Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/10/2004, n. 44273
CASS
Sentenza 27 ottobre 2004

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Il pubblico ministero che ritenga di chiedere la convalida del provvedimento del questore reso, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., in caso di turbative occorse in occasione di manifestazioni sportive, deve trasmettere al giudice la documentazione sulla quale si fonda il provvedimento medesimo, al fine di consentirne l'esame da parte della persona interessata, in vista dell'eventuale presentazione di memorie e (contro)deduzioni, e il controllo pieno di legalità da parte del giudice della convalida.

In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512).

Va annullata con rinvio l'ordinanza del giudice che, in sede di convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell'art. 6, comma secondo, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., limitandosi ad un controllo meramente formale, ometta di motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/10/2004, n. 44273
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44273
    Data del deposito : 27 ottobre 2004

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