Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2014, n. 3713
CASS
Sentenza 8 gennaio 2014

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In tema di violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (art. 6, commi primo e sesto della legge 13 dicembre 1989, n. 401), il mancato svolgimento dell'incontro sportivo implica l'insussistenza della violazione e dell'obbligo di presentarsi presso l'autorità di polizia nei tempi e modi indicati nel provvedimento del Questore e riferiti alle fasi di effettivo svolgimento delle competizioni indicate. (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione alla condotta dell'imputato che, sottoposto al divieto del questore, si era unito alla manifestazione inscenata da alcuni tifosi, dopo la sospensione della partita e in luogo distante dallo stadio dove questa avrebbe dovuto essere disputata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2014, n. 3713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3713
    Data del deposito : 8 gennaio 2014

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