Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/1999, n. 434
CASS
Sentenza 18 gennaio 1999

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I giudizi di valore compiuti ai fini della qualificazione di un comportamento ai sensi di norme "elastiche" che indichino solo parametri generali presuppongono da parte del giudice un'attività di integrazione giuridica della norma, a cui viene data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico - sociale. Ne consegue la censurabilità in cassazione di tali giudizi quando gli stessi si pongano in contrasto con i principi dell'ordinamento (espressi dalla giurisdizione di legittimità) e quegli "standard" valutativi esistenti nella realtà sociale - riassumibili nella nozione di civiltà del lavoro, riguardo alla disciplina del lavoro subordinato - che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente; in particolare, in tale quadro, la Cassazione può censurare la sussunzione di un determinato comportamento del lavoratore nell'ambito del giustificato motivo, invece che della giusta causa di licenziamento, in relazione alla sua intrinseca lesività degli interessi del datore di lavoro. (Nella specie un ingegnere dipendente di un ente pubblico economico, con abuso della sua posizione funzionale e in violazione di precise prescrizioni contrattuali, aveva curato la contabilità di un'impresa appaltatrice, ricevendone compensi e pretendendone altri con minacce di ulteriori controlli; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto più congruo il licenziamento per giustificato motivo - rispetto a quello per giusta causa intimato dal datore di lavoro, -, e decidendo nel merito ha rigettato integralmente la domanda).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/1999, n. 434
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 434
Data del deposito : 18 gennaio 1999

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