Articolo 323 del Codice di procedura civile
Articolo 315Articolo 317
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21 aprile 1942
Art. 323.
(Mezzi di impugnazione).

I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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