche una adeguata valorizzazione dei nuovi elementi (rispetto a quelli presi in esame in sede cautelare), al fine di valutare se il nuovo e più corpcso quadro indiziario sia tale da superare i fondati dubbi espressi dalla prima sezione di questa Corte con l'annullamento senza rinvio del 2011. Ora, non è possibile qui proseguire nell'analisi di ogni singolo indizio, perché ciò finirebbe per portare questa Corte a sconfinare in valutazioni di merito che le sono precluse;
è necessario, unicamente, ribadire che l'impianto motivazionale della sentenza è tale da non superare appieno le censure espresse dalla Cassazione in sede cautelare e da lasciare dubbi in ordine alla sussistenza di un quadro probatorio sufficiente per l'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo. Quanto alla condanna ex articolo 12-quinquies della legge 356/1992, lamenta l'imputato che egli non diede alcun apporto contributivo alla ideazione, programmazione e consumazione del reato. A prescindere dal fatto che si tratta di considerazioni di merito e che, sotto questo profilo, la sentenza risulta adeguatamente motivata (per cui va escluso il sindacato di legittimità), è semplice ribattere che il fatto stesso che il EL sia stato interpellato in merito a tali fatti ne dimostra un qualche suo coinvolgimento. Piuttosto, ciò che non risulta sufficientemente argomentato è il sussistere, nei suoi confronti, dell'aggravante di cui all'articolo 7 della legge 203/91, atteso che, proprio in forza del non (sufficientemente) dimostrato legame associativo ed escluso comunque il ruolo di direzione dell'associazione, l'operazione ben poteva essere preordinata in via esclusiva a tutelare interessi personali. E' proprio sulla natura di tali beni non vi è stato un sufficiente approfondimento. E' ben vero che quando l'associazione ha carattere 11 familiare i beni della cosca tendono a confondersi con quelli personali e viceversa, cosicché il nascondimento di fondi anche personali può indirettamente agevolare l'associazione, procurando una riserva 'nascosta' cui all'occorrenza attingere per le necessità operative dei clan di famiglia. Ma tutte queste considerazioni attengono all'accertamento di elementi di fatto ed alla valutazione di aspetti di merito che, come tali, sono riservati al giudice di merito. Ferma restando, pertanto, la condanna per il reato di cui all'art. 12, adeguatamente motivata, il giudice di rinvio dovrà rivalutare l'eventuale sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7, motivando in modo approfondito sul punto. Tenendo conto, ovviamente, anche delle nuove valutazioni di merito in ordine alla partecipazione associativa, non certo irrilevanti nel giudizio sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 7." Parimenti, vanno ripercorsi i passaggi motivazionali più rilevanti della sentenza di annullamento n. 41111 del 10/01/2018, emessa dalla Sezione Prima di questa Corte: "Viceversa l'impegno argomentativo speso dai giudici del rinvio ha offerto una versione del riferimento al LV di SAEL articolata e dotata di adeguata tenuta logica, tale da resistere alle critiche mosse nei vari ricorsi, ivi incluso quello personale, critiche che, a fronte della dettagliata operazione interpretativa e ricostruttiva su tale versante compiuta dalla Corte di appello, si risolvono nella prospettazione di un'interpretazione delle frasi componenti la conversazione di segno diverso, in sé però inidonea a destrutturare quella fornita dai giudici del rinvio, avente le succitate caratteristiche." Su questo aspetto — pure indicato dalla sentenza rescindente - occorre qui evidenziare come la sentenza impugnata non contenga alcuna argomentazione. In ogni caso, occorre considerare il seguente ulteriore passaggio, con cui la sentenza rescindente aveva individuato specifici aspetti da valutare: "Residuano, per altro verso, all'esito della rinnovata analisi compiuta dalla Corte di appello fatti - nella massima parte pure fondati sul restante tessuto di conversazioni - che, sulla traccia del ricordato arresto rescindente, sono stati chiamati a comporre il mosaico indiziario, rispetto ai quali la critica articolata nei ricorsi non si profila parimenti adeguata allo scopo di infirmarne, in termini di tenuta logica, lo spessore in modo dirimente. Essi afferiscono: all'incontro di EL LI con soggetti considerati come 'nuove leve' della consorteria, pur da riguardarsi ormai nella prospettiva accusatoria residua che vede l'imputato escluso dalla sfera direttiva della cosca;
al contatto diretto promosso dal succitato QU CA per chiedere consiglio a EL LI circa il possibile agguato a cui egli (CA) temeva di poter andare incontro;
ai riferimenti alla ripartizione dei proventi delle attività familiari, intese dai giudici di merito come attività criminose, in quote interpretate come comprensive della posizione dell'imputato, argomento pure tratto dalle indicate conversazioni (una del 22 12 febbraio 2007 e un'altra del 5 agosto 2010) che, anche tenendo conto delle obiezioni di ordine logico svolte negli atti di impugnazione, appaiono indubbiamente suscettibili di approfondimento e valorizzazione;
alla vicenda della restituzione della barca rubata da OM NA, vicenda - oggetto della conversazione del 24 luglio 2007 fra TE e OM LI - di cui i giudici del rinvio, facendosi carico anche di analizzare le obiezioni di merito mosse dalla difesa, hanno sostenuto con argomenti congrui e dotati di spessore la lettura in chiave associativa;
il sistema studiato di intestazioni fittizie relativo alla gestione del patrimonio familiare." In realtà, la sentenza impugnata si è occupata solo degli ultimi tre aspetti indicati dalla sentenza rescindente, omettendo del tutto di considerare sia l'incontro con le "nuove leve" che la vicenda coinvolgente il CA, pur avendoli indicati tra i profili da valutare. Anche volendo prescindere da tali lacune argomentative, ciò che occorre soprattutto rimarcare, dal punto di vista metodologico, è che in caso di annullamento per vizio di motivazione, pacificamente il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo e completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, non potendo, ovviamente, ripercorrere il percorso logico-motivazionale già censurato;
inoltre, in caso di annullamento per vizio di motivazione, qualora, come nel caso in esame, la sentenza rescindente abbia indicato dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non può certamente considerarsi limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo, al contrario, tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione, sempre nel contesto della completa valutazione dell'intero compendio probatorio, nei termini in precedenza indicati, senza essere in alcun modo vincolato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, fermo restando il limite dell'avvenuta formazione progressiva del giudicato (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, PMR c. Tamburrino Nicola, Rv. 280660; Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 04/03/2020, Le Voci Davide, Rv. 278629; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 3, n. :34794 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc. F. e altri, Rv. 271345). Nel caso in esame l'unico capo su cui si è formato il giudicato è quello concernente l'affermazione di penale responsabilità di EL LI per il reato sub B), laddove, sia in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, contestata in relazione all'intestazione fittizia, che in relazione alla 13 condotta associativa di cui al capo A), la valutazione del giudice del rinvio avrebbe dovuto essere completa ed avrebbe dovuto investire l'intero materiale probatorio, di cui gli aspetti indicati dalla sentenza rescindente costituiscono semplici tasselli argomentativi, non potendo essere, evidentemente, qualificati come punti della decisione. Ne consegue che un primo, evidente limite motivazionale della sentenza impugnata discende dall'aver fornito un tessuto argomentativo limitato solo ad alcuni aspetti del complesso probatorio (specificamente tre, peraltro neanche tutti quelli indicati dalla sentenza rescindente, come visto), come se tali profili costituissero altrettanti punti della sentenza;
il che non è, posto che, al contrario, come appare evidente dal complesso argornentativo illustrato, anche alla luce delle sentenze rescindenti, si tratta unicamente di singoli elementi probatori che avrebbero dovuto essere ricompresi in una motivazione più articolata, che tenesse in debito conto anche gli elementi probatori sopravvenuti. In tal senso, infatti, non si comprende per quale ragione - come evidenziato nei motivi aggiunti - sia stata rigettata la richiesta di acquisire la documentazione indicata dalla difesa all'udienza del 09/6/2022, ad eccezione degli estratti delle sentenze. In particolare, non si comprendono le ragioni del rigetto dell'acquisizione della trascrizione delle conversazioni del 12/07/2007 e del 24/07/2007, in riferimento alla vicenda dell'imbarcazione sottratta dal NA, trascrizioni effettuate nell'ambito del separato procedimento penale a carico di RB AR + 46, innanzi alla Corte di Assise di MI. Tali trascrizioni sono state allegate al ricorso per il principio di autosufficienza e, evidentemente, questa Corte non può valutarne il contenuto, potendo, tuttavia, apprezzarne l'inerenza ai fatti per cui è processo e, quindi, la loro astratta rilevanza nel contesto probatorio. Fermo restando che solo il giudice del rinvio potrà operare un concreto approfondimento circa l'incidenza sul compendio probatorio di tali trascrizioni, nondimeno, essendo esse pacificamente riferibili alla vicenda processuale in esame, del tutto illogico appare il diniego„ da parte della Corte di merito, alla loro acquisizione;
e ciò, come detto, a prescindere sia dalla loro specifica valenza probatoria sia dalla loro eventuale rilevanza, a favore o a carico dell'imputato, aspetti che pertengono unicamente all'ambito valutativo del giudice di merito. Su tale aspetto, quindi, la sentenza impugnata non appare in linea con i descritti principi fondanti il giudizio di rinvio. Parimenti, la sentenza impugnata risulta riprodurre, anche graficamente, il percorso argomentativo della sentenza annullata - come evidenziato dalla difesa, che ha anche indicato le pagine della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, emessa in data 01/03/2016 ed annullata dalla Sezione Prima di questa Corte con la sentenza n. 41111 del 10/01/2018, pedissequamente riprodotte 14 dalla Corte di merito con la sentenza oggetto di impugnazione -, il che dimostra un approccio non adeguatamente rispettoso del vincolo di rinvio. In sostanza, laddove la pronuncia rescindente aveva richiesto un ulteriore sforzo critico-ricostruttivo, che desse compiutamente ragione della valutazione del complesso probatorio - eventualmente arricchito dalle ulteriori, pertinenti acquisizioni - alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, prescindendo dal pregresso ruolo associativo del LI e limitando l'analisi ai fatti come circoscritti dal capo di imputazione, la sentenza impugnata ha esaurito la sua analisi, limitandola a tre specifiche circostanze - erroneamente considerate alla stregua di punti della sentenza, piuttosto che di elementi di prova -, prescindendo dalla considerazione degli altri aspetti emersi dall'istruttoria dibattimentale, ivi inclusi quelli già favorevolmente valutati nei confronti dell'imputato e quelli di cui era stata chiesta l'acquisizione. In sostanza, l'errore metodologico posto in essere dalla Corte di merito sembra ispirato ad una logica che non tenga in debita considerazione anche gli elementi positivamente valutabili in favore del LI, che - inseriti in un più ampio contesto ricostruttivo - senza alcun dubbio concorrono alla formazione del convincimento del giudice di merito, non potendosi certamente - nella sequenza dei giudizi di rinvio - procedere secondo un metodo che tenda unicamente a restringere il campo valutativo agli elementi astrattamente a carico dell'imputato. Come già detto, infatti, ogni "incursione", da parte del giudice di legittimità, nel merito della vicenda processuale, non può e non deve condizionare il giudice del rinvio, dovendosi inquadrare, come possibile sconfinamento nel merito, da parte della Corte di cassazione, anche la specifica individuazione di singoli aspetti probatori a cui il giudice del rinvio dovrebbe - erroneamente - limitare la propria valutazione in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, non svolgendo, tali valutazioni da parte del giudice di legittimità, alcun ruolo decisivo per il giudice del rinvio, al di là di quello di semplici spunti (tra le altre, Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, NO e altri, Rv. 264861; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). Pertanto, solo la comparativa analisi di tutti gli aspetti emersi all'esito delle acquisizioni probatorie - ivi incluse quelle già valutate come neutre e non rilevanti in senso accusatorio, nonché quelle favorevoli all'imputato - potrà condurre il giudice del rinvio ad una analisi non parcellizzata del materiale processuale, adeguandosi al vincolo individuato dalla sentenza rescindente, nell'ambito della cornice ermeneutica, delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, sul tema del compito di complessiva rimeditazione del materiale probatorio affidato al giudizio di rinvio. 15 Per tali ragioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla vicenda di cui al capo A) di imputazione. 2. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, di cui all'art. 7 I. 203/1991, contestata in relazione alla fittizia intestazione di cui al capo B), condotta per la quale la condanna è divenuta irrevocabile, va ricordato come tale aggravante, secondo l'approdo ermeneutico del massimo consesso nomofilattico di questa Corte (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/03/2020, Chioccini Paolo, Rv. 278734) ha natura soggettiva, in quanto inerente ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Nella motivazione della citata sentenza, le Sezioni Unite hanno ricordato, che "Trattandosi invero di un'aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una condotta, ove finalizzata all'agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso una mera valutazione autonoma dell'agente, che non impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo." La ricostruzione dell'aggravante, inerente ai motivi a delinquere, come chiarito dalle Sezioni Unite, implica anche la consliderazione che il motivo a delinquere non è mai esclusivo, poiché plurimi possono essere gli stimoli all'azione: "Costituisce dato di comune esperienza che possano sussistere plurimi motivi che determinano all'azione che, ove accertati, non depote,riziano la funzione intenzionale della condotta richiesta dalla norma specifica (per un'applicazione in tal senso cfr. Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, Di Mauro, Rv. 217032; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachint Rv. 203770). E' quindi possibile la presenza di una pluralità di motivi, mentre essenziale alla configurazione del dolo intenzionale è la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma (in fattispecie analoghe v. Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390; Sez. 6, n. 14038 del 02/10/2014, dep. 2015, De Felicis, Rv. 262950; Sez. 3, n. 13735 del 26/02/2013, Fabrizio, Rv. 254856; Sez. 6, n. 7384 del 19/12/2011, dep. 2012, Porcari, Rv. 252498)". Quel che rileva, in riferimento alla circostanza aggravante in esame, quindi, è che tra i motivi sussistano elementi che consentano di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma incriminatrice;
inoltre, "il dato si rivela anche concettualmente del tutto compatibile con il sistema, posto che il particolare atteggiamento psicologico è richiesto per la configurazione del solo elemento accidentale che, ove riscontrabile, si salda con quelli del reato a cui è applicabile 16 per definire una autonoma fattispecie, che accede alla diversa disciplina nascente dalla fusione delle due previsioni." Ancora, le Sezioni Unite hanno richiamato le linee ermeneutiche applicate per l'aggravante della finalità di terrorismo, "in relazione alla quale si è univocamente sostenuto che l'intenzione dell'agente deve assumere una connotazione oggettiva, esplicitando gli effetti della condotta, tipizzati dalla previsione normativa di cui all'art. 270-sexies cod. pen. Si é osservato al riguardo che la norma, pur descrivendo una finalità, comprende anche elementi di carattere obiettivo, «quali misuratori della specifica offensività, e quali garanzie di un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell'intenzione e del tipo d'autore» (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260077)." Quanto alla estensione dell'aggravante ai concorrenti nel reato, la sentenza - dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa ed interpretativa delle disposizioni di cui agli artt. 59 o 118 cod. pen., come ridisegnate dalla novella contenuta nella legge 7 febbraio 1990 n. 19, che non ha modificato, invece, l'art. 70 cod. pen., che classifica le circostanze a seconda della loro natura soggettiva od oggettiva - afferma che "Il discnmine, ai fini della possibilità di estensione delle circostanze, non sembra riguardare la natura, oggettiva o soggettiva della circostanza, secondo la classificazione contenuta nel codice, ma piuttosto la possibilità di estrinsecazione della circostanza all'esterno, cosicché rimane esclusa dall'attribuzione al compartecipe qualsiasi elemento, di aggravamento o di attenuazione della fattispecie, confinato all'intento dell'agente che, proprio in quanto tale, non può subire estensione ai concorrenti, perché da questi non necessariamente conoscibile. In conseguenza, qualora si rinvengano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l'intento dell'agente sia stato riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione, non vi è ragione per escludere l'estensione della sua applicazione, posto che lo specifico motivo a delinquere viene in tal modo reso oggettivo, sulla base degli specifici elementi rivelatori che, per quanto detto, devono accompagnarne la configurazione, per assicurare il rispetto del principio di offensività." Tanto sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ad esempio in tema di premeditazione, nonché dell'aggravante dei motivi abietti e futili e di quella del nesso teleologico, tutte figure di aggravanti che riguardano altri motivi a delinquere o l'intensità del dolo: "In definitiva, là dove l'elemento interno proprio di uno degli autori sia stato conosciuto anche dal concorrente che non condivida tale fine, quest'ultimo viene a far parte della rappresentazione ed è quindi oggetto del suo dolo diretto ove il concorrente garantisce la sua collaborazione nella consapevolezza della condizione inerente il compartecipe." (nel solco di tale decisione: Sez. 2, n. 53142 del 18/10/20:18, PMT c. Inzerillo 17 TE, Rv. 274685; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere Pietro, Rv. 274615; Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante e altri, Rv. 270590, che ha specificato come l'aggravante richieda, per la sua configurazione, il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del capomafia con quelli dell'organizzazione.) Tutto ciò considerato, la sentenza impugnata, sul punto, si è limitata ad affermare che per i fratelli di EL LI, coimputati nel reato di cui al capo B), l'aggravante in esame è già stata riconosciuta, il che costituisce "prova diretta del coinvolgimento e, dunque, della perdurante partecipazione di LI EL al consorzio illecito costituito dalla cosca LI", in quanto il reato in esame, come aggravato in riferimento ai fratelli coimputati, è dimostrativo "per l'oggetto e le sue stesse modalità attributive, di una sostanziale compenetrazione tra lo stesso e le dinamiche associative su base eminentemente familiare."; quindi la sentenza impugnata ha descritto le modalità dell'operazione, sottolineando come EL LI avesse seguito tutti i dettagli dell'intestazione fittizia, essendo egli in continuo contatto con l'avvocato Minasi, regista dell'operazione. Tale descrizione della vicenda, evidentemente, non può che avere un rilievo descrittivo, a parere del Collegio, posto che la condanna del ricorrente per il reato di intestazione fittizia risulta già definitiva, ma nulla indica circa la sussistenza della contestata aggravante, profilo diverso dal ruolo svolto dal predetto nel contesto dell'operazione stessa e coperto dal giudicato. Quanto alla circostanza aggravante, la Corte territoriale ha svolto un'analitica dissertazione della natura della circostanza stessa, ripercorrendo il contenuto della pronuncia delle Sezioni Unite sul tema, ed affermando, quindi, che nel caso di specie "premesso che i correi dell'imputato (cioè i germani LI TE e OM) hanno già riportato condanna per il reato di cui al capo B) per come aggravato dalla finalità agevolativa mafiosa, deve comunque ed intanto prendersi atto che tale finalità agevolativa certamente accompagnava l'operazione di intestazione fittizia posta in essere dagli imputati. Una finalità che se, in ipotesi, non era già propria anche di LI EL, sicuramente animava l'agere dei correi (e stretti congiunti) ed era conosciuta dai LI stesso alla luce sia dell'entità del patrimonio occultato che delle stesse modalità esecutive della condotta." In sintesi, quindi, ripercorrendo la motivazione fornita dalla Corte di merito, la dimostrazione della sussistenza della detta circostanza aggravante da parte del 18 ricorrente - che, secondo la Corte di merito, più che agire conoscendo il fine agevolativo dei fratelli, aveva egli stesso perseguito il predetto scopo integrante l'aggravante - si fonda sul ruolo di protagonista da lui svolto nella vicenda (essendo egli a contatto dirette e costante con l'avvocato Minasi, avendo egli espresso rammarico per non aver trovato prima la soluzione, essendo egli preoccupato, dopo l'arresto dei fratelli, che l'operazione avrebbe potuto essere scoperta, cercando una soluzione definitiva che avrebbe potuto essere quella della vendita a terzi dei beni, in modo da limitare le perdite), sui valore dei beni (terreni pari a circa sette ettari, coltivati ad uliveto, produttivi di un reddito ed astrattamente utilizzabili, in funzione della loro collocazione, non solo per fini agricoli, con conseguente incremento del loro valore) e, in ultima analisi, anche sulla intervenuta condanna dei fratelli per la medesima fattispecie, come aggravata. A fronte di tale incedere motivazionale, appare evidente come la sentenza abbia eluso il vincolo fissato dalla pronuncia rescindente, la quale aveva evidenziato come la sussistenza della circostanza aggravante non potesse essere semplicemente desunta dalla ritenuta persistente appartenenza del LI all'associazione mafiosa ed al ruolo a lui attribuito di salvaguardia della gestione patrimoniale, da ascriversi, nella dialettica associativa, proprio alle competenze tecniche di EL LI, come emerse anche dall'ordinanza custodiale che aveva raggiunto l'imputato nel procedimento "Orso", imputazione da cui, tuttavia, egli era stato successivamente assolto, con sentenza irrevocabile, secondo quanto dedotto dalla difesa. In realtà, la sentenza impugnata si è limitata a ricordare che i terreni oggetto dell'imputazione erano stati acquistati solo formalmente, nel 1996, dai coniugi PP SU e IA ME, e che nel 2007 TE 'LI aveva avuto notizia che tali intestatari fittizi si stavano impossessando del contributo comunitario per le colture praticate sui terreni, essendo ella riuscita a farsi restituire dai predetti una parte di tali somme, avendo informato il FR OM, detenuto, della necessità di trovare una soluzione, cosa poi avvenuta allorquando l'avvocato Minasi aveva suggerito di intestare i beni ad una società estera, vicenda che aveva condotto alla creazione della AS LLC, società avente sede in Delaware, USA, operazione a cui aveva partecipato EL LI, come in precedenza descritto. Intanto, la sentenza impugnata non ha dato alcun conto della provenienza di tali beni, posto che l'intestazione fittizia originaria risale al 1996 e la condotta ascritta al ricorrente riguarda l'anno 2007; in tale contesto, quindi, la sussistenza o meno della circostanza aggravante non può non passare attraverso un'accurata analisi non solo della provenienza dei beni, ma della loro inerenza alla compagine 19 associativa e non al solo nucleo familiare del ricorrente;
il tutto nell'ottica dell'elemento soggettivo richiesto dalla circostanza aggravante di cui si discute. Proprio la connotazione familiare della compagine associativa, infatti, avrebbe reso necessario uno specifico approfondimento della dimensione non solo familiare in cui l'intestazione fittizia del 2007 si collocava, non essendo sufficiente, in tal senso, l'interesse dimostrato dal ricorrente a risolvere il problema, posto che tale interesse ben avrebbe potuto collocarsi in un contesto unicamente familiare, la rilevanza della vicenda dal punto di vista economico non essendo automaticamente dimostrativa di una collocazione della stessa in ambito (anche) associativo. Proprio la possibilità della presenza di una pluralità di motivi, come indicato dalle Sezioni Unite, ben rende possibile la compresenza di finalità di diverso ordine, alcune rilevanti sul piano economico puramente familiare, ed altre rilevanti sul pano della specifica finalità di agevolare il consesso criminoso;
in tal senso la Corte di merito avrebbe dovuto anzitutto distinguere tra tali, eventualmente compresenti finalità di diversa natura, la cui coincidenza appare evidentemente plausibile proprio in base alla struttura familistica della consorteria. In tal senso il solo riferimento al contesto di 'ndrangheta non appare sufficiente, posto che l'interazione tra la condotta individuale ed il contesto deve connotare il momento rappresentativo e quello volitivo nella determinazione dell'agente, a cui si può accompagnare un ulteriore momento rappresentativo-volitivo, collocabile in un contesto diverso, di tipo esclusivamente familiare e parimenti incidente nella determinazione dell'agente. Anche sotto tale aspetto, quindi, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria che, nella piena libertà valutativa del compendio probatorio, dovrà individuare specifici elementi - quali, ad esempio, la provenienza dei beni, la gestione degli stessi, l'impiego dei profitti da essi derivanti - che consentano di dare sostanza specifica alla finalità agevolativa del consesso criminoso, indipendentemente da ogni rilevanza della vicenda in funzione di interessi economici di tipo puramente familiare, non potendosi esaurire la prova della sussistenza della contestata circostanza aggravante nella prova del reato di interposizione fittizia e del ruolo in esso rivestito dal ricorrente. La sentenza impugnata va, quindi, complessivamente annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria. 20
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 22/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PP Riccardi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Francesco Petrelli, anche in sostituzione dell'avv.to Barillà, per delega orale, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 19887 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, ex art. 627 cod. proc. pen., a seguito di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione prima, n. 41111 del 01/01/2018, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 25/01/1996, definitiva in data 21/10/1996, rideterminava in anni quattro di reclusione la pena inflitta all'imputato, a titolo di aumento per la continuazione sulla pena inflitta con la predetta sentenza definitiva. 2. Va, preliminarmente, ricordato che EL LI era stato condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato ai sensi dei commi quarto e sesto, riconosciuto un ruolo direttivo nell'ambito della cosca omonima, operante nel comJne di MI e nella fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria, con l'ulteriore circostanza aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo di applicazione della sorveglianza speciale di P.S., dal 22/06/2011 con condotta permanente (capo A); nonché per il delitto di cui agi artt. 110, 81, comma secondo, 12-quinquies I. 356/1992, 7 I. 203/1991, in Reggio Calabria il 10/03/2008 (capo B). Il primo giudice, ritenuta la continuazione tra i predetti reati, aveva condannato EL LI alla pena finale di anni venti di reclusione, così determinata per il rito, disponendo la confisca dei beni immobili oggetto del delitto di cui al capo B). La Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 05/05/2014, aveva escluso il ruolo direttivo dell'imputato in ambito associativo„ nonché la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., riducendo la pena inflitta al predetto ad anni dodici di reclusione e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. A seguito di ricorso per Cassazione, la Quinta Sezione Penale, con sentenza n. 43036 del 08/06/2015, annullava la sentenza impugnata limitatamente al capo A) ed alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 contestata al capo B). In sede di rinvio, la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 01/03/2016, confermava la sentenza emessa dal primo giudice, come riformata in data 05/05/2014, ponendo i fatti in continuazione con quelli di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, irrevocabile in data 21/10/1996, determinando la pena a titolo di continuazione in anni quattro mesi quattro di reclusione. A seguito di ricorso per Cassazione, la Sezione Prima, con sentenza n. 41111 del 10/01/2018, ha annullato la sentenza emessa in sede di rinvio, disponendo 2 nuovamente il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per il giudizio. In data 03/11/2021, La Corte territoriale, con motivazione depositata in data 27/01/2022, ha emesso la sentenza oggetto del presente ricorso. 3. In data 11/03/2022 ed in data 16/03/.2022, con due distinti atti di ricorso, EL LI ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to Francesco Petrelli, quanto al ricorso depositato in data 11/03/2022, e avv.to Davide Barillà, quanto al ricorso depositato in data 16/03/2022, deducendo, rispettivamente, tre motivi e quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Ricorso a firma dell'avv.to Francesco Petrelli 3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 627, comma 3, 628, 192, commi 2 e 3, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito finito per ripercorrere lo stesso iter logico-giuridico già in precedenza censurato;
il motivo ripercorre analiticamente i singoli elementi indiziari valutati dalla Corte territoriale, al fine di evidenziare i vizi denunciati. Quanto alla presunta spartizione dei proventi a vantaggio anche del ricorrente, desunta da alcune captazioni ambientali, in sede di annullamento era stato rilevato che tali elementi, unitamente ad altri profili indiziari, non avrebbero potuto, nel loro complesso, essere ritenuti sufficienti capisaldi probatori e, ciò nonostante, la Corte reggina ha reiterato lo stesso schema inferenziale. In particolare, le due conversazioni, la prima del 22/02/2007 - svoltasi presso la Casa circondariale di Secondigliano tra PP LI, il figlio NT e la moglie MA ME SU, in cui si sarebbe fatto riferimento alla divisione per sei dei proventi delle estorsioni, evidente riferimento ai sei fratelli LI - e la seconda del 05/08/2010 - tra PP LI, detenuto, ed il proprio difensore, in cui il primo riferiva della partecipazione alla divisione dei proventi dell'estorsione ai danni di CI NT, titolo custodiale oggetto del c:olloquio, anche del FR EL - sono state oggetto di una motivazione che costituisce reiterazione pedissequa delle stesse argomentazioni in precedenza utilizzate, riproducendo il medesimo passaggio motivazionale contenuto alle pagg. 72-73 della sentenza di appello emessa in data 01/03/2016, anche quanto all'obiezione difensiva in ordine all'impegno sostenuto da LI NI per il mantenimento di EL LI nel periodo della sua latitanza e della suc:cessiva detenzione;
la stessa reiterazione argomentativa viene operata anche in riferimento alle censure difensive, con cui si era evidenziato come la conversazione del 22/02/2007 non fosse riferita ai sei fratelli LI, in quanto era stato dimostrato che anche altri soggetti, quali IL NT ed NI CI, 3 partecipassero alla divisione dei proventi estorsivi, come risulta dal raffronto tra la motivazione della sentenza impugnata e le pagg. 74-76 della sentenza emessa in data 01/03/2016, senza che venga fornito alcun chiarimento circa l'intervenuta verifica di genuinità ed attendibilità di dichiarazioni ipoteticamente attribuite da NT GA ad un terzo soggetto, lo zio CO LI, e dal predetto riportate al padre. Stessa riproduzione pedissequa della motivazione è stata evidenziata in riferimento al secondo colloquio captato, in cui viene indicata dalla difesa la pag. 74 della precedente sentenza di appello, in cui già si sottolineava il riferimento esplicito a EL LI, senza affatto considerare le argomentazioni difensive che già avevano sottolineato come il ricorrente non fosse stato ritenuto partecipe dell'estorsione ai danni del NT e come, in realtà, nel corso del colloquio con il difensore, PP LI si stava limitando ad indicare al proprio difensore la versione dei fatti che egli intendeva seguire per contrastare l'accusa di estorsione, ma, anzi, anche in tal caso riproducendo le stesse considerazioni precedentemente poste a base della sentenza oggetto di annullamento, alle pagg. 74 e 75; in ogni caso, posto che la sentenza impugnata ha negato il coinvolgimento del ricorrente nell'attività estorsiva ed ha escluso la percezione, da parte dello stesso, di una quota del provento illecito, non si comprende come l'eventuale accantonamento in suo favore, da parte di uno stretto familiare, di parte di un provento illecito, la cui consapevolezza, da parte del ricorrente, è indimostrata, possa essere ritenuta dimostrativa della intraneità alla compagine criminosa, avendo la sentenza impugnata, Slli punto, fornito una motivazione del tutto illogica, in cui, da un lato, si conviene circa l'inquadramento in chiave difensiva del colloquio tra PP LI e l'avv.to Minasi, tendendo il LI a ricostruire in chiave lecita l'episodio, e, dall'altro, non si è considerato come il riferimento al FR CO si inserisse proprio nella parte del colloquio in cui PP LI tentava di accreditare una versione lecita della dazione di denaro da parte del NT;
in realtà, come emerge dalla lettura dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva in riferimento a detta vicenda, era stato proprio il Giudice della cautela ad ipotizzare — come emerge alla pag. 470 dell'ordinanza allegata in estratto — che le quote dell'estorsione, divise per cinque, avrebbero lasciato fuori MA TA LI, anche questa deduzione del tutto priva di ancoraggio, soprattutto tenuto conto del fatto che dai capi di imputazione dell'ordinanza oggetto del colloquio in esame, già emergeva chiaramente che i cinque soggetti che avrebbero dovuto dividersi il provento estorsivo erano CO LI, NT LI, ON LI LI, MA ME SU e TE LI, senza alcun riferimento né possibile inclusione, quindi, del ricorrente. Quanto alla restituzione della barca rubata da OM NA, la sentenza impugnata non supera le obiezioni difensive circa la mancata individuazione, in termini di certezza, dell'imputato 4 con il soggetto a nome EL evocato nelle conversazioni intercettate, posto che nell'ambito della stessa conversazione dei 24/07/2007 - allegata per estratto al ricorso - si fa più volte riferimento a tale EL presente in Vaticano, EL Scarcella, non avendo, peraltro, la sentenza impugnata indicato in quali altre conversazioni ci si riferisse, inequivocabilmente, al LI, allo scopo di attribuire con certezza il riferimento al predetto del nominativo indicato nella sola conversazione del 24/07/2007; né l'epoca della vicenda appare compatibile con il fatto che il LI risultava assente da MI in quel contesto temporale, come emerso sia dalla conversazione del 12/07/2007 tra NT LI ed il padre CO, detenuto a Secondiglano, ma anche dal colloquio intercettato il 28/06/2007 tra PP LI e ZO AR, da cui risulta unicamente l'intervento di NT LI per la restituzione dell'imbarcazione; su tale aspetto la motivazione della Corte di merito appare del tutto congetturale e priva di ogni aggancio con elementi fattuali concreti. In relazione al sistema di intestazioni fittizie, non si comprende in che modo il concorso in tale reato possa essere dimostrativo della partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo A), anche alla luce delle dinamiche familiari che connotano tale associazione, elemento che non contribuisce certo alla chiarezza del percorso inferenziale, tenuto conto, altresì, delle ragioni che hanno indotto la Cassazione, con sentenza del 15/12/2012, ad annullare l'ordinanza applicativa della misura cautelare in riferimento alle medesime vicende, argomentazioni richiamate, peraltro, dalla prima sentenza di annullamento, emessa dalla Quinta Sezione Penale della Cassazione in data 08/06/2015, in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 contestata in relazione al capo B). La Corte territoriale, in realtà, ha del tutto omesso di dare contezza degli elementi per ritenere sussistente l'orientamento finalistico della condotta, tanto più che le condotte contestate nel 2007 fanno seguito ad una più risalente interposizione fittizia posta in essere dal padre del ricorrente e dei coimputati nel 1996, né è stata dimostrato la provenienza dei beni oggetto del reato di interposizione fittizia. Neanche la conversazione intercettata in carcere tra TE LI ed il FR OM - in cui la prima avrebbe fatto riferimento alla costituzione ir Delaware, USA, di una società, la AS LLC, dicendo che il FR EL era stato soddisfatto di tale schema, utilizzato nell'operazione concertata con l'avv.to Minasi - appare risolutiva, posto che si tratta di affermazioni de relato e non chiaramente riferibili alla vicenda dell'intestazione fittizia dei terreni, anche per la scarsa comprensibilità del colloquio;
né la conversazione del 25/05/2010 tra EL LI e l'avv.to Minasi esprime più di una generica preoccupazione dell'imputato per un eventuale sequestro dei terreni;
5 3,2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 416-bis, cornmi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, cod. pen., 7 legge 575/1965, 627, 192, commi 2 e 3, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito, in violazione del vincolo di rinvio, rappresentato i fatti e le ci -costanze oggetto di valutazione come vere e proprie prove rappresentative della partecipazione associativa, in contrasto con il concetto delineato dalla giurisprudenza di legittimità e con il principio sancito dalla sentenza rescindente, secondo cui non potesse valorizzarsi il solo dato della priegressa appartenenza del ricorrente, anche alla luce della mancata dissociazione, dovendosi, al contrario, valorizzare l'aspetto dinamico della relativa condotta che, specificamente individuata, dia ragione della persistente partecipazione, in tal senso essendo insufficiente l'accertata condotta di interposizione fittizia, collocabile in un contesto di chiara riferibilità familiare, non esulante da tale ambito in favore della più vasta consorteria mafiosa;
3.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 12-quinquies I. 356/1992, 7 legge 203/1991, 627, 192, commi 2 e 3, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito, in violazione di quanto affermato dalla sentenza rescindente, omesso di fornire una chiara motivazione circa la sussistenza della finalità di agevolare il clan, ai fini della prova dell'appartenenza da desumere dalla vicenda della fittizia intestazione, peraltro connotata in maniera peculiare, come già in precedenza rappresentato, da ciò emergendo chiaramente l'impossibilità di ogni ulteriore approfondimento della vicenda e l'esito obbligato di un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3 bis Ricorso a firma dell'avv.to OM Barillà 3 bis.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 627, comma 3, 628, 192, commi 2 e 3, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), 603, comma 2, 495, commi 1 e 2, cod. proc. pen., vizio di motivazione, mancata ammissione di prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. b), e), d) cod. proc. pen., ripercorrendo la difesa analoghe considerazioni svolte dal codifensore sui medesimi aspetti, concernenti: la divisione dei proventi della cosca - elemento già posto a base dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, annullata senza rinvio in sede di legittimità e definitivamente smentito dalla sentenza d'appello emessa in data 16/12/2013, nel procedimento a carico di MA TA LI, oltre che ampiamente trattato dal ricorrente nelle sue memorie, del tutto ignorate dalla sentenza impugnata, laddove, tra l'altro, si era evidenziato;
ome l'estorsione in danno di CI NT era stata posta in essere un anno e mezzo prima della 6 scarcerazione del ricorrente a cui, non a caso, non veniva ascritta alcuna condotta, neanche nella ricezione delle somme provento di estorsione, apparendo evidente come, nel colloquio tra PP LI e l'avv.to Minasi, il primo stesse ricostruendo la vicenda in chiave difensiva, dovendo attenersi comunque al dato ipotizzato dagli investigatori, ossia che i destinatari delle somme provento di estorsione fossero i fratelli LI, esclusa MA TA, laddove dal confronto con la conversazione intervenuta tra TE LI ed il FR OM in data 22/05/2007 emerge evidente l'esclusione del ricorrente dalla detta spartizione -; la restituzione dell'imbarcazione rubata - relativamente alla quale la difesa ha ripercorso il materiale probatorio esaminato dalle sentenze e, prima ancora, il compendio indiziario posto a base dell'ordinanza custodiale, anche alla luce delle considerazioni formulate delle memorie difensive presentate dal ricorrente nell'ambito del primo giudizio di rinvio e, quindi, del secondo giudizio di rinvio, da cui risulta come il LI non fosse mai tornato a MI, da Brescia, nel periodo interessato -; la vicenda della intestazione fittizia dei beni - essendo stata effettuata una incongrua sovrapposizione tra l'intestazione fittizia di beni attraverso la AS LLC, vicenda del tutto interna alla famiglia e relativa all'intestazione fittizia dei beni acquistati nel 1996 da NT LI, e le vicende di intestazione fittizia riguardanti la cosca, emerse nel procedimento "Orso", da cui il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza del 26/07/2017, circostanza peraltro valorizzata in sede rescindente;
inoltre, il ricorrente aveva chiesto l'acquisizione di nuove prove decisive a dimostrare l'insussistenza finanche dell'intestazione fittizia di cui al capo B), passata in giudicato, nuove prove che saranno poste a base di una richiesta di revisione, con particolare riferimento alla conversazione intercettata in data 21/05/2007 tra il ricorrente e l'avv.to ZO Minasi;
in ogni caso, il coinvolgimento del LI nelle intestazioni fittizie di cui al capo B) è stato ritenuto insufficiente da ben due sentenze rescindenti a fondare la condanna per la partecipazione associativa, proprio per la dimensione familiare della vicenda relativa all'intestazione fittizia sub B), tant'è che all'udienza del 09/06/2021 la difesa aveva avanzato richiesta di acquisire l'attività integrativa di indagine svolta nel troncone del processo svoltosi con rito ordinario e, in particolare, le trascrizioni delle telefonate del 21/05/2007 tra EL e TE LI, che si trovava presso lo studio dell'avv.to Minasi, nonché del ricorrente con il predetto legale, che gli veniva passato al telefono dalla sorella, da cui emergevano specifiche circostanze, indicate in ricorso, che palesemente escludevano ogni coinvolgimento del ricorrente nella vicenda AS, anche a livello ideativo;
tale acquisizione avrebbe avuto incidenza sia sulla sussistenza della circostanza aggravante ancora sub iudice, sia sulla sussistenza del compendio probatorio rilevante per il ruolo associativo;
peraltro, in riferimento all'immobile in esame, 7 la sentenza è incorsa in un vero e proprio travisamento quanto alla estensione della proprietà ed al suo valore, pari a sette ettari ed euro 240.000,00, e non 70 ettari e 2.400.000,00 euro;
dalla trascrizione della conversazione del 24/07/2007, inoltre, è risultato assente qualsiasi riferimento al nome EL, così come la condotta attribuita al ricorrente, che sarebbe delineata dalla conversazione del 22/05/2007, è anch'essa frutto di travisarnento, trattandosi di condotta ascrivibile a OM LI, come indicato dalla sentenza d'appello del 2014, a pag. 91, e come chiarito dall'avv.to Minasi nell'interrogatorio reso in data 21/12/2011 -; 3 bis.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 7 I. 203/1991, 627, 192, commi 2 e 3, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), 603, comma 2, 495, commi 1 e 2, cod. proc. pen., vizio di motivazione, mancata ammissione di prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. b), e), d) cod. proc. pen., in quanto, dopo una premessa sui principi applicabili al giudizio di rinvio, si evidenzia come la Corte di merito abbia omesso di rinnovare il percorso logico e valutativo gli elementi indizianti, limitandosi a riprodurre, anche graficamente, l'iter logico della sentenza annullata, anche considerato che le vicende relative alla restituzione della barca e della spartizione dei proventi erano già poste a fondamento dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di custodia cautelare del 25/05/2010, tanto è vero che la sentenza rescindente aveva imposto un approfondimento volto alla ricerca di un quid pluris, che consentisse di dismettere la connotazione di ambiguità di tali vicende;
quanto alla intestazione fittizia dei beni, sono intervenute sentenze definitive, sia quanto alla esclusione del ruolo direttivo del LI in riferimento all'associazione cli cui al capo A), sia in riferimento alla assoluzione del ricorrente nel'ambito del procedimento "Orso"; tutto ciò in quanto, non a caso, il giudice del rinvio ha omesso di tener conto dei rilievi difensivi e delle nuove acquisizioni sul piano probatorio, non avendo ammesso le prove nuove (sentenza definitiva di assoluzione nel procedimento "Orso" e prove sopravvenute in riferimento alla vicenda AS) richieste all'udienza del 09/06/2021; ne discende che, come analizzato dalla difesa, la condotta ascritta al ricorrente al capo A) risulta in tutte le sue componenti esclusa oggettivamente dalle precedenti pronunce e da quella oggetto di impugnazione, così come pure la condotta cli cui al capo B); 3 bis.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 110, 81, comma secondo, cod. pen., 12-quinquies I. 356/1992, 7 I. 203/1991, 627, 192, commi 2 e 3, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), 603, comma 2, 495, commi 1 e 2, cod. proc. pen., vizio di motivazione, mancata ammissione di prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. b), e), d) cod. proc. peri., in quanto la sentenza rescindente aveva richiesto uno specifico approfondimento della vicenda AS, allo scopo di verificare se i beni acquisiti da NT LI fossero di esclusiva pertinenza 8 I v della famiglia ovvero se rientrassero in quelli nella disponibilità della cosca;
in tal senso la difesa sottolinea come le precedenti pronunce, ivi inclusa quella di annullamento della condanna dell'avv.to Minasi e di ES Minasi dal reato di intestazione fittizia, emessa in data 11/07/2018 dalla Sezione Prima della Cassazione, avessero indiscutibilmente accertato l'origine ereditaria del bene, acquistato dal padre del ricorrente nel 1996 ed intestato ai coniugi SU - ME, come dimostrato pacificamente dal contenuto dei colloqui intercettati in data 25/10/2007 e 20/11/2007, che evidenziano come i soli soggetti interessati dal trasferimento siano i germani LI e la loro madre;
in tal senso, quindi, è stato del tutto apodittica la motivazione della sentenza impugnata che, in aperta violazione del mandato rescissorio, ha attribuito alla cosca la titolarità del bene, il cui rilievo in ambito unicamente familiare era già stato evidenziato da tutte le sentenze di legittimità citate;
né appare sufficiente la motivazione relativa alla condanna degli altri coimputati per il reato di intestazione fittizia aggravata ai sensi dell'art. 7 I. 203/1991, in quanto la natura soggettiva della detta circostanza avrebbe imposto la specifica valutazione dell'elemento soggettivo, avendo il giudice del rinvio anche sotto tale aspetto, quindi, violato il vincolo della sentenza di annullamento, essendosi limitato a riproporre le stesse argomentazioni del primo giudice sul punto, senza considerare che tale motivazione era fondata sul presupposto, vanificato dalle sentenze di (-21 annullamento, che il LI rivestisse, in ambito associativo e, quindi, anche nella vicenda AS, un ruolo apicale;
infine, la mancata acquisizione degli elementi di prova sopraggiunti, come richiesto all'udienza del 09/06/2021 (risultanze probatorie del procedimento celebrato con rito ordinario, che hanno escluso la partecipazione del ricorrente alla fase decisoria della vicenda AS e sentenza irrevocabile di assoluzione del LI nell'ambito del procedimento "Orso"), integrano altrettante circostanze rivelatrici del mancato rispetto del vincolo di rinvio da parte della Corte territoriale;
3 bis.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 132, 133, 62-bis cod. pen., 125, 192, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., non essendo stata valutata la condotta processuale del ricorrente ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, né l'intensità del dolo ai fini anche della commisurazione della pena, alla luce della portata limitatissima delle manifestazioni del reato, dovendo essere, peraltro, esclusa la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto durante la sottoposizione alla misura di prevenzione, posto che la detta misura era stata revocata ex tunc, con provvedimento allegato al ricorso. 4. In data 06/03/2023 sono stati trasmessi, a mezzo pec, motivi aggiunti a firma dell'avv.to Davide Barillà, con cui si deducono: violazione di legge, in riferimento 9 21- V -- agli artt. 637, comma 3, 192, comma 2, cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., vizio di motivazione, mancata ammissione di priva decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. b), d), e) cod. proc. pen., evidenziando come la sentenza impugnata si fondi su di un quadro indiziario ancor più ridotto rispetto alla pronuncia annullata e ribadendo come la Corte territoriale, in sede di rinvio, si sia sottratta al mandato della sentenza rescindente. In particolare, quanto alla vicenda dell'imbarcazione rubata, si utilizza, per il giudizio di responsabilità, non una condotta certa, ma l'atteggiamento dei familiari del ricorrente, avendo, la Corte territoriale, peraltro, omesso di valutare la trascrizione della conversazione intervenuta nel luglio 2007 tra OM LI e la sorella TE, effettuata nell'ambito del giudizio ordinario celebratosi innanzi alla Corte di Assise di MI ed introdotta nel presente giudizio;
parimenti, è stata omessa la valutazione della trascrizione della conversazione del luglio 2007 tra PP LI ed il figlio NT, da cui emerge come quest'ultimo avesse escluso che lo zio EL fosse a conoscenza della vicenda concernente la restituzione del natante, individuando nell'altro zio, CO, colui il quale era intervenuto per imporre all'autore del furto la restituzione dell'imbarcazione; peraltro, del tutto erroneamente, la Corte di merito, in sede di rinvio, ritiene che la vicenda dell'imbarcazione costituisca un fatto nuovo, avendo già la Corte di cassazione, in sede di annullamento senza rinvio della misura cautelare, evidenziato come il ricorrente non fosse da annoverare tra i soggetti coinvolti nella vicenda. Quanto alla spartizione dei proventi illeciti, anche queste vicende erano state travolte dalla decisione della Cassazione in riferimento al segmento cautelare, essendo intervenuta, nelle more, la sentenza della Corte di Assise di MI, acquisita agli atti del presente processo, con cui sono stati condannati gli autori dell'estorsione, tra cui non figura EL LI, ribadendosi, nel resto, quanto già dedotto con il ricorso principale. In riferimento al sistema di intestazioni fittizie, l'esclusione del ruolo di capo e promotore della cosca, quanto al ricorrente, avrebbe dovuto far rimeditare l'intera vicenda in maniera più approfondita, proprio in considerazione del ruolo ascritto al LI, anche alla luce del'assoluzione dello stesso, con sentenza ormai definitiva, nell'ambito del "processo Orso". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di EL LI è fondato e va, pertanto, accolto. 1.La ricostruzione della vicenda processuale in esame impone di ripercorrere alcuni snodi argomentativi delle precedenti sentenze di legittimità intervenute. Va, anzitutto, ricordata la motivazione della prima sentenza rescindente, emessa della Sezione Quinta di questa Corte, n. 43036 del 08/06/2015, che, in realtà, 10 ripercorreva le motivazioni dell'annullamento senza rinvio della misura cautelare disposta con sentenza dalla Prima Sezione di questa Corte, n. 18342 del 11/02/2011, nell'ambito della stessa vicenda processuale. La citata pronuncia della Quinta Sezione, annullando la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 05/05/2014, circoscriveva gli elementi da valutare in maniera più approfondita in riferimento alla fattispecie di cui capo A) ed in riferimento alla sola circostanza aggravante di cui al capo B), fattispecie la cui condanna è divenuta irrevocabile: "Certamente più significativo è l'indizio rappresentato dalla captazione del colloquio di CA QU, ove questi afferma di aver assistito ad una telefonata dei fratelli LI, in cui si faceva il punto della situazione su varie questioni essenziali;
anche la questione della spartizione dei proventi dell'attività criminosa è certamente significativa, così come la questione della barca rubata. Ma è proprio per questo che il Collegio annulla con rinvio, perché non si può dire del tutto inconsistente il quadro indiziario, essendovi elementi significativi meritevoli di un maggior approfondimento, anche sotto il profilo della loro emergenza probatoria. Alla Corte di rinvio è richiesto non solo un maggiore sforzo motivazionale, ma anche una adeguata valorizzazione dei nuovi elementi (rispetto a quelli presi in esame in sede cautelare), al fine di valutare se il nuovo e più corpcso quadro indiziario sia tale da superare i fondati dubbi espressi dalla prima sezione di questa Corte con l'annullamento senza rinvio del 2011. Ora, non è possibile qui proseguire nell'analisi di ogni singolo indizio, perché ciò finirebbe per portare questa Corte a sconfinare in valutazioni di merito che le sono precluse;
è necessario, unicamente, ribadire che l'impianto motivazionale della sentenza è tale da non superare appieno le censure espresse dalla Cassazione in sede cautelare e da lasciare dubbi in ordine alla sussistenza di un quadro probatorio sufficiente per l'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo. Quanto alla condanna ex articolo 12-quinquies della legge 356/1992, lamenta l'imputato che egli non diede alcun apporto contributivo alla ideazione, programmazione e consumazione del reato. A prescindere dal fatto che si tratta di considerazioni di merito e che, sotto questo profilo, la sentenza risulta adeguatamente motivata (per cui va escluso il sindacato di legittimità), è semplice ribattere che il fatto stesso che il EL sia stato interpellato in merito a tali fatti ne dimostra un qualche suo coinvolgimento. Piuttosto, ciò che non risulta sufficientemente argomentato è il sussistere, nei suoi confronti, dell'aggravante di cui all'articolo 7 della legge 203/91, atteso che, proprio in forza del non (sufficientemente) dimostrato legame associativo ed escluso comunque il ruolo di direzione dell'associazione, l'operazione ben poteva essere preordinata in via esclusiva a tutelare interessi personali. E' proprio sulla natura di tali beni non vi è stato un sufficiente approfondimento. E' ben vero che quando l'associazione ha carattere 11 familiare i beni della cosca tendono a confondersi con quelli personali e viceversa, cosicché il nascondimento di fondi anche personali può indirettamente agevolare l'associazione, procurando una riserva 'nascosta' cui all'occorrenza attingere per le necessità operative dei clan di famiglia. Ma tutte queste considerazioni attengono all'accertamento di elementi di fatto ed alla valutazione di aspetti di merito che, come tali, sono riservati al giudice di merito. Ferma restando, pertanto, la condanna per il reato di cui all'art. 12, adeguatamente motivata, il giudice di rinvio dovrà rivalutare l'eventuale sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7, motivando in modo approfondito sul punto. Tenendo conto, ovviamente, anche delle nuove valutazioni di merito in ordine alla partecipazione associativa, non certo irrilevanti nel giudizio sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 7." Parimenti, vanno ripercorsi i passaggi motivazionali più rilevanti della sentenza di annullamento n. 41111 del 10/01/2018, emessa dalla Sezione Prima di questa Corte: "Viceversa l'impegno argomentativo speso dai giudici del rinvio ha offerto una versione del riferimento al LV di SAEL articolata e dotata di adeguata tenuta logica, tale da resistere alle critiche mosse nei vari ricorsi, ivi incluso quello personale, critiche che, a fronte della dettagliata operazione interpretativa e ricostruttiva su tale versante compiuta dalla Corte di appello, si risolvono nella prospettazione di un'interpretazione delle frasi componenti la conversazione di segno diverso, in sé però inidonea a destrutturare quella fornita dai giudici del rinvio, avente le succitate caratteristiche." Su questo aspetto — pure indicato dalla sentenza rescindente - occorre qui evidenziare come la sentenza impugnata non contenga alcuna argomentazione. In ogni caso, occorre considerare il seguente ulteriore passaggio, con cui la sentenza rescindente aveva individuato specifici aspetti da valutare: "Residuano, per altro verso, all'esito della rinnovata analisi compiuta dalla Corte di appello fatti - nella massima parte pure fondati sul restante tessuto di conversazioni - che, sulla traccia del ricordato arresto rescindente, sono stati chiamati a comporre il mosaico indiziario, rispetto ai quali la critica articolata nei ricorsi non si profila parimenti adeguata allo scopo di infirmarne, in termini di tenuta logica, lo spessore in modo dirimente. Essi afferiscono: all'incontro di EL LI con soggetti considerati come 'nuove leve' della consorteria, pur da riguardarsi ormai nella prospettiva accusatoria residua che vede l'imputato escluso dalla sfera direttiva della cosca;
al contatto diretto promosso dal succitato QU CA per chiedere consiglio a EL LI circa il possibile agguato a cui egli (CA) temeva di poter andare incontro;
ai riferimenti alla ripartizione dei proventi delle attività familiari, intese dai giudici di merito come attività criminose, in quote interpretate come comprensive della posizione dell'imputato, argomento pure tratto dalle indicate conversazioni (una del 22 12 febbraio 2007 e un'altra del 5 agosto 2010) che, anche tenendo conto delle obiezioni di ordine logico svolte negli atti di impugnazione, appaiono indubbiamente suscettibili di approfondimento e valorizzazione;
alla vicenda della restituzione della barca rubata da OM NA, vicenda - oggetto della conversazione del 24 luglio 2007 fra TE e OM LI - di cui i giudici del rinvio, facendosi carico anche di analizzare le obiezioni di merito mosse dalla difesa, hanno sostenuto con argomenti congrui e dotati di spessore la lettura in chiave associativa;
il sistema studiato di intestazioni fittizie relativo alla gestione del patrimonio familiare." In realtà, la sentenza impugnata si è occupata solo degli ultimi tre aspetti indicati dalla sentenza rescindente, omettendo del tutto di considerare sia l'incontro con le "nuove leve" che la vicenda coinvolgente il CA, pur avendoli indicati tra i profili da valutare. Anche volendo prescindere da tali lacune argomentative, ciò che occorre soprattutto rimarcare, dal punto di vista metodologico, è che in caso di annullamento per vizio di motivazione, pacificamente il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo e completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, non potendo, ovviamente, ripercorrere il percorso logico-motivazionale già censurato;
inoltre, in caso di annullamento per vizio di motivazione, qualora, come nel caso in esame, la sentenza rescindente abbia indicato dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non può certamente considerarsi limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo, al contrario, tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione, sempre nel contesto della completa valutazione dell'intero compendio probatorio, nei termini in precedenza indicati, senza essere in alcun modo vincolato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, fermo restando il limite dell'avvenuta formazione progressiva del giudicato (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, PMR c. Tamburrino Nicola, Rv. 280660; Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 04/03/2020, Le Voci Davide, Rv. 278629; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 3, n. :34794 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc. F. e altri, Rv. 271345). Nel caso in esame l'unico capo su cui si è formato il giudicato è quello concernente l'affermazione di penale responsabilità di EL LI per il reato sub B), laddove, sia in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, contestata in relazione all'intestazione fittizia, che in relazione alla 13 condotta associativa di cui al capo A), la valutazione del giudice del rinvio avrebbe dovuto essere completa ed avrebbe dovuto investire l'intero materiale probatorio, di cui gli aspetti indicati dalla sentenza rescindente costituiscono semplici tasselli argomentativi, non potendo essere, evidentemente, qualificati come punti della decisione. Ne consegue che un primo, evidente limite motivazionale della sentenza impugnata discende dall'aver fornito un tessuto argomentativo limitato solo ad alcuni aspetti del complesso probatorio (specificamente tre, peraltro neanche tutti quelli indicati dalla sentenza rescindente, come visto), come se tali profili costituissero altrettanti punti della sentenza;
il che non è, posto che, al contrario, come appare evidente dal complesso argornentativo illustrato, anche alla luce delle sentenze rescindenti, si tratta unicamente di singoli elementi probatori che avrebbero dovuto essere ricompresi in una motivazione più articolata, che tenesse in debito conto anche gli elementi probatori sopravvenuti. In tal senso, infatti, non si comprende per quale ragione - come evidenziato nei motivi aggiunti - sia stata rigettata la richiesta di acquisire la documentazione indicata dalla difesa all'udienza del 09/6/2022, ad eccezione degli estratti delle sentenze. In particolare, non si comprendono le ragioni del rigetto dell'acquisizione della trascrizione delle conversazioni del 12/07/2007 e del 24/07/2007, in riferimento alla vicenda dell'imbarcazione sottratta dal NA, trascrizioni effettuate nell'ambito del separato procedimento penale a carico di RB AR + 46, innanzi alla Corte di Assise di MI. Tali trascrizioni sono state allegate al ricorso per il principio di autosufficienza e, evidentemente, questa Corte non può valutarne il contenuto, potendo, tuttavia, apprezzarne l'inerenza ai fatti per cui è processo e, quindi, la loro astratta rilevanza nel contesto probatorio. Fermo restando che solo il giudice del rinvio potrà operare un concreto approfondimento circa l'incidenza sul compendio probatorio di tali trascrizioni, nondimeno, essendo esse pacificamente riferibili alla vicenda processuale in esame, del tutto illogico appare il diniego„ da parte della Corte di merito, alla loro acquisizione;
e ciò, come detto, a prescindere sia dalla loro specifica valenza probatoria sia dalla loro eventuale rilevanza, a favore o a carico dell'imputato, aspetti che pertengono unicamente all'ambito valutativo del giudice di merito. Su tale aspetto, quindi, la sentenza impugnata non appare in linea con i descritti principi fondanti il giudizio di rinvio. Parimenti, la sentenza impugnata risulta riprodurre, anche graficamente, il percorso argomentativo della sentenza annullata - come evidenziato dalla difesa, che ha anche indicato le pagine della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, emessa in data 01/03/2016 ed annullata dalla Sezione Prima di questa Corte con la sentenza n. 41111 del 10/01/2018, pedissequamente riprodotte 14 dalla Corte di merito con la sentenza oggetto di impugnazione -, il che dimostra un approccio non adeguatamente rispettoso del vincolo di rinvio. In sostanza, laddove la pronuncia rescindente aveva richiesto un ulteriore sforzo critico-ricostruttivo, che desse compiutamente ragione della valutazione del complesso probatorio - eventualmente arricchito dalle ulteriori, pertinenti acquisizioni - alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, prescindendo dal pregresso ruolo associativo del LI e limitando l'analisi ai fatti come circoscritti dal capo di imputazione, la sentenza impugnata ha esaurito la sua analisi, limitandola a tre specifiche circostanze - erroneamente considerate alla stregua di punti della sentenza, piuttosto che di elementi di prova -, prescindendo dalla considerazione degli altri aspetti emersi dall'istruttoria dibattimentale, ivi inclusi quelli già favorevolmente valutati nei confronti dell'imputato e quelli di cui era stata chiesta l'acquisizione. In sostanza, l'errore metodologico posto in essere dalla Corte di merito sembra ispirato ad una logica che non tenga in debita considerazione anche gli elementi positivamente valutabili in favore del LI, che - inseriti in un più ampio contesto ricostruttivo - senza alcun dubbio concorrono alla formazione del convincimento del giudice di merito, non potendosi certamente - nella sequenza dei giudizi di rinvio - procedere secondo un metodo che tenda unicamente a restringere il campo valutativo agli elementi astrattamente a carico dell'imputato. Come già detto, infatti, ogni "incursione", da parte del giudice di legittimità, nel merito della vicenda processuale, non può e non deve condizionare il giudice del rinvio, dovendosi inquadrare, come possibile sconfinamento nel merito, da parte della Corte di cassazione, anche la specifica individuazione di singoli aspetti probatori a cui il giudice del rinvio dovrebbe - erroneamente - limitare la propria valutazione in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, non svolgendo, tali valutazioni da parte del giudice di legittimità, alcun ruolo decisivo per il giudice del rinvio, al di là di quello di semplici spunti (tra le altre, Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, NO e altri, Rv. 264861; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). Pertanto, solo la comparativa analisi di tutti gli aspetti emersi all'esito delle acquisizioni probatorie - ivi incluse quelle già valutate come neutre e non rilevanti in senso accusatorio, nonché quelle favorevoli all'imputato - potrà condurre il giudice del rinvio ad una analisi non parcellizzata del materiale processuale, adeguandosi al vincolo individuato dalla sentenza rescindente, nell'ambito della cornice ermeneutica, delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, sul tema del compito di complessiva rimeditazione del materiale probatorio affidato al giudizio di rinvio. 15 Per tali ragioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla vicenda di cui al capo A) di imputazione. 2. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, di cui all'art. 7 I. 203/1991, contestata in relazione alla fittizia intestazione di cui al capo B), condotta per la quale la condanna è divenuta irrevocabile, va ricordato come tale aggravante, secondo l'approdo ermeneutico del massimo consesso nomofilattico di questa Corte (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/03/2020, Chioccini Paolo, Rv. 278734) ha natura soggettiva, in quanto inerente ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Nella motivazione della citata sentenza, le Sezioni Unite hanno ricordato, che "Trattandosi invero di un'aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una condotta, ove finalizzata all'agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso una mera valutazione autonoma dell'agente, che non impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo." La ricostruzione dell'aggravante, inerente ai motivi a delinquere, come chiarito dalle Sezioni Unite, implica anche la consliderazione che il motivo a delinquere non è mai esclusivo, poiché plurimi possono essere gli stimoli all'azione: "Costituisce dato di comune esperienza che possano sussistere plurimi motivi che determinano all'azione che, ove accertati, non depote,riziano la funzione intenzionale della condotta richiesta dalla norma specifica (per un'applicazione in tal senso cfr. Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, Di Mauro, Rv. 217032; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachint Rv. 203770). E' quindi possibile la presenza di una pluralità di motivi, mentre essenziale alla configurazione del dolo intenzionale è la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma (in fattispecie analoghe v. Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390; Sez. 6, n. 14038 del 02/10/2014, dep. 2015, De Felicis, Rv. 262950; Sez. 3, n. 13735 del 26/02/2013, Fabrizio, Rv. 254856; Sez. 6, n. 7384 del 19/12/2011, dep. 2012, Porcari, Rv. 252498)". Quel che rileva, in riferimento alla circostanza aggravante in esame, quindi, è che tra i motivi sussistano elementi che consentano di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma incriminatrice;
inoltre, "il dato si rivela anche concettualmente del tutto compatibile con il sistema, posto che il particolare atteggiamento psicologico è richiesto per la configurazione del solo elemento accidentale che, ove riscontrabile, si salda con quelli del reato a cui è applicabile 16 per definire una autonoma fattispecie, che accede alla diversa disciplina nascente dalla fusione delle due previsioni." Ancora, le Sezioni Unite hanno richiamato le linee ermeneutiche applicate per l'aggravante della finalità di terrorismo, "in relazione alla quale si è univocamente sostenuto che l'intenzione dell'agente deve assumere una connotazione oggettiva, esplicitando gli effetti della condotta, tipizzati dalla previsione normativa di cui all'art. 270-sexies cod. pen. Si é osservato al riguardo che la norma, pur descrivendo una finalità, comprende anche elementi di carattere obiettivo, «quali misuratori della specifica offensività, e quali garanzie di un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell'intenzione e del tipo d'autore» (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260077)." Quanto alla estensione dell'aggravante ai concorrenti nel reato, la sentenza - dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa ed interpretativa delle disposizioni di cui agli artt. 59 o 118 cod. pen., come ridisegnate dalla novella contenuta nella legge 7 febbraio 1990 n. 19, che non ha modificato, invece, l'art. 70 cod. pen., che classifica le circostanze a seconda della loro natura soggettiva od oggettiva - afferma che "Il discnmine, ai fini della possibilità di estensione delle circostanze, non sembra riguardare la natura, oggettiva o soggettiva della circostanza, secondo la classificazione contenuta nel codice, ma piuttosto la possibilità di estrinsecazione della circostanza all'esterno, cosicché rimane esclusa dall'attribuzione al compartecipe qualsiasi elemento, di aggravamento o di attenuazione della fattispecie, confinato all'intento dell'agente che, proprio in quanto tale, non può subire estensione ai concorrenti, perché da questi non necessariamente conoscibile. In conseguenza, qualora si rinvengano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l'intento dell'agente sia stato riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione, non vi è ragione per escludere l'estensione della sua applicazione, posto che lo specifico motivo a delinquere viene in tal modo reso oggettivo, sulla base degli specifici elementi rivelatori che, per quanto detto, devono accompagnarne la configurazione, per assicurare il rispetto del principio di offensività." Tanto sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ad esempio in tema di premeditazione, nonché dell'aggravante dei motivi abietti e futili e di quella del nesso teleologico, tutte figure di aggravanti che riguardano altri motivi a delinquere o l'intensità del dolo: "In definitiva, là dove l'elemento interno proprio di uno degli autori sia stato conosciuto anche dal concorrente che non condivida tale fine, quest'ultimo viene a far parte della rappresentazione ed è quindi oggetto del suo dolo diretto ove il concorrente garantisce la sua collaborazione nella consapevolezza della condizione inerente il compartecipe." (nel solco di tale decisione: Sez. 2, n. 53142 del 18/10/20:18, PMT c. Inzerillo 17 TE, Rv. 274685; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere Pietro, Rv. 274615; Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante e altri, Rv. 270590, che ha specificato come l'aggravante richieda, per la sua configurazione, il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del capomafia con quelli dell'organizzazione.) Tutto ciò considerato, la sentenza impugnata, sul punto, si è limitata ad affermare che per i fratelli di EL LI, coimputati nel reato di cui al capo B), l'aggravante in esame è già stata riconosciuta, il che costituisce "prova diretta del coinvolgimento e, dunque, della perdurante partecipazione di LI EL al consorzio illecito costituito dalla cosca LI", in quanto il reato in esame, come aggravato in riferimento ai fratelli coimputati, è dimostrativo "per l'oggetto e le sue stesse modalità attributive, di una sostanziale compenetrazione tra lo stesso e le dinamiche associative su base eminentemente familiare."; quindi la sentenza impugnata ha descritto le modalità dell'operazione, sottolineando come EL LI avesse seguito tutti i dettagli dell'intestazione fittizia, essendo egli in continuo contatto con l'avvocato Minasi, regista dell'operazione. Tale descrizione della vicenda, evidentemente, non può che avere un rilievo descrittivo, a parere del Collegio, posto che la condanna del ricorrente per il reato di intestazione fittizia risulta già definitiva, ma nulla indica circa la sussistenza della contestata aggravante, profilo diverso dal ruolo svolto dal predetto nel contesto dell'operazione stessa e coperto dal giudicato. Quanto alla circostanza aggravante, la Corte territoriale ha svolto un'analitica dissertazione della natura della circostanza stessa, ripercorrendo il contenuto della pronuncia delle Sezioni Unite sul tema, ed affermando, quindi, che nel caso di specie "premesso che i correi dell'imputato (cioè i germani LI TE e OM) hanno già riportato condanna per il reato di cui al capo B) per come aggravato dalla finalità agevolativa mafiosa, deve comunque ed intanto prendersi atto che tale finalità agevolativa certamente accompagnava l'operazione di intestazione fittizia posta in essere dagli imputati. Una finalità che se, in ipotesi, non era già propria anche di LI EL, sicuramente animava l'agere dei correi (e stretti congiunti) ed era conosciuta dai LI stesso alla luce sia dell'entità del patrimonio occultato che delle stesse modalità esecutive della condotta." In sintesi, quindi, ripercorrendo la motivazione fornita dalla Corte di merito, la dimostrazione della sussistenza della detta circostanza aggravante da parte del 18 ricorrente - che, secondo la Corte di merito, più che agire conoscendo il fine agevolativo dei fratelli, aveva egli stesso perseguito il predetto scopo integrante l'aggravante - si fonda sul ruolo di protagonista da lui svolto nella vicenda (essendo egli a contatto dirette e costante con l'avvocato Minasi, avendo egli espresso rammarico per non aver trovato prima la soluzione, essendo egli preoccupato, dopo l'arresto dei fratelli, che l'operazione avrebbe potuto essere scoperta, cercando una soluzione definitiva che avrebbe potuto essere quella della vendita a terzi dei beni, in modo da limitare le perdite), sui valore dei beni (terreni pari a circa sette ettari, coltivati ad uliveto, produttivi di un reddito ed astrattamente utilizzabili, in funzione della loro collocazione, non solo per fini agricoli, con conseguente incremento del loro valore) e, in ultima analisi, anche sulla intervenuta condanna dei fratelli per la medesima fattispecie, come aggravata. A fronte di tale incedere motivazionale, appare evidente come la sentenza abbia eluso il vincolo fissato dalla pronuncia rescindente, la quale aveva evidenziato come la sussistenza della circostanza aggravante non potesse essere semplicemente desunta dalla ritenuta persistente appartenenza del LI all'associazione mafiosa ed al ruolo a lui attribuito di salvaguardia della gestione patrimoniale, da ascriversi, nella dialettica associativa, proprio alle competenze tecniche di EL LI, come emerse anche dall'ordinanza custodiale che aveva raggiunto l'imputato nel procedimento "Orso", imputazione da cui, tuttavia, egli era stato successivamente assolto, con sentenza irrevocabile, secondo quanto dedotto dalla difesa. In realtà, la sentenza impugnata si è limitata a ricordare che i terreni oggetto dell'imputazione erano stati acquistati solo formalmente, nel 1996, dai coniugi PP SU e IA ME, e che nel 2007 TE 'LI aveva avuto notizia che tali intestatari fittizi si stavano impossessando del contributo comunitario per le colture praticate sui terreni, essendo ella riuscita a farsi restituire dai predetti una parte di tali somme, avendo informato il FR OM, detenuto, della necessità di trovare una soluzione, cosa poi avvenuta allorquando l'avvocato Minasi aveva suggerito di intestare i beni ad una società estera, vicenda che aveva condotto alla creazione della AS LLC, società avente sede in Delaware, USA, operazione a cui aveva partecipato EL LI, come in precedenza descritto. Intanto, la sentenza impugnata non ha dato alcun conto della provenienza di tali beni, posto che l'intestazione fittizia originaria risale al 1996 e la condotta ascritta al ricorrente riguarda l'anno 2007; in tale contesto, quindi, la sussistenza o meno della circostanza aggravante non può non passare attraverso un'accurata analisi non solo della provenienza dei beni, ma della loro inerenza alla compagine 19 associativa e non al solo nucleo familiare del ricorrente;
il tutto nell'ottica dell'elemento soggettivo richiesto dalla circostanza aggravante di cui si discute. Proprio la connotazione familiare della compagine associativa, infatti, avrebbe reso necessario uno specifico approfondimento della dimensione non solo familiare in cui l'intestazione fittizia del 2007 si collocava, non essendo sufficiente, in tal senso, l'interesse dimostrato dal ricorrente a risolvere il problema, posto che tale interesse ben avrebbe potuto collocarsi in un contesto unicamente familiare, la rilevanza della vicenda dal punto di vista economico non essendo automaticamente dimostrativa di una collocazione della stessa in ambito (anche) associativo. Proprio la possibilità della presenza di una pluralità di motivi, come indicato dalle Sezioni Unite, ben rende possibile la compresenza di finalità di diverso ordine, alcune rilevanti sul piano economico puramente familiare, ed altre rilevanti sul pano della specifica finalità di agevolare il consesso criminoso;
in tal senso la Corte di merito avrebbe dovuto anzitutto distinguere tra tali, eventualmente compresenti finalità di diversa natura, la cui coincidenza appare evidentemente plausibile proprio in base alla struttura familistica della consorteria. In tal senso il solo riferimento al contesto di 'ndrangheta non appare sufficiente, posto che l'interazione tra la condotta individuale ed il contesto deve connotare il momento rappresentativo e quello volitivo nella determinazione dell'agente, a cui si può accompagnare un ulteriore momento rappresentativo-volitivo, collocabile in un contesto diverso, di tipo esclusivamente familiare e parimenti incidente nella determinazione dell'agente. Anche sotto tale aspetto, quindi, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria che, nella piena libertà valutativa del compendio probatorio, dovrà individuare specifici elementi - quali, ad esempio, la provenienza dei beni, la gestione degli stessi, l'impiego dei profitti da essi derivanti - che consentano di dare sostanza specifica alla finalità agevolativa del consesso criminoso, indipendentemente da ogni rilevanza della vicenda in funzione di interessi economici di tipo puramente familiare, non potendosi esaurire la prova della sussistenza della contestata circostanza aggravante nella prova del reato di interposizione fittizia e del ruolo in esso rivestito dal ricorrente. La sentenza impugnata va, quindi, complessivamente annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria. 20
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 22/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente