Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/2001, n. 9902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9902 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SU99 02/0 1 IN NOM ASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO JOYTO TETTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 10872/99 - Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere - 13824/99 22505 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere- Cron. Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere- Rep. 3335 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere Ud.18/05/01 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE.. sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000. 20 LUN 2001 AR AD, elettivamente domiciliata in ROMA VLE IL CANCELLIERE LIEGI 34, presso lo studio dell'avvocato SCAPATO 155 13000 GIUSEPPE, che la difende unitamente all'avvocato CANCELLERIA MINELLI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DF021812 PATRIZIO AT;
intimato e sul 2° ricorso n° 13824/99 proposto da: PATRIZIO AT, elettivamente domiciliato in ROMA VLE 2001 MAZZINI 119, presso lo studio dell'avvocato STEFANO 860 NASELLI, che lo difende unitamente all'avvo cato -1- ROSALIA JEVOLELLA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AR AD;
- intimata avverso la sentenza n. 847/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 23/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito 1'Avvocato MINELLI Giovanni, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato NASELLI Stefano, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto ricorso principale e dell'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 5 gennaio 1993 DI RO sosten- ne di essere proprietaria del sottotetto sovrastante il suo appartamento, sito al secondo piano dell'edificio nel dettaglio specificato, sia perché costituente una sua pertinenza, sia perché insieme con l'appartamento aveva acquistato anche il diritto di costruire in sopraelevazione. Affer- mò che AT PA lo aveva abusivamente occupato, e lo utilizzava come suo ripostiglio, accedendovi dal varco che aveva praticato nel mu- ro che lo separa dal suo appartamento sito nello stesso stabile, al terzo piano. E convenne pertanto quest'ultimo innanzi al Tribunale di Vene- zia per sentirlo condannare al ripristino dei luoghi e al rilascio del sot- totetto. Il convenuto di costituì e rispose che il sottotetto era di sua proprietà, perché così risultava dal suo titolo d'acquisto, e perché era sempre stato posseduto da lui e dai suoi danti causa. Affermò poi che l'attrice aveva manomesso le strutture del sottotetto. E chiese quindi il rigetto della domanda, ed, in riconvenzionale, che fosse dichiarata la sua proprietà del bene in questione, e che l'attrice fosse condannata a risarcirgli i danni conseguenti alla detta manomissione. In corso di causa AT PA chiese ed ottenne interdetto di reintegra nel possesso, avendo controparte praticato un'apertura nel pavimento del sottotetto, per accedervi dal suo appartamento. Il Tribunale, istruita la causa, accolse la domanda dell'attrice e rigettò quella riconvenzionale del convenuto. La Corte d'appello di Venezia con la sentenza indicata in epigrafe ha deciso la controversia in modo uguale e contrario. Ha in particolare affermato, dopo aver esaminato i titoli di proprietà delle parti in causa e quelli dei loro danti causa, che DI RO non ha mai acquistato il diritto di costruire in sopraelevazione sul suo appartamento, ma che tale diritto si era riservato, insieme con la proprietà dell'appartamento al terzo piano, il suo dante causa, allorché le aveva venduto l'appartamento al secondo piano;
e che tale diritto era stato esercitato per l'appunto con la costruzione del vano per cui è cau- sa, diventato quindi parte dell'unità immobiliare sita al terzo piano, venduta poi a AT PA. La Corte territoriale ha inoltre affermato che il vano in que- stione ha caratteristiche e dimensioni tali da escludere che esso abbia solo la funzione di isolare e proteggere l'appartamento sottostante, tanto da essere utilizzato da AT PA come ripostiglio, come af- fermato dalla stessa DI RO;
e dunque che esso è un vano auto- nomo, e non può essere come mera pertinenza considerato dell'appartamento sottostante. La Corte d'appello di Venezia ha peraltro rigettato la do- manda risarcitoria di AT PA, affermando che quest'ultimo non aveva fornito "idonea prova del pregiudizio effettivamente subito, con- siderata la natura del manufatto e la sua utilizzazione". DI RO ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi. 2 AT PA ha resistito con controricorso, ed ha propo- sto ricorso incidentale condizionato per due motivi, e non condizionato per un motivo. Ha inoltre depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso ed il controricorso hanno ad oggetto la stessa sen- tenza, e devono quindi essere riuniti. Con i tre motivi del suo ricorso DI RO, dopo aver data una sua lettura dei titoli di proprietà esaminati dal giudice di ap- pello, sostiene che le conclusioni alle quali quest'ultimo è pervenuto sono apodittiche e che la motivazione della sentenza impugnata è ca- rente e contraddittoria. I motivi sono tutti inammissibili, perché hanno ad oggetto l'accertamento e la valutazione dei fatti di causa, dei quali la corte ter- ritoriale ha dato adeguato conto nella sua sentenza, ovvero articolazioni delle argomentazioni in essa sviluppate, affatto marginali e prive di ri- lievo, non anche i momenti salienti del percorso logico seguito per giungere alle statuizioni censurate, in narrativa sintetizzati. Con il terzo motivo del suo ricorso DI RO lamenta poi che la corte territoriale, nel liquidare le spese di lite poste a suo ca- rico, la ha condannata anche a pagare quelle relative ad una consulenza tecnica di ufficio che afferma non essere stata disposta ed espletata. Anche tale censura è inammissibile. La "svista" (così definita dalla stessa ricorrente) della corte territoriale è priva di rilievo, perché quest'ultima si è limitata a porre a 3 carico di DI RO "il compenso dovuto al c.t.u. come già liqui- dato"; e dunque, se consulenza tecnica di ufficio non è stata espletata, la pronunzia censurata si elide da sé. Comunque la statuizione censurata, frutto di un mero errore di percezione del giudice, avrebbe dovuto essere impugnata con il ricor- so per revocazione, e non con quello per cassazione. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Con ricorso incidentale non condizionato AT PA censura la sentenza impugnata per aver rigettato la sua azione risarcito- ria. Sostiene che lo spoglio perpetrato ai suoi danni, represso con l'interdetto pronunziato in corso di causa, lo ha privato del possesso del bene, e ciò ha comportato quel pregiudizio, seppur di modesta entità, che la Corte territoriale ha escluso. E denunzia vizio di motivazione, lamentando l'omessa considerazione di tale emergenza processuale. La censura è infondata. La Corte territoriale ha escluso che la privazione del posses- so del vano, subita da AT PA a seguito dello spoglio di DI RO, subito repressa con il ricordato interdetto, sia stata foriera di apprezzabili danni, “considerata la natura del manufatto e la sua desti- nazione". La Corte ha dunque dato conto della decisione adottata con b motivazione che appare congrua ed immune da errori logici o giuridici. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. 4
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale, li rigetta entrambi, e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 18 maggio 2001 Il presidente (Franco Pontorieri) Recherin L'estensore Carlo Cioffi)You IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 20 LUG. 2001 40000 IL CANCELLIERE C1 290,000 Frances UFFICIO DELLE ENTRAGE ROMA 2 Registrato in SET. 2001 c h.1.9.64. 4 versate 9. 290.000 DU LA (lire p. Il Dirigente Area Servi (D.ssa Maria Grazia Dyf e #1730 Responsabile Servizio Ati Giudizia 이 (Dr. M. RACCICHING 5 T A R T 2 2 5 RA 5