Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 2
Per riformare "in peius" una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato, il giudice di appello è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - a rinnovare l'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che, per quanto riguarda le altre fonti dichiarative, l'insussistenza dell'obbligo di rinnovazione deriva proprio dalla scelta dell'imputato di definire il giudizio nelle forme del rito abbreviato, il quale comporta l'opzione per un processo basato - già in primo grado - su principi diversi da quelli di oralità e immediatezza).
Il dolo intenzionale del delitto di abuso d'ufficio non è escluso dalla mera compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, essendo necessario, per ritenere insussistente l'elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse costituisca il fine primario dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna di due funzionari del competente ufficio comunale che avevano proceduto alla sistematica assegnazione di alloggi popolari a soggetti non aventi diritto, attraverso palesi violazioni dell'ordine di graduatoria, e che avevano giustificato il loro agire adducendo l'esigenza di provvedere con celerità al fine di contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive).
Commentari • 3
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SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
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Nella sentenza n. 35799 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 23 giugno 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente se e quando vi sia l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale nel caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria emessa in sede giudizio abbreviato condizionato. Nel caso di specie, la difesa, con motivi aggiunti, aveva addotto, nel ricorso proposto in sede di legittimità, «violazione di legge avuto riguardo all'art. 6 CEDU per avere la Corte riformato la decisione assolutoria resa in primo grado muovendo dalla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni del teste C. rese nel corso del giudizio senza procedere alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2014, n. 14038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14038 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/10/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - N. 1507
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 33996/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
De IS RB, nato a [...] il [...];
DA DE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 14/12/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Dott. LEO Guglielmo;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il EN della parte civile "Roma Capitale", avv. Pasquali Giorgio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i Difensori dei ricorrenti, avv. Di Noto Giuseppe per De IS e avv. Krogh Massimo per DA, che si sono associati alla richiesta del Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Roma, in data 14/12/2012, con la quale è stata riformata la sentenza di proscioglimento deliberata dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, l'11/05/2010, nei confronti di De IS RB e DA DE.
I due imputati, nelle rispettive qualità di dipendente e dirigente dell'Ufficio politiche abitative del Comune di Roma, erano stati perseguiti per numerosi reati di abuso di ufficio, relativi a provvedimenti di assegnazione di alloggi popolari: secondo la contestazione, negli anni di riferimento, detti provvedimenti non venivano adottati seguendo l'ordine della graduatoria degli aventi diritto, ma in favore di persone che, pure inserite nelle graduatorie medesime, occupavano posizioni anche molto remote, con la conseguenza che dette persone venivano indebitamente favorite, in violazione di specifiche norme regolamentari, e che venivano corrispondentemente danneggiati i soggetti che avrebbero avuto diritto ad una assegnazione prioritaria.
Il Giudice del rito abbreviato aveva prosciolto gli accusati per difetto di prova del dolo intenzionale necessario all'integrazione della fattispecie, pur riconoscendo che vi era stata la sistematica violazione di norme cogenti, ed anzi proprio in ragione del carattere sistemico di detta violazione: in mancanza della dimostrazione di relazioni privilegiate tra i funzionari e ciascuno delle centinaia di soggetti favoriti, non avrebbe potuto essere affermata la volontà di avvantaggiare alcuno tra essi.
La sentenza è stata appellata dal Pubblico ministero, e, come anticipato, riformata dalla Corte territoriale, che ha dichiarato estinti per prescrizione i reati commessi fino al 13/06/2005, condannando gli imputati per i fatti più recenti.
2. Dopo avere indicato in dettaglio le norme regolamentari violate dai provvedimenti in contestazione, la Corte territoriale ha citato numerosi esempi significativi della ritenuta arbitrarietà nella gestione delle procedure: case assegnate a soggetti posti in graduatoria in posizioni remotissime (anche oltre il numero 20.000) e attese a volte molto brevi nonostante tempi dilatati fino a cinque o sei anni per altri richiedenti. In tale situazione sarebbe stato violato anche il precetto di imparzialità della Pubblica amministrazione, che la giurisprudenza considera ormai comunemente quale "legge", in prospettiva di applicazione dell'art. 323 c.p.. 2.1. È illustrata, nel provvedimento impugnato, la difesa sostanzialmente proposta dagli imputati: l'assegnazione degli alloggi era urgente, al fine di prevenire occupazioni abusive, e spesso le persone in precedente posizione di graduatoria non venivano reperite o rifiutavano la specifica proposta, di talché si provvedeva urgentemente ad assegnazioni non corrispondenti alla successione formale degli aventi diritto, mediante semplice interlocuzione telefonica. DA, inoltre, ha evidenziato come reggesse ad interim l'Ufficio, e si limitasse a sottoscrivere i provvedimenti predisposti da altri.
La Corte ha escluso l'attendibilità del primo assunto. Dei pretesi sondaggi telefonici non vi sarebbe traccia documentale, e d'altra parte sarebbe incredibile che non venisse ottenuta alcuna disponibilità tra le persone poste ai primi livelli della graduatoria, e perciò certamente tra le più bisognose degli alloggi. D'altra parte gli imputati non avrebbero mai indicato quale criterio alternativo guidasse l'interlocuzione tra gli oltre ventimila iscritti nella citata graduatoria.
Anche l'assunto di DA sarebbe irricevibile, dato il carattere sistematico e strutturale del sistema seguito nell'Ufficio da lui diretto.
Le indagini difensive, d'altro canto, avrebbero implicato la conferma che talvolta gli interpellati rifiutavano l'assegnazione, ma non dimostrato quali criteri venissero seguiti per la scelta alternativa.
2.2. In punto di elemento soggettivo del reato, dopo aver ricordato che l'eventuale concomitanza di finalità pubblicistiche non vale di per sè ad escludere l'integrazione del dolo tipico della fattispecie contestata, la Corte territoriale ha negato l'attendibilità della giustificazione offerta dagli imputati per il proprio agire: la rapidità dell'assegnazione sarebbe stata comunque meglio assicurata dal rispetto delle graduatorie. D'altro canto, la violazione delle norme pertinenti sarebbe stata sistematica ed in molti casi macroscopica, senza che mai fosse fornita alcuna giustificazione per la deroga.
L'argomento dell'assenza di prove circa specifiche ragioni di favoritismo nei singoli casi è stato disatteso: proprio la generalizzata e perdurante assenza di indicazioni sui criteri seguiti renderebbe logica l'ipotesi "che dietro ad ogni designazione illegittima vi sia stata la "segnalazione" del relativo nominativo".
3. Ricorrono anzitutto i Difensori del DA, indicando diversi motivi di censura, anche attraverso la recente presentazione di "motivi nuovi", e sollecitando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
3.1. Vengono dedotti vizi di motivazione, anche sotto lo specifico profilo della omessa confutazione degli argomenti a sostegno della pronuncia assolutoria riformata, nonché violazioni degli artt. 323 e 42 c.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Il Giudice di prime cure aveva escluso la sufficienza della prova che un obiettivo di specifico favoritismo si affiancasse, nell'azione degli imputati, al dominante finalismo pubblicistico. La Corte territoriale avrebbe ribaltato apoditticamente tale giudizio, trascurando che, per la prova del dolo, non sarebbe sufficiente neppure la consapevolezza della "doppia ingiustizia" del fatto, quando lo stesso sia commesso, appunto, nel preminente interesse della collettività. Si sarebbe confuso il profilo soggettivo con quello oggettivo del reato. Sarebbe indimostrato, d'altra parte, che il rispetto della graduatoria avrebbe potuto garantire le esigenze di celerità meglio di quanto non abbiano fatto gli imputati. La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria poiché negherebbe il fondamento delle prospettazioni difensive pur citando le testimonianze che, invece, le confermerebbero.
Per altro verso, la Corte territoriale non avrebbe assicurato quella "motivazione rafforzata" che la recente giurisprudenza di legittimità ha delineato quale percorso necessario del giudice di appello che intenda rovesciare una pronuncia assolutoria. Gli elementi valutati in primo grado -carattere generalizzato delle violazioni e assenza di prove di relazioni particolari tra funzionari e singoli assegnatari - sarebbero stati svalutati in un contesto di mera difformità nell'interpretazione del fatto.
Infine, nella sentenza impugnata non vi sarebbe traccia di confutazione degli argomenti difensivi illustrati in una memoria depositata dopo l'interposizione dell'appello ad opera del Pubblico ministero.
3.2. Con i "motivi nuovi" cui sopra si è fatto cenno, i ricorrenti confermano, in realtà, censure già proposte con il ricorso, aggiungendo la citazione di precedenti giurisprudenziali concernenti la struttura motivazionale della sentenza di condanna deliberata in riforma di una decisione assolutoria.
La Corte territoriale si sarebbe limitata ad una mera diversa valutazione del materiale probatorio già apprezzato dal primo Giudice, senza nuove acquisizioni, sebbene le stesse fossero compatibili con il rito abbreviato. È citata, in particolare, la nota sentenza della Corte edu nel caso AN v. Moldavia, al fine di sostenere che i Giudici di appello avrebbero dovuto riesaminare i testimoni, prima di una eventuale riforma della sentenza assolutoria, ancorché nel primo giudizio si fossero apprezzate deposizioni assunte in fase di indagini preliminari. Sarebbe mancato un confronto puntuale con la sentenza riformata.
La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente anche riguardo al requisito cosiddetto della doppia ingiustizia, posto che gli alloggi venivano comunque assegnati ad aventi diritto, ed ai suoi riflessi sul piano soggettivo. Il dolo sarebbe stato ritenuto senza indicazione degli elementi sintomatici correntemente utilizzati allo scopo, tra i quali principalmente l'esistenza di un rapporto particolare tra funzionario e soggetto favorito, e trascurando che il finalismo indebito avrebbe dovuto dimostrarsi prevalente su quello di assicurazione dell'interesse pubblico.
4. Ricorre anche il EN di De IS, sollecitando l'annullamento della sentenza impugnata (in primo luogo senza rinvio) perché la stessa sarebbe invalida per vizi della motivazione e da violazione dell'art. 323 c.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
Nel caso di specie sarebbe emersa la finalità della condotta in contestazione, volta a fronteggiare l'emergenza abitativa di famiglie bisognose. L'affermazione che allo scopo sarebbe stato utile seguire l'ordine della graduatoria sarebbe smentita dai soggetti sentiti in ambito di indagine difensiva, i quali avrebbero chiarito che spesso le persone ai primi posti rifiutavano gli alloggi, perché mal ridotti o comunque non graditi, e che dunque il funzionario "di fronte al costante e prevedibile rifiuto di costoro, provvedeva immediatamente a contattare telefonicamente gli altri assegnatari fino a quando non otteneva una risposta positiva".
La Corte territoriale, pur enunciandoli in astratto, non avrebbe fatto corretta applicazione degli usuali criteri di identificazione del dolo punibile, esprimendo in proposito, anche a livello testuale, una mera ipotesi. Ciò anche in violazione della regola di specifica confutazione degli argomenti della sentenza assolutoria riformata, con mero ed ingiustificato ribaltamento della ricostruzione del fatto operata dal Giudice di prime cure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono proposti sulla base di motivi infondati, e devono conseguentemente essere respinti. Dalla decisione di rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, gli interessati dovranno anche provvedere alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile "Roma Capitale" per questa fase del giudizio, che la Corte, vista la domanda della parte, e valutato ogni profilo pertinente del caso concreto, stima di liquidare nella somma complessiva di Euro 2.450,00, cui dovranno essere aggiunte la quota proporzionale prevista dalla legge per le spese generali ed anche le somme dovute a titolo di imposizione indiretta e di contribuzione previdenziale per gli avvocati.
2. Riguardo ai fatti di abuso in contestazione, non senza marcate discontinuità, sono state negate dalla Difesa, lungo il corso del giudizio, tanto l'integrazione sul piano oggettivo che la rilevanza in termini soggettivi.
L'attenzione, per altro, è prevalentemente accentrata sulla questione del dolo. Il Giudice di prima istanza aveva infatti adottato la propria deliberazione assolutoria in base all'assunto che difettasse la prova piena d'una intenzione di indebito favore per gli assegnatari degli alloggi. Alla Corte territoriale è sostanzialmente bastato ribaltare tale giudizio, che riguarda appunto un profilo del fatto, per giungere alla propria decisione di condanna. Ora, i ricorrenti censurano la decisione seguendo due logiche fondamentali, l'una delle quali palesemente inconciliabile con il giudizio di legittimità. È ovvio infatti che non può essere chiesto a questa Corte di ribaltare la ricostruzione del Giudice di merito in ordine all'andamento storico del fatto contestato, potendosi unicamente dedurre ipotetiche manchevolezze o pretese cadute di razionalità del discorso giustificativo. Vizi che nella specie, come anche più avanti sarà detto, non ricorrono in alcun modo.
È invece ammissibile, ma infondata, la censura di carattere metodologico che i ricorrenti hanno mosso alla sentenza della Corte territoriale, la quale avrebbe ribaltato una pronuncia assolutoria fuori dei casi e senza assolvere agli obblighi motivazionali cui si riferisce la più recente giurisprudenza sul tema.
3. La censura è palesemente infondata, come anticipato, nella parte in cui lamenta che il difforme verdetto sarebbe intervenuto in assenza di modificazioni del quadro cognitivo, e cioè in base agli stessi elementi di prova già apprezzati dal Giudice dell'udienza preliminare.
Nè la Corte europea dei diritti dell'uomo (con l'ormai citatissima sentenza AN v. Moldavia o altre), ne' la giurisprudenza di questa Corte, hanno mai configurato un divieto implicito di reformatio in peius in mancanza di rinnovazione dell'istruttoria, men che meno per i casi nei quali, come nella specie, si procede mediante rito abbreviato.
L'appello del pubblico ministero - finché resterà consentito - legittimamente può mirare alla correzione di un erroneo giudizio di fatto, che resta tale anche se maturato a fronte di una base cognitiva completa già nel momento della relativa deliberazione. Nella logica praticata dai ricorrenti, e per vero non isolatamente, si giungerebbe (in estremo) a negare la suscettibilità di correzione di plateali errori di percezione delle fonti già acquisite. Ne uscirebbe snaturata la logica stessa dell'appello, che non è tanto l'occasione per un approfondimento istruttorio (il quale anzi dovrebbe costituire l'eccezione), ma la sede appunto per una nuova e ponderata valutazione delle implicazioni di fatto e di diritto desumibili dal materiale cognitivo, favorita dall'impianto motivazionale della sentenza e dagli argomenti in contrario spesi dall'appellante.
La giurisprudenza sovranazionale, evocata anche nell'odierno ricorso, attiene a tutt'altra problematica, e cioè, sostanzialmente, alla oralità del processo ed alla cosiddetta "continuità" del giudice. In particolare, e com'è noto, si è affermato che il giudice di seconda istanza tendenzialmente non può svalutare o apprezzare una fonte dichiarativa, con esiti decisivi per il processo, in senso contrario a quanto avvenuto ad opera del primo giudice, avanti al quale la prova dichiarativa sia stata raccolta, senza procedere ad una nuova e diretta assunzione della prova medesima. Occorre dunque, perché si attivi la preclusione invocata dai ricorrenti, che la reformatio venga a dipendere in modo decisivo dal diverso apprezzamento della prova orale altrove raccolta. Occorre, soprattutto, che venga sovrapposta una valutazione maturata attraverso la mera lettura di un verbale ad un'altra formulata in esito alla diretta percezione della testimonianza. Ne consegue tra l'altro, e per essere sintetici, che la regola "AN v. Moldavia" non trova spazio nei procedimenti celebrati mediante rito abbreviato, per l'ovvia ragione che anche il giudice della decisione riformata ha normalmente valutato la fonte dichiarativa solo attraverso la lettura di un verbale da altri formato (Sez. 3^, Sentenza n. 45456 del 30/09/2014, rv. Rv. 260868; Sez. 2^, Sentenza n. 32655 del 15/07/2014, rv. 261851; Sez. 2^, Sentenza n. 40254 del 12/06/2014, rv. 260442, ove si eccettua, coerentemente, il solo caso in cui i testi siano stati sentiti dal giudice del rito speciale a titolo di integrazione probatoria).
A maggior ragione, e qualunque sia il rito adottato, la regola della rinnovazione non opera quando il giudice dell'appello corregga il giudizio in fatto attraverso un diverso apprezzamento di prove documentali (di recente, Sez. 2^, Sentenza n. 677 del 10/10/2014, rv. 261556).
Il caso di specie è lontano dalla situazione evocata sotto ogni profilo. Si è proceduto mediante rito abbreviato, e le prove dichiarative non sono state assunte dal primo Giudice, risultando anzi, in buona misura, frutto di investigazioni difensive condotte presso persone appartenenti alla stessa amministrazione per la quale operavano, in regime di plateale illegalità, gli odierni imputati. D'altra parte le decisioni giudiziali, quella assolutoria prima e quella di condanna dopo, non si fondano affatto su di un diverso apprezzamento della attendibilità delle prove dichiarative in questione. Non si è stimata "liberatoria" in primo grado la circostanza che, in caso di sopravvenuta disponibilità di alloggi di risulta, vi fossero ragioni di urgenza nella nuova assegnazione, e che capitava con asserita frequenza che gli assegnatari "naturali" rifiutassero un determinato appartamento.
Il Giudice dell'udienza preliminare piuttosto, con ragionamento la cui congruenza sarà apprezzata tra breve, aveva ritenuto che l'adozione di un criterio illegittimo di assegnazione fosse tanto sistematica e strutturale da disperdere la prova che nei singoli casi si fosse inteso favorire l'assegnatario. Dal canto proprio la Corte territoriale non ha affatto negato che gli alloggi di risulta dovessero essere riassegnati con urgenza e che potevano esservi dei rifiuti tali da giustificare salti di graduatoria, avendo piuttosto escluso che fenomeni del genere potessero giustificare, da un punto di vista logico prima che giuridico, la palese adozione di criteri "alternativi" all'unico previsto dalla legge, e cioè lo scorrimento delle graduatorie.
4. Pertinenti al caso risultano piuttosto, nell'economia dei ricorsi difensivi, i riferimenti alle implicazioni che la giurisprudenza di questa Corte trae dal principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", in punto di doveri motivazionali gravanti sul giudice d'appello che riformi in peius una sentenza assolutoria. Può citarsi, per ragioni di sintesi, un solo precedente recente: "nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio" (Sez. 6^, Sentenza n. 45203 del 22/10/2013, rv. 256869). La logica dell'orientamento può essere evocata con semplicità. Quando una sentenza assolutoria viene disattesa, senza che tale soluzione appaia logicamente necessitata, in forza dell'erroneità o dell'incongruenza manifesta della valutazione compiuta dal primo giudice, il deliberato di condanna non potrebbe considerarsi maturato nell'assenza di ®ogni ragionevole dubbio¯. Occorre per altro, e naturalmente, che l'elemento di perturbazione introdotto dalla conclusione del giudice di primo grado abbia una consistenza apprezzabile, sia appunto "ragionevole", che altrimenti le sentenze assolutorie diverrebbero insuscettibili di emenda per il solo fatto di essere state pronunciate.
5. Venendo al caso di specie, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia corretto un macroscopico errore di valutazione compiuto dal primo Giudice.
Va notato preliminarmente che una pur legittima strategia difensiva - per quanto coronata da sostanziale successo nell'ambito dell'incidente cautelare e poi del giudizio di primo grado - non può ribaltare l'evidenza dei fatti e distogliere l'attenzione dal punto effettivo della vicenda. Le indagini hanno posto in evidenza come per anni ed anni gli Uffici in questione avessero fatto strame dei criteri legali di assegnazione degli alloggi, senza neppure cercare di simulare una qualche influenza delle graduatorie nelle concrete scelte di assegnazione e senza mai preoccuparsi di documentare le procedure (non almeno con modalità "formali" che potessero introdurre elementi documentali nel processo), giungendo ad esiti talvolta stupefacenti, con scostamenti pari talvolta a migliaia e migliaia di posizioni.
Di fronte ad uno scempio siffatto, le tesi difensive sono risultate ondeggianti ed inefficienti. Da un lato si è sostenuto, anche con l'orientamento conferito alla produzione degli atti d'indagine della stessa Difesa, che le violazioni di legge e del regolamento regionale sarebbero state necessitate, ed avrebbero garantito l'interesse pubblico a prevenire occupazioni abusive. Dall'altro lato, e specie con la memoria difensiva prodotta in appello, si è sostenuto che in realtà le assegnazioni sarebbero state regolari, dovendosi applicare più graduatorie e comunque coefficienti complessi e molteplici, senza per altro pervenire, ovviamente, ad una dimostrazione effettiva e compiuta di "oggettiva legittimità" delle assegnazioni, cioè di insussistenza dell'elemento obiettivo del reato. Non è mancata nondimeno, alla fine, l'ammissione che le graduatorie venissero deliberatamente trascurate, saltando le prime posizioni (quante?, in che modo individuate?) "di fronte al costante e prevedibile rifiuto" degli interessati, liberamente scegliendo la posizione a partire dalla quale, e senza lasciare una traccia spendibile, il funzionario "provvedeva immediatamente a contattare gli altri assegnatari fino a quando non otteneva una risposta positiva" (così il ricorso De Angelis, che evoca, avuto riguardo ai casi di scarto dalla graduatoria per migliaia di posizioni, l'immagine grottesca di un funzionario sfinito dalle telefonate e sostanzialmente inefficiente, oltretutto, rispetto al fine di immediata assegnazione). Il Giudice dell'udienza preliminare, a fonte di sollecitazioni del genere, non ne ha propriamente condivisa alcuna, preferendo ricorrere ad un argomento sorprendente e, francamente, paradossale. Vero che legge e regolamento venivano sistematicamente violati, e che le case venivano assegnate a soggetti che non ne avevano il diritto (irrilevante, per inciso, l'argomento difensivo della inclusione in graduatoria dei beneficiari, poiché si discute non del loro diritto all'assegnazione di una casa popolare, ma del loro diritto ad ottenere una casa determinata in un momento determinato). Proprio perché l'illegittimità era così pervasiva - ha ragionato il Giudice di primo grado - è ben possibile che nei singoli casi non vi fosse specifica intenzione di favorire il fortunato (ed evidentemente casuale) fruitore della violazione seriale.
Sembrerebbe di comprendere che, stabilita la desiderabilità di un regime illegale, gli imputati potrebbero averne disposta la costante applicazione per il mero interesse a perpetuarlo, senza curarsi delle conseguenze che ne derivavano nei singoli casi.
Un ragionamento siffatto, a prescindere da ogni altra considerazione, disimpegna completamente il Giudicante dal punto vero ed essenziale della questione, e cioè le ragioni per le quali si era indotta la serialità ritenuta ed accreditata dallo stesso Giudicante. Si doveva stabilire se davvero le circostanze lumeggiate dalla Difesa giustificassero (da un punto di vista logico, e dunque in termini di credibilità) la violazione delle graduatorie.
Per altro verso, e comunque, avrebbe dovuto stabilirsi quale fosse il criterio alternativo in base al quale, ammettendo l'inefficienza della disciplina legale, venivano scelti gli assegnatari. Di tale ultimo aspetto, in particolare, il Giudice per le indagini preliminari si è completamente disinteressato.
Si tratta delle domande cruciali cui, invece, la Corte d'appello ha dato una propria risposta, con esiti ragionevolmente sfavorevoli per gli imputati.
Questi ultimi non hanno realmente spiegato perché un semplice scorrimento delle graduatorie, in caso di rifiuto del primo avente diritto, fosse strumento inidoneo allo scopo, e a quanto pare sistematicamente scartato. Non hanno spiegato perché, data proprio la strutturante del problema delle occupazioni e della conseguente urgenza dell'attribuzione, la disponibilità ad accettare le assegnazioni non fosse verificata previamente (poiché certo non tutti gli alloggi di risulta venivano abbandonati all'improvviso o per la morte dell'occupante, ed anzi molti venivano liberati mediante esecuzione coattiva, e dunque attraverso un'attività certamente programmata per lungo tempo).
Non hanno spiegato perché, in un contesto tanto delicato e sensibile, venisse sistematicamente omessa ogni spendibile documentazione dell'attività compiuta (documentazione di cui viene postulata l'esistenza, in veste "informale", nella memoria DA, ma non apparsa nel giudizio nonostante il forte attivismo istruttorio della Difesa). Non hanno spiegato soprattutto, anche volendo concedere (ma solo per esigenze di verifica del ragionamento) che il mero scorrimento della graduatoria fosse un sistema inidoneo, quale criterio alternativo venisse utilizzato, in generale e nei singoli casi.
L'assenza di costanti nella ricostruzione a posteriori compiuta dal pubblico ministero (estrema mutevolezza dei tempi di attesa, del numero delle posizioni scavalcate, a volte decine di migliaia, ecc. ), implica due spiegazioni concepibili dello sconcertante fenomeno, una soltanto delle quali ragionevole: l'altra è che gli assegnatari venissero scelti a caso, o con criteri fantasiosi sui quali non sembra necessario indulgere;
quella ragionevole - la sola - è che vi fosse di volta in volta una buona ragione per favorire l'assegnatario, prescelto non solo tra i non aventi l'immediato diritto all'assegnazione, ma prescelto altresì tra migliaia e migliaia di "non aventi diritto" in posizione del tutto analoga alla sua.
Si legge in particolare nella sentenza impugnata come non si comprenda, dando per ammesso il problema allegato dalle Difese, perché non si dovesse considerare rapido un semplice sistema di scorrimento della graduatoria. Si legge che il carattere sistematico dello scostamento implica semmai l'interesse a creare le condizioni per favoritismi, e non il contrario, anche data l'assenza di qualunque tipo di indicazione generale o particolare sui criteri alternativi seguiti. Si legge, in sostanza, che la mancanza di documentazione di rapporti individuali tra gli imputati ed i soggetti favoriti non può colpire, in un quadro sistemico che aveva certamente molti attori (si allude espressamente a "segnalazioni"), data ancora una volta l'assenza di indicazioni sui criteri alternativi eventualmente utilizzati in deroga alle disposizioni di legge.
La Corte territoriale insomma, sanzionando l'incongruenza dell'unico argomento posto a base dell'assoluzione, ed integrando una lacuna logica fondamentale del ragionamento probatorio del primo giudice, ha ritenuto che gli elementi indicati comprovassero gli aspetti generali e particolari del fenomeno: che nell'Ufficio in questione leggi e regolamenti non rilevassero in alcun modo, e che, con l'alibi o l'occasionale giustificazione di non mai identificati casi di rifiuto dell'assegnazione, si procedesse in realtà a favorire il fortunato di turno. Ciò che comporta l'illegittimità del comportamento dei funzionari a prescindere da ogni illazione sulle ragioni - pur molto facilmente concepibili - del loro agire nei singoli casi. Si tratta di un tipico giudizio di fatto, non semplicemente attendibile più di quello ribaltato, ma munito, a differenza di quello, dei minimi connotati esigibili di completezza e ragionevolezza.
In questo quadro, l'opera di verifica della Corte di legittimità deve arrestarsi, con esiti sfavorevoli per le prospettazioni difensive.
6. La Corte territoriale ha sufficientemente chiarito come la stessa ipotizzata utilità per l'interesse pubblico di una sollecita occupazione degli alloggi di risulta non varrebbe ad escludere il dolo intenzionale, nei termini in cui è descritto dalla fattispecie incriminatrice applicata. È infatti corrente l'affermazione che la concorrenza di una utilità generale del provvedimento illegittimo assunto, e la consapevolezza in proposito maturata nell'agente pubblico, non implicano l'insussistenza del dolo punibile, quando l'indebito vantaggio o l'ingiusto danno costituiscono il fine primario perseguito (Sez. 3, Sentenza n. 18895 del 24/02/2011, rv. 250374; Sez. 6^, Sentenza n. 33068 del 06/05/2003, rv. 226566; Sez. 3, Sentenza n. 10810 del 17/01/2014, rv. 258893). Tale giurisprudenza è stata puntualmente evocata nel provvedimento impugnato. In realtà, i Giudici del merito hanno tendenzialmente escluso che gli imputati potessero agire nella convinzione di contrastare con efficacia il fenomeno delle occupazioni abusive, negando che il "metodo" da loro prescelto fosse davvero il più (o l'unico) efficace allo scopo. In ogni caso, attraverso il riferimento al principio di prevalenza dell'intento "privatistico", hanno sostanzialmente testato la tenuta del giudizio di condanna anche per l'eventualità che, maturata l'individuazione del favorito di turno, si pensasse con la sua designazione (ovviamente "pronta ed efficace") di scongiurare anche l'intervento di soggetti non aventi diritto. È ovvio come, per tale ultimo interesse, sia stato comunque escluso il carattere di preminenza invece prospettato dagli odierni ricorrenti, posta l'assenza di credibili indicazioni sui criteri di reperimento dei beneficiari della violazione di legge.
Di nuovo, un giudizio in fatto maturato ed espresso in conformità ai principi che regolano la materia.
7. Non sussistono infine gli ulteriori vizi di motivazione denunciati con i ricorsi.
È vero, in particolare, che la sentenza impugnata non contiene specifica menzione della memoria presentata, nell'interesse di DA DE, con la data del 13/12/2012. Va considerato tuttavia che tutti gli argomenti evocati nella memoria, con rilievo variabile ed in genere adeguato alla loro effettiva consistenza, sono stati presi in diretta considerazione nella motivazione del provvedimento di cui si tratta.
L'argomento per il quale il ricorrente era mero reggente dell'Ufficio in considerazione, e si limitava a firmare i provvedimenti da altri assunti, è stato trattato e risolto, con motivazione del tutto congruente (e non contraddetta dal primo Giudice), mettendo in luce il carattere sistematico della prassi illecita instauratasi, che proprio in quanto tale non avrebbe potuto radicarsi senza il contributo e comunque senza il consenso (concretato dai provvedimenti di assegnazione avallati) del dirigente.
Si è già detto del sofisma per il quale le assegnazioni avrebbero violato le graduatorie ma non il regolamento. Nella parte in cui ambiscono a prospettare la concorrenza di più fattori nella legittimazione di singoli assegnatari, i rilievi difensivi erano al tempo stesso parziali ed irrilevanti (poco contando, ad esempio, che migliaia di candidati vantassero il massimo criterio di priorità, condizione che anzi rendeva essenziali le posizioni di graduatoria):
ciò di cui la Corte territoriale ha dato per implicito atto con le considerazioni già sopra ricordate.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì i ricorrenti a rimborsare in solido alla parte civile "Roma Capitale" le spese di questo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.450,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2015