Sentenza 4 maggio 2011
Massime • 1
È illegittima l'ordinanza del giudice che, esorbitando dalle proprie attribuzioni, circoscritte alla sola cognizione dell'obbligo di presentazione agli uffici di P.G., non convalidi il provvedimento del Questore del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2011, n. 36276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36276 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2011 |
Testo completo
36276 /11/C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 04/05/2011 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIULIANA FERRUA Dott. Presidente SENTENZA e
M N.-Consigliere - NP30 CLAUDIA SQUASSONI Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LUCA RAMACCI N. 27221/2010
ELISABETTA ROSI Dott.
- Rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI GENOVA nei confronti di:
1) TT VI N. IL 13/08/1984 * C/
avverso l'ordinanza n. 1582/2010 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del 09/06/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI деге lette/gente le conclusioni del PG Dott. Autows owne ye vin o del out wange Qianjiamente alle ta l vieto di occano luoghluoghi aren' your superizia n sportive.
Udit i difensor Avv.;
Ritenuto che il pubblico ministero presso il Tribunale di Genova ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 9 giugno 2010, nella parte in cui non è stato convalidato il provvedimento del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio emesso dal Questore di Genova in data 16 aprile 2010 a carico di RR AV ed è stata ridotta la durata del divieto, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La legge limita il controllo del giudice ordinario unicamente alle "prescrizioni accessorie" di cui al comma 2 dell'art. 6, legge 13.12.1989 n. 401, che sono atti amministrativi sottoposti a regime di controllo differenziato, mentre il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 1 del citato articolo è sottoposto al normale regime degli atti amministrativi (ricorso al TAR);
Considerato che il ricorso è fondato in quanto l'ordinanza del G.I.P. non ha convalidato il divieto di accesso relativo a competizioni sportive di livello minore ed ha ridotto a due anni la durata del divieto di accesso alle altre, con ciò intervenendo nell'ambito del comma 1 dell'art. 6, esorbitando dalle proprie attribuzioni, avendo il divieto di accesso ai luoghi natura meramente amministrativa (in tal senso Sez.3, n. 37964 del 25/10/2006, Pm in proc.
Breccia, Rv. 235112), in quanto la convalida del giudice è stata prevista solo in riferimento alla prescrizione aggiuntiva di cui al comma 2, direttamente incidente sulla libertà personale;
che pertanto, difettando la giurisdizione in capo al G.I.P., l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente alle statuizioni inerenti al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive;
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle statuizioni relative al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Il consigliere estensore Il Presidente
Elisabetta Rosi Giuliana Ferrua
Chalette Rol en DEPOSITATA IN CANCELLERIA
CORTE il -- 6 OTT 2011 NO
IL CANCELLIERE Luand Mariani
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