Sentenza 19 novembre 2009
Massime • 1
Deve essere annullata senza rinvio, in quanto emessa da organo incompetente, l'ordinanza con cui il G.i.p. convalidi il provvedimento questorile impositivo del divieto di accesso a impianti sportivi e luoghi adiacenti, essendo soggetto il divieto di accesso al regime ordinario di impugnazione degli atti amministrativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2009, n. 49408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49408 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 19/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1454
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 6919/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC LO LI nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 17 dicembre 2008 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia;
udita nella udienza in camera di consiglio del 19 novembre 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore Generale con le quali chiede l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata relativamente all'obbligo di presentazione e senza rinvio in relazione al divieto di accesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari di Brescia convalidò il provvedimento 9.12.2008 del questore di Brescia, che imponeva a OC LO LI l'obbligo di presentarsi negli uffici di polizia per la durata di tre anni in occasione di ogni incontro di calcio della Cremonese. L'intimato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) che il questore ha notificato per tre volte il medesimo provvedimento con lo stesso numero di protocollo, la stessa narrativa e solo la data cambiata dopo che già per due volte l'obbligo di firma non era stato convalidato. Avendo il provvedimento già perso efficacia per la mancata convalida non poteva più essere nuovamente notificato.
2) mancanza di motivazione sulla durata e congruità della misura nonostante sul punto vi fosse stata una espressa richiesta nella memoria difensiva.
Il difensore dell'intimato ha poi presentato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato. Come lo stesso ricorrente espone, infatti, i primi due provvedimenti non erano stati convalidati per motivi formali, il che non escludeva la possibilità per il questore di emettere analogo provvedimento con il medesimo contenuto e fondato sugli stessi presupposti. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, poi, si tratta chiaramente di tre distinti provvedimenti e non del medesimo provvedimento rinotificato, come emerge dal fatto che gli stessi hanno date diverse di emissione, mentre è irrilevante la circostanza che il numero di protocollo (evidentemente riferito alla pratica) sia uguale.
Conformemente alla richiesta del Procuratore generale, va invece ritenuto fondato il secondo motivo.
L'ordinanza impugnata invero si limita ad affermare, dopo aver riportato l'episodio contestato al ricorrente, "ritenuto che tale circostanza giustificava l'adozione del provvedimento". Nel provvedimento del Gip, quindi, manca qualsiasi motivazione sulla congruità della durata della misura. Invece, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, e succ. modd., art. 6, comma 2, l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512)" (Sez. Un., 27.10.2004, n. 44273, Labbia, m. 229110). L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al tribunale di Brescia per nuovo esame sull'obbligo di presentazione nella parte relativa alla durata della misura.
E difatti, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 4444/06, Spinelli, m. 232712), l'annullamento per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida della misura in questione non mette in discussione la ritualità della procedura di convalida, ne' l'esistenza dei presupposti per l'esame del merito della misura, sicché deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo. La medesima sentenza ha peraltro anche precisato "che il provvedimento impugnato non è eseguibile nel periodo intercorrente fra l'annullamento e l'adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio". Ed invero, la questione "dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza di convalida affetta da vizio di motivazione, va tenuta distinta da quella relativa alla sorte della esecutività del provvedimento nel periodo intercorrente fra l'annullamento e il nuovo provvedimento adottato in sede di rinvio". Le Sezioni Unite hanno quindi evidenziato che nei casi, come quello in esame, in cui si tratti di un unico provvedimento immediatamente incidente sulla libertà personale soggetto a diretto ricorso per cassazione ed in cui sia escluso l'effetto sospensivo del ricorso "non c'è dubbio che l'intervento rescindente della Suprema Corte toglie al titolo annullato la possibilità di essere posto a base di una restrizione in atto della libertà personale".
Di conseguenza va dichiarata sospesa l'efficacia del provvedimento impositivo del questore di Brescia in data 9.12.2008. Conformemente alle conclusioni del Procuratore generale, va infine annullata senza rinvio la convalida del divieto di accesso, provvedimento sul quale il Gip non aveva alcuna competenza, essendo lo stesso soggetto al regime ordinario di impugnazione degli atti amministrativi (cfr. Sez. Un., 29.11.2005, n. 4441/06, Zito, secondo cui "Nessuna conseguenza invece si verifica sulla parte del provvedimento del Questore relativa al divieto di accesso agli impianti sportivi e luoghi adiacenti. L'uso del termine plurale "prescrizioni", di cui all'ultima parte della L. n. 401 del 1989, art.
6. comma 3 non può infatti significare altro che la ricomprensione di tutte indistintamente le prescrizioni che possono comporre contenutisticamente l'ordine di comparire all'ufficio di polizia, senza coinvolgere in alcun modo la misura inibitoria a monte, che non è soggetta a convalida giudiziale e non può, quindi, essere toccata dalle eventuali patologie delle vicende relative a quest'ultima").
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio nella parte concernente il divieto di accesso e con rinvio al tribunale di Brescia nella parte relativa alla durata della misura.
Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Brescia in data 9.12.2008.
Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al detto Questore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009