Sentenza 22 novembre 2019
Massime • 2
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova.
In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità di cui all'art. 323–bis cod. pen. è necessario considerare tutti gli elementi costitutivi dei reati originariamente contestati, anche se in parte estinti per prescrizione, in quanto espressione della complessiva condotta posta in essere dal reo e della sua personalità, oggetto di necessaria considerazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza secondo cui la reiterazione delle condotte di indebita induzione era tale da configurare un'abitualità criminosa ostativa alla qualifica di particolare tenuità del fatto).
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Massima In tema di omicidio aggravato dalla premeditazione, la condotta post delictum costituisce elemento indiziario rilevante ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo, potendo rivelare, se caratterizzata da improvvisazione, disorganizzazione o contraddittorietà, l'assenza di una previa e perdurante deliberazione criminosa. Ne consegue che il giudice non può escluderne la rilevanza, né fondare la premeditazione su mere congetture relative alla gestione successiva del cadavere. Il fatto Il caso riguarda un omicidio particolarmente efferato, seguito da una lunga e complessa attività di distruzione e occultamento del cadavere. Nel primo giudizio, la Corte d'assise aveva escluso …
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Ai fini del decidere, il giudice può utilizzare, come massime di esperienza, esclusivamente generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto; fondate su ripetute esperienze ma autonome ad esse e perciò valevoli per nuovi casi; tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. E' viziato il ragionamento motivazionale che non si fondi realmente su massime di esperienza, ma valorizzi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2019, n. 8733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8733 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
08733-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: MIRELLA CERVADORO Presidente - Sent. n. sez. 2963/2019 UP 22/11/2019 ALFREDO MANTOVANO -Relatore R.G.N. 48253/2018 IGNAZIO PARDO GIUSEPPINA AN RO AC FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE VO AV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/09/2017 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che conclude per l'annullamento con rinvio in relazione all'attenuante ex art 323 bis c.p. e alla non menzione;
udito il difensore avvocato ROBERTO BORGOGNO, in difesa di LE VO, che si associa alle conclusioni del Proc. Gen. ed insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La CORTE di APPELLO di TORINO con sentenza in data 14/09/2017, decidendo a seguito del rinvio da parte di altra sezione di questa S.C., riconosceva a LE VO ID in relazione al delitto di indebita induzione, per il quale la Cassazione aveva confermato la pregressa condanna con riferimento a uno solo degli episodi originariamente contestati l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. - pen., oltre alle già concesse attenuanti generiche, e determinava la pena in quella di un anno e quattro mesi di reclusione, e in egual misura la sanzione accessoria, col beneficio della sospensione della pena alle condizioni di legge, ma negava sia l'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. sia il beneficio della non menzione della condanna. Nei confronti di LE VO, funzionario dell'Agenzia delle Entrate di TORINO, condannato in data 4/04/2016 dalla CORTE di APPELLO di TORINO in relazione a plurimi episodi di indebita induzione di denaro in danno di alcuni titolari di attività commerciali, la 6^ sezione penale di questa CORTE di legittimità aveva ritenuto l'intervenuta prescrizione per tutti i fatti oggetto dell'affermazione di responsabilità, con l'eccezione di quello che vede come persona offesa NC GO, e che riguarda l'indebita dazione della somma di 200 euro, avvenuta nel novembre 2006. Su tale episodio, per il quale sussiste la formazione del giudicato quanto alla condanna, la S.C. ha annullato perché il Giudice del rinvio valutasse la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. e per rideterminare il trattamento sanzionatorio, posto che la pena era stata fissata a titolo di continuazione, quantificando di pure la sanzione conseguenza accessoria.
2. LE VO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo motivo, violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. perché il Giudice del rinvio non si sarebbe uniformato alla chiara indicazione contenuta nella pronuncia di annullamento, che aveva invitato a una nuova valutazione dell'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen., sottolineando che si trattava di un unico residuo episodio, e neanche del più grave;
al contrario, la CORTE territoriale, al fine di negare l'attenuante, aveva considerato anche le condotte cadute sotto la declaratoria di prescrizione;
come secondo motivo, violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. perché il Giudice del rinvio avrebbe altresì disatteso la sentenza di annullamento quanto al diniego della non menzione della condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. Va premesso che il reato non è estinto per prescrizione, poiché l'accertamento dell'unico residuo episodio di indebita induzione è coperto dal giudicato, essendo stato l'annullamento con rinvio deciso solo quanto all'applicazione dell'invocata attenuante. Vige al riguardo il "principio della formazione progressiva del giudicato, che si forma, in 2 conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati, su quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale quella relativa all'accertamento della responsabilità in merito al reato ascritto, che diventano non più suscettibili di ulteriore riesame (Sez. 2 sentenza n. 44949 del 17/10/2013 dep. 07/11/2013 Rv. 257314 01 imputato Abenavoli)". - 2. A differenza di quanto sostenuto col ricorso, la sentenza di annullamento di questa S.C. non aveva carattere vincolante per il Giudice del rinvio nel senso, nel senso che quest'ultimo, essendo rimasto un solo fatto-reato non colpito da prescrizione, fosse obbligato a non tener conto, ai fini del riconoscimento dell'attenuante, delle altre condotte colpite da prescrizione. La precedente sentenza della Cassazione si è limitata a rilevare che, poiché il diniego dell'attenuante era avvenuto sul presupposto della commissione di più fatti di indebita induzione, l'estinzione per prescrizione di tutti questi fatti, tranne uno, comportava una nuova valutazione: ma ha lasciato quest'ultima libera, e non tenuta al riconoscimento dell'attenuante medesima. Peraltro, per consolidato orientamento di questa S.C. (Sez. 5 sentenza n. 36080 del 27/03/2015 dep. 07/09/2015 Rv. 264861 01 imputati OX e altri), "nel - giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali (...)". Certamente (cf. Sez. 6 sentenza n. 19206 del 10/01/2013 dep. 3/05/2013 Rv. 255122-01 imputato Di Benedetto) "nel caso di annullamento con rinvio della sentenza per vizio di motivazione, il giudice di pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito rinvio- mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato". La nuova valutazione della CORTE territoriale non è mancata e appare immune dai zi di motivazione contenuti nella prima pronuncia del Giudice di secondo grado. Nel richiamare sul punto l'orientamento di questa S.C., essa ha motivato 3 in modo congruo e logico sulla necessità di considerare, ai fini del riconoscimento dell'attenuante, tutti gli elementi costitutivi dei reati originariamente contestati, in un quadro d'insieme che ha fatto emergere la reiterazione delle condotte di indebita induzione, fino a configurare una abitualità criminosa che osta alla qualifica della particolare tenuità, peraltro in linea con i parametri applicativi di cui all'art. 131 bis cod. pen. Con questo la pronuncia si è posta in linea con quanto ha sancito questa S.C. (Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 07/04/2016 dep. 05/05/2016 Rv. 266705 - 01 imputato P): "ai fini della determinazione della pena, il giudice può trarre elementi di valutazione non solo dalle condanne penali ma anche dai reati amnistiati o prescritti in quanto espressione della condotta del reo antecedente al reato e significativi della sua personalità".
3. La necessità di una valutazione d'insieme è richiamata, ex multis, da Sez. 3 sentenza n. 19690 del 03/04/2013 dep. 08/05/2013 Rv. 256377 - 01 imputato Del Bergolo, secondo cui "nell'orientamento di legittimità secondo il quale in tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato". Negli stessi termini Sez. 6 sentenza n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio e altri, Rv. 259501-01; e nel confronto con l'attenuante di cui all'art. 62 - n. 4 cod. pen. Sez. 6 sentenza n. 1313 del 05/07/2018 dep. 11/01/2019 Rv. - 274939 01 imputato Biagioni: "in tema di reati contro la pubblica - amministrazione, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato e non la gravità della vicenda nel suo complesso che, invece, rileva ai fini della applicazione della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen.". In termini analoghi, più di recente, Sez. 6 sentenza n. 30178 del 23/05/2019 dep. 09/07/2019 Rv. 276280 - 01 estensore Capozzi).
4. Infondato è altresì il secondo motivo del ricorso, avendo la CORTE di APPELLO fornito logica motivazione anche in ordine al diniego della non menzione della condanna, richiamando quale a tal fine ostativo il "mercimonio della funzione pubblica" realizzato dal ricorrente. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
4 Ju Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Mirela Cervadoro Alfredo Mantovano с трессть Mluwede DEPOSITATO IN CANCELLERIA E 4 MAR. 2020 IL ILCANGELIBERE DI CAS AA D Claudia Franelli E T R O N E D O * C 15