Sentenza 23 marzo 2017
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati.
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 16 dicembre 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, censurandolo nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. 1.1.- Il …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 9 novembre 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 16 dicembre 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, censurandolo nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. 1.1.- Il …
Leggi di più… - 3. Cosa accade se le circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 novembre 2021
Cosa accade se le circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. e con una circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite sul quesito proposto Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Milano confermava una decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, gli imputati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2017, n. 16487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16487 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2017 |
Testo completo
16487-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 23/03/2017 Composta da: Sent. n. sez.491 - Presidente - GIACOMO PAOLONI REGISTRO GENERALE MAURIZIO GIANESINI N.4604/2017 - Rel. Consigliere - GAETANO DE AMICIS LAURA SCALIA FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA EL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/12/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del LUCA TAMPIERI H che ha concluso per il підек o del ricorso le RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 dicembre 2016 la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, che all'esito di giudizio abbreviato condannava NO NI alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale.
2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore, che ha dedotto tre motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo si lamentano violazioni di legge in punto di affermazione della responsabilità, tenuto conto del fatto che l'imputato al momento del controllo si trovava, in seguito ad un dissidio familiare con il nipote, in un locale condominiale situato nel piano soprastante l'abitazione, ciò che impediva qualsiasi contatto con l'esterno, salvaguardando le esigenze cautelari posta alla base dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Catania.
2.2. Con il secondo motivo si censurano violazioni di legge sotto il profilo dell'elemento soggettivo, poiché la condotta dell'imputato non era volta a sottrarsi alla custodia, ma esclusivamente ai dissidi avuti con il nipote ed a salvaguardare pertanto la propria incolumità, rifugiandosi nel vano ascensore.
2.3. Con il terzo motivo, infine, si deducono violazioni di legge riguardo alla determinazione della pena, attesa la mancata concessione della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, che l'imputato, di contro, avrebbe meritato di ottenere in considerazione della particolarità della condotta posta in essere a seguito della lite intercorsa con il familiare. In via subordinata si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche in caso di condotta delittuosa contestata con la recidiva reiterata ed infraquinquennale, richiamandosi, al riguardo, talune recenti decisioni della Corte costituzionale (nn. 251/2012, 105/2014, 106/2014, 74/2016, quest'ultima relativamente alla parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate. Ли 1 2. In ordine ai primi due motivi di doglianza deve rilevarsi come i Giudici di merito abbiano fatto buon governo dei principii stabiliti da questa Suprema Corte, ponendo evidenza il fatto che l'imputato era stato trovato dagli agenti fuori dell'abitazione, in un locale sito all'ultimo piano dello stabile ove si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nelle vicinanze del vano motore dell'ascensore, che essi hanno correttamente ritenuto non di esclusiva pertinenza dell'abitazione del NO, ma comune ad altri condomini. In al senso, infatti, si è chiaramente affermato (Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262155) che, in tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà (in motivazione, la S.C. ha precisato che il fine primario e sostanziale della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire i contatti con l'esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari, che può essere vanificato anche dal trattenersi negli spazi condominiali comuni). Del tutto irrilevanti, inoltre, come dalla Corte di merito correttamente osservato, devono ritenersi i motivi e la durata dell'allontanamento dall'abitazione, salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, che gli stessi assurgano a dignità di esimente. Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, invero, il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288).
3. Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo, avendo i Giudici di merito congruamente ed esaustivamente esplicitato i criteri direttivi sulla cui base hanno orientato il giudizio di comparazione, confermando l'apprezzamento al riguardo espresso nella sentenza di primo grado, che ha ritenuto equivalenti le concesse attenuanti generiche alla contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale in ragione dell'alto indice di pericolosità ricavato dai numerosi, e anche recenti, precedenti penali a carico del ricorrente, oltre che in considerazione delle note modali della condotta, segnatamente caratterizzata ли 2 dalla reiterata violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli da appena quattro giorni. Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi la prospettata questione di costituzionalità, ove si consideri che l'art. 99 cod. pen., nel dettare la disciplina del concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, prevede esplicitamente, al quarto comma, nel testo sostituito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. Al riguardo, invero, questa Corte si è già pronunziata, osservando che proprio il percorso ermeneutico tracciato dalla giurisprudenza costituzionale, ivi compresa quella in ricorso menzionata, evidenzia che al legislatore ordinario non deve ritenersi impedito, in linea generale, da disposizioni o principii della Costituzione, il potere di stabilire il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata. Come ha rilevato la Corte costituzionale nelle sentenze n. 251 del 2012, n. 105 del 2014 e n. 106 del 2014 (anche richiamando le osservazioni contenute nella sentenza n. 68 del 2012), deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità "soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio". Tutte le citate pronunce della Consulta, inoltre, non trascurano mai di ricordare "la legittimità, in via generale, di trattamenti differenziati per il recidivo, ossia «per un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l'insufficienza, in chiave dissuasiva, dell'esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale»", salvo il caso di soluzioni palesemente sproporzionate. L'analisi delle decisioni del Giudice delle leggi, ancora, consente di constatare che il divieto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. è stato ritenuto in contrasto con la Costituzione in casi in cui si determinava, in particolare, un evidente squilibrio tra pene minime irrogabili in conseguenza dell'ammissibilità o meno del giudizio di prevalenza della specifica attenuante in esame e la recidiva reiterata. Invero, nel caso del divieto di prevalenza della circostanza di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza n. 251 del 2012 ha evidenziato che il minimo di pena detentiva irrogabile era pari ad anni sei di reclusione, mentre la possibilità di applicare l'attenuante con giudizio di prevalenza implicava l'individuazione di un minimo pari ad anno uno di reclusione. Con riferimento, poi, al divieto di prevalenza della circostanza di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., poi, la sentenza n. 105 del 2014 ha evidenziato che il minimo di pena detentiva irrogabile era pari ad anni due di reclusione, mentre 3 la possibilità di applicare l'attenuante con giudizio di prevalenza implicava l'individuazione di un minimo pari a giorni quindici di reclusione. Anche in relazione al divieto di prevalenza della circostanza di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., la sentenza n. 106 del 2014 ha evidenziato che il minimo di pena detentiva irrogabile era pari ad anni cinque di reclusione, mentre la possibilità di applicare l'attenuante con giudizio di prevalenza implicava l'individuazione di un minimo pari ad anni uno e mesi otto di reclusione. In tutti questi casi, come negli altri sinora sottoposti al suo scrutinio, la Corte costituzionale ha osservato che lo squilibrio di trattamento sanzionatorio aveva dato luogo ad "un'abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato", tale da 'neutralizzare' "la rilevanza dell'offensività della fattispecie base" (cfr. sentt. nn. 251 del 2012, 104 del 2014, 106 del 2014). Ciò posto, il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. incide, secondo le regole ordinarie, esclusivamente fino ad un terzo dei limiti edittali, e la sua applicazione, quindi, non dà luogo ad una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (cfr. Sez. 6, 3 dicembre 2015, Mattioli, n. 50037).
4. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 marzo 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Paoloni Gaetano De Amicis Wittm ann DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 31 MAR 2017 MA DI CA FUNZIONARIO GIUDIZIARIO S E R P U S Piera Esposito ORTES