Articolo 33 del Codice di procedura civile
Articolo 32Articolo 34
Versione
21 aprile 1942
Art. 33.
(Cumulo soggettivo).

Le cause contro piu' persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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