Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 13639
CASS
Sentenza 15 novembre 2019

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In tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, qualora il destinatario dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre1989, n. 401, eserciti, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, il giudice non è obbligato ad attenderne la maturazione, purché l'adozione della convalida segua il deposito della memoria e ne dia conto, confutando, nel merito, gli argomenti difensivi.

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  • 1Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    Di Filippo Portoghese. Rispetto alla violazione dell'autodeterminazione in medicina veterinaria, che non poche volte ho trattato e della quale spesso mi occupo, in medicina umana le cose sono certamente diverse per quanto riguarda il rispetto della normativa. Ecco, la normativa. Quella che dovrebbe garantire l'applicazione del consenso informato, principio che segna, avrebbe dovuto segnare, il definitivo passaggio da un ... Leggi tutto… Di Anna Andreani. L'Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente la natura fiscale del bollo addebitato al cliente nella fattura emessa in regime forfettario: riflessi sulle applicazioni software. Si segnala la risposta n. 428/2022 dell'Agenzia delle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 13639
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13639
Data del deposito : 15 novembre 2019

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