Sentenza 27 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 giugno 2023, depositata alle ore 8.00, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha convalidato i provvedimenti emessi dal Questore di Savona il 21 giugno 2023, notificati il 26 giugno 2023 alle ore 15.30, 16.00 e 16.30, con i quali è stato imposto a Umberto G., Adriano F. e Alberto Fa. l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria in concomitanza con gli incontri di calcio della squadra dell'Albenga. 2. Avverso tale ordinanza gli intimati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'avvocato Luca Barbero, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2016, n. 6440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6440 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2016 |
Testo completo
6440/ 1 6 40 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1. 148 Sent. n. Aldo Fiale -Presidente - Oronzo De Masi CC 27/01/2016- Enrico Manzon R.G.N. 50499/2014 Mauro Mocci Emanuela Gai - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IC IC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/02/2014 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio ad altro giudice. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con ordinanza del да 24/02/2014, ha convalidato il decreto del Questore di Palermo, emesso in data 14/02/2014 e notificato in data 22/02/2014 con il quale si vietava a IC IC di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale, con estensione agli spazi antistanti e limitrofi per la durata di anni quattro, con obbligo di presentazione alla Questura di Padova.
2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'avv. Giovanni Adami, difensore di IC IC e ne ha chiesto l'annullamento deducendo la violazione e falsa applicazione della legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3 e successive modificazioni e dell'art. 178 c.p.p., lett. c) cod.proc.pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, stante l'incertezza dell'orario in cui è avvenuta la convalida che determinerebbe l'inefficacia del provvedimento. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato. Il provvedimento del Questore di Palermo, emesso in data 14/02/2014, veniva notificato al ricorrente il 22/02/2014 alle ore 12,05; il PM. chiedeva la convalida in data 22/2/2014 alle ore 13,20 e il Giudice convalidava il 24/02/2014 in orario imprecisato. E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello per cui, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, è necessario che la convalida del G.I.P. non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento del Questore (Sez. 3, n. 32824 dell'11.6.2013, Cesare, Rv. 256379) e il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causativo di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 32824, dell'11/06/2013, Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). E' altresì stato chiarito che l'incertezza dell'orario di deposito dell'ordinanza di convalida del G.I.P., per il principio del favor rei, comporta la caducazione dell'ordinanza proprio in ragione della mancanza di prova del rispetto del termine di 48 per lo svolgimento del diritto di difesa ( Sez. 3, n. 1606 del 15/10/2009, Campochiaro, Rv 245860).
5. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con 2 perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato, quanto all'obbligo di presentazione, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso (ex multis Cass. 26/5/2011, n. 21022).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Palermo in data 14/02/2014 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Palermo. Così deciso il 13/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Emanuela Gai Aldo Fiale Aero Pale DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 FEB 2016 IL DANGALDERE Luana Mariani 3