Sentenza 13 agosto 2015
Massime • 1
L'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità della nuova disciplina, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti necessari per la configurabilità della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata l'assenza di elementi indicativi di una modesta gravità dei fatti per cui era intervenuta condanna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/08/2015, n. 36500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36500 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2015 |
Testo completo
365 00/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione F penale Sent. n. sez.37 Pubblica Udienza del 13.08.2015 R.G.N.24405/2015 composta da dott. Gaetanino Zecca Presidente dott. Margherita B. Taddei Relatore dott. Villoni Orlando dott. Serrao Eugenia dott. Sabeone Gerardo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da EC CH, nato il [...] avverso la sentenza n.3379/2010 del Tribunale di Brindisi del 20.11.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Bianca Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, che ha concluso per annullamento con rinvio per la verifica di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. MOTIVI della DECISIONE 1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha condannato EC CH alla pena di € 400,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 15 lett.c e 24 legge n. 965 del 1965 perché, quale titolare del ristorante pizzeria "Miramare", sito in Carovigno, località Torre Santa Sabina, via della Torre, n. 3, deteneva nel vano frigo del predetto ristorante. Kg. 1,7 di novellame (nella specie merluzzo, triglia e zanchetta), senza la preventiva autorizzazione ministeriale. In Carovigno, località Torre Santa Sabina il 27.8.2010, propone ricorso il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Nicola Scognamillo che, chiedendo l'annullamento della sentenza, deduce: a) La violazione del diritto di difesa, con riferimento agli artt. 461, co. 3, cod.proc.pen. e 162 bis cod.pen., dell'ordinanza predibattimentale del 13.05.2014, per il mancato accoglimento dell'opposizione al decreto penale a causa dell'illegittimità della pena e conseguente pretermissione della facoltà di accedere ai riti alternativi;
b) La violazione dell'art. 606 cod. proc.pen. co 1 lett. d), e) e b), mancando agli atti la prova che il pescato sequestrato avesse le caratteristiche del novellame e che comunque fosse stata violata la normativa relativa alle dimensioni minime dei prodotti ittici;
c)- La violazione dell'art. 606 cod. proc.pen. co 1 lett. d), e) e b) risultando da altri atti del processo, quali le testimonianze di TI PE e LE AS, l'assenza dell'elemento soggettivo del reato;
d) L'omessa motivazione o motivazione apparente in relazione al trattamento sanzionatorio ex art. 606, lett. e), c.p.p.
1.1 Con i motivi nuovi, ritualmente depositati, il ricorrente ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod.pen.
2.Il ricorso non è fondato.
2.1 Il Tribunale ha correttamente motivato sulle conseguenze della scelta di opporsi al decreto penale di condanna, quale prodromo indefettibile al giudizio nelle forme ordinarie, in mancanza della specifica richiesta di riti alternativi, che doveva essere manifestata secondo quanto puntualmente indicato nelle avvertenze inserite al punto 2 del provvedimento opposto.
2.2 La doglianza relativa all'assenza di prova in ordine alle caratteristiche 2 M morfologiche del pesce oggetto di sequestro è censura di merito, posto che con motivazione puntuale e coerente il Tribunale ha ravvisato l'adeguatezza di tale prova nel contenuto della notizia di reato e nella documentazione fotografica allegata.
2.3 Infondata è anche la censura di travisamento della prova dichiarativa, che, in realtà, si sostanzia nella pretesa di conferire a detta prova una diversa valutazione, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Il Tribunale,infatti, ha basato la pronuncia di responsabilità del EC sulla non scusabile ignoranza della normativa specifica relativa al settore merceologico nel quale opera il ricorrente, valutazione che prescinde dalle dichiarazioni rese dai testi, che si sono limitati ad affermare l'assenza del EC nel momento in cui era stato consegnato il pescato incriminato e rivenuto ben stipato nei frigoriferi del ristorante.. 2.4 Anche il motivo relativo alla dosimetria della pena è del tutto aspecifico limitandosi,in buona sostanza, a dolersi dell'esercizio del potere discrezionale che spetta al giudice di merito nella scelta della dosimetria della pena, scelta non censurabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione congrua, come nel caso in esame.
2.5 Quanto alla richiesta di applicare la nuova causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, introdotta nell'ordinamento penale con il D.Lgs n. 28 del 16 marzo 2015 e pertanto in epoca successiva alla ' sentenza qui impugnata, questo Collegio, in ordine alla rilevanza della nuova disciplina nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella, condivide le decisioni n. 15449 del 2015 rv 263308; n.22381 del 2015 rv 263496; n.21474 del 2015 rv 263693 ed i principi in esse già concordemente espressi secondo i quali, in assenza di una normativa transitoria, l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo natura sostanziale per gli indubbi benefici che ne conseguono per il condannato è applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio, ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità della nuova disciplina, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata ,dovendo, di conseguenza, 3 ,annullare con rinvio al giudice di merito, la sentenza in caso di valutazione positiva e rigettare il ricorso,ove non ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto. Ferma restando la preclusione a valutare la causa di non punibilità nell'ipotesi di ricorso manifestamente infondato, in ragione del mancato instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione.
2.6 Pertanto la Corte di legittimità dovrà, nella sua valutazione, procedere dalla verifica dell'astratta applicabilità dell'istituto, avendo riguardo ai limiti edittali di pena del reato ed alle specifiche esclusioni previste dal secondo comma, per poi passare alla verifica della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del reato per questi aspetti della valutazione sarà necessario fare riferimento a quanto emerso nel giudizio di merito, tenendo conto, in modo particolare, dell'eventuale presenza, nella motivazione del provvedimento impugnato, di giudizi già espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto (Sezione III, 8 aprile 2015, n. 15449, Mazzarotto).
2.7Nel caso in esame la valutazione affidata a questa Corte non può che essere negativa perché, seppure il reato rientra, per i parametri della pena, nei limiti edittali, non altrettanto può dirsi per l'offesa al bene che la norma tutelare. Non è infatti, esiguo il pericolo derivato alla salvaguardia della fauna marina dalla pratica di una pesca depauperativa perché irrispettosa delle norme tese ad assicurare il naturale riequilibro del ripopolamento del nostro mare, che il giudice del merito in alcun modo ha valutato di modesta entità , mancando ogni riferimento in tal senso nel provvedimento in esame e rilevando in senso negativo, invece, la quantità di pescato, ed i parametri non contenuti nel minimo della pena inflitta.
3.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato: al rigetto consegue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 agosto 2015 Il Consigliere estensor Il Presidente M.B.Taddet ZeccaDEPOSITATO IN CANCELLERIA -- 9 SET 2015 CASSAZY A M E R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P U Pipra Esposito O I N E L