Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2014, n. 20237
CASS
Sentenza 7 febbraio 2014

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In tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria può essere disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. in qualsiasi momento e può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è subordinato l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. (Fattispecie relativa a giudizio abbreviato condizionato nel quale i poteri officiosi di integrazione probatoria erano stati esercitati al momento della pronuncia dell'ordinanza ammissiva del rito speciale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2014, n. 20237
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20237
    Data del deposito : 7 febbraio 2014

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