Sentenza 11 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il giudice chiamato a convalidare il provvedimento del Questore ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni. Ne consegue che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge.
Commentario • 1
- 1. Come sollecitare il pagamento di un canone di locazioneAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 31 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2007, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 11/12/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 01239
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 008155/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CASTELLANO DOMENICO, N. IL 12/09/1984;
avverso ORDINANZA del 20/01/2007 GIP TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza emessa e depositata in data 20 gennaio 2007 alle ore 14.10 il G.i.p. presso il tribunale di CA ha convalidato il decreto del questore di CA, emesso il 18 dicembre 2006 e notificato il 20 gennaio 2007, alle ore 9.45, con il quale si è fatto divieto a CASTELLANO Domenico, per la durata di anni tre, di accedere ai luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio, dei campionati nazionali professionisti e dilettanti, ed anche dei tornei internazionali;
con lo stesso decreto si è imposto altresì al CASTELLANO, per lo stesso periodo di anni tre, l'obbligo di presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia al 10 e 40 minuto di ogni tempo di tutti gli incontri di calcio disputati"in casa" dalla squadra della Juve Stabia ed al 15 minuto del primo e del secondo tempo per gli incontri disputati in trasferta.
2. Avverso questa ordinanza propone ricorso per cassazione il CASTELLANO con due motivi.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente si lamenta del mancato rispetto dei termini tra notifica del decreto e sua convalida, essendo stato il decreto convalidato il giorno stesso della sua notifica al ricorrente e quindi senza il rispetto di un termine minimo a tutela dei diritti di difesa dell'impugnante; con il secondo motivo sostiene la mancanza di motivazione sulla sussistenza dei requisiti di urgenza e necessità per l'applicazione della L. n. 401 del 1989;
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
3. Giova premettere, come quadro normativo di riferimento, che, al fine di prevenire atti di violenza nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, nel testo prima novellato dal D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, art. 1, (recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), conv., con modificazioni, nella L. 24 febbraio 1995, n. 45, e poi ulteriormente sostituito dal D.L. 20 agosto 2001, n. 336, art. 1, (recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive), conv., con modificazioni, nella L. 19 ottobre 2001, n.377, nonché recentemente novellato con D.L. 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito in legge, con modificazioni dal L. 4 aprile 2007, n. 41, art. 1, prevede al comma 1 ed al 2, due distinte misure di prevenzione: una di natura esclusivamente amministrativa (il divieto di accesso agli stadi ed aree finitime), nei cui confronti la tutela giurisdizione può essere esercitata davanti al giudice amministrativo;
l'altra (l'obbligo di comparizione alla Polizia nelle giornate in cui si svolgono le manifestazioni sportive) che rientra invece tra quelle c.d. giurisdizionalizzate perché applicate dall'autorità giudiziaria oppure soggette ad un controllo successivo da parte della stessa (Cass. sez. un., 27 ottobre 2004 - 12 novembre 2004, n. 44273). La giurisprudenza della Corte costituzionale (soprattutto C. cost. n. 512 del 2002) ha chiarito che la misura di prevenzione dell'art. 6 cit., comma 2, appunto l'obbligo di comparizione alla Polizia rientra tra le forme di restrizione della libertà personale e quindi partecipa delle garanzie poste dall'art. 13 Cost.. Il cui comma 2, riferisce solo all'autorità giudiziaria il potere di imporre qualsivoglia forma di restrizione della libertà personale, nel rispetto del principio di tipicità e tassatività per cui la restrizione può essere posta solo nei casi e nei modi previsti dalla legge e con l'osservanza dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo del vincolo.
L'autorità di pubblica sicurezza può però in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge adottare provvedimenti provvisori, restrittivi della libertà personale, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria per la convalida che deve intervenire non oltre le successive quarantotto ore, pena la revoca ex lege della misura che rimane priva di ogni effetto (art. 13 Cost., comma 3). La cit. sent. n. 512 del 2002, accogliendo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 cit. (ancorché nel dispositivo di infondatezza manchi la dicitura "nei sensi di cui in motivazione" che di solito vale a connotare le pronunce di interpretazione adeguatrice della Corte), indica chiaramente che la misura di prevenzione dell'art. 6, comma 2, si colloca - e si legittima solo nel quadro del dell'art. 13 Cost., comma 3; laddove una lettura meramente testuale di tale disposizione (art. 6, comma 2) secondo cui il provvedimento restrittivo della libertà personale sarebbe, in via esclusiva e non già meramente provvisoria (ed eccezionale), assegnato all'autorità di Polizia contrasterebbe con la prescrizione del secondo comma dell'art. 13 Cost.. La pronuncia poi getta luce anche sul presupposto sostanziale della misura: occorre che sia stata applicata la misura di prevenzione a carattere amministrativo dell'art. 6 cit. comma 1, ossia il divieto di accesso agli stadi;
occorre inoltre che sussistano "specifiche circostanze" che giustifichino che al divieto di accesso si affianchi evidentemente per una ritenuta esigenza di rafforzamento della prevenzione anche la misura dell'ordine di comparizione alla Polizia.
4. Il quadro delle garanzie costituzionali risultava poi già arricchito dalla precedente sentenza (C. cost. n. 144 del 1997) che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3, come sostituito della L. 24 febbraio 1995, n. 45, art. 1, nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l'avviso che l'interessato aveva la facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Tale garanzia è attualmente contenuta dell'art. 6 cit. comma 2 bis, comma inserito dal D.L. 20 agosto 2001, n. 336, art. 1, comma 1, lett. b, conv. in L. 19 ottobre 2001, n. 377; ed è ribadita anche dalla successiva sentenza della stessa Corte (C. cost. n. 512 del 2002, cit.) che infatti afferma che occorre che il destinatario del provvedimento restrittivo abbia "una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio". Ciò assicura il rispetto minimale del diritto di difesa in un procedimento quello di convalida, quale previsto dall'art. 6 cit., senza il contraddittorio tipico del procedimento di adozione delle misure di prevenzione c.d. giurisdizionalizzate (L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4), ma con un contraddittorio meramente cartolare e consentito solo in termini temporali assai ristretti. Quindi dalla giurisprudenza costituzionale emerge che:
a) il soggetto destinatario del provvedimento restrittivo deve quanto meno poter interloquire nel procedimento perché il diritto di difesa possa ritenersi rispettato;
b) il provvedimento restrittivo adottato dall'autorità di Polizia ha carattere provvisorio e può essere adottato solo in casi di necessità ed urgenza ...;
c) ... e sempre che sussistano "specifiche circostanze" indicative della pericolosità sociale del soggetto già destinatario della misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi. Questo quadro di garanzie costituzionali ha trovato pieno riscontro nella giurisprudenza di legittimità e segnatamente nella cit. sent. n. 44273 del 2004 delle Sezioni Unite di questa Corte.
5. Quanto al diritto di difesa questa Corte (nella pronuncia da ultimo citata) ha ribadito e precisato la necessità che il soggetto destinatario della misura di prevenzione possa interloquire nel procedimento presentando memorie e deduzioni;
in particolare precisa la Corte e qui si ribadisce egli deve poter esaminare la documentazione rilevante al fine dell'adozione della misura;
ossia quella che il questore è tenuto a trasmettere ("immediatamente") al Procuratore della Repubblica all'atto della comunicazione della misura di prevenzione adottata (e poi notificata all'interessato) e che a sua volta il Pubblico Ministero, che ritenga di chiedere al g.i.p. la convalida della misura entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento (e comunque solo dopo tale notifica), è tenuto a trasmettere a quest'ultimo.
Il g.i.p. a sua volta è tenuto a provvedere nelle quarantotto ore successive, tenendo conto delle eventuali memorie o deduzioni presentate dal destinatario del provvedimento restrittivo personalmente o a mezzo di difensore.
6. Orbene può aggiungersi questo diritto di difesa che si esprime nella possibilità di un contraddittorio meramente cartolare ed in tempi ristrettissimi soffre dell'insufficiente definizione della scansione temporale dei termini quale posta dall'art. 6 cit. soprattutto per la mancanza di un espresso termine dilatorio in favore della difesa, ma anche per il mancato raccordo con la richiesta di convalida del Pubblico Ministero (con contestuale trasmissione della documentazione rilevante), di cui non è prevista alcuna comunicazione all'interessato.
D'altra parte il controllo pieno del g.i.p. sull'ordine del questore, la cui convalida è chiesta dal P.M., implica anche che il soggetto destinatario della misura di prevenzione possa esaminare la documentazione rilevante, quella che il P.M. è tenuto a trasmettere all'atto della richiesta di convalida. La cit. sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 44273/2004) ha affermato in termini molto netti: "Diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire già sensibilmente ridotta per l'adozione di un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti sarebbe sostanzialmente elusa.". Ed allora considerato che il termine (di quarantotto ore), che ha il P.M. per chiedere la convalida della misura, decorre non già dalla comunicazione fattagli dal questore, bensì dalla notifica del provvedimento all'interessato - quest'ultimo sa anche che entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto la documentazione rilevante, trasmessa dal questore al Procuratore della Repubblica, sarà da quest'ultimo trasmessa al g.i.p. in caso di richiesta di convalida e sarà consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al g.i.p., come previsto dell'art. 6 cit., comma 2 bis.
D'altra parte deve considerarsi che dell'art. 111 Cost., comma 2, inserito dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 Cost.) nello stabilire che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità" ha conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, peraltro già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali (da ultimo C. cost. n. 26 del 2007). Sicché se il P.M. ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un analogo termine a difesa di quarantotto ore (parimenti decorrente dalla notifica del provvedimento del questore) per presentare "memorie o deduzioni" al giudice competente per la convalida del provvedimento. La garanzia del contraddittorio cartolare prevista dall'art. 6 cit. (audiatur et altera pars) deve avere il contenuto di una effettiva possibilità per il destinatario di una misura di prevenzione incidente sulla sua libertà personale (qual è appunto l'ordine di presentarsi alla Polizia) di interloquire sulla legittimità del provvedimento mediante la presentazione, personalmente o a mezzo di difensore, di memorie o deduzioni al g.i.p. competente per la convalida, il quale delle stesse deve tener conto nel motivare il suo provvedimento. Pertanto da questa lettura costituzionalmente orientata della L. n.401 del 1989, cit. art. 6, e segnatamente del suo comma 2 bis, che prevede per l'interessato la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento", può desumersi una garanzia minima per l'esercizio del diritto di difesa: le memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione, nell'adottare l'ordinanza (motivata) di convalida, dal g.i.p., il quale non può provvedere prima della scadenza di tale termine;
ed ove il g.i.p., investito della richiesta del P.M., ciò non faccia rendendo la sua decisione prima che scada tale termine di quarantotto ore, l'ordinanza di convalida è affetta da vizio di violazione di legge. Quindi così puntualizzandosi precedenti orientamenti che pure avevano valorizzato anche in chiave difensiva questo termine (Cass. sez. 1^, 28 gennaio 2000 - 6 marzo 2000, n. 686; Cass. sez. 1^, 9 maggio 2003 - 18 luglio 2003, n. 30312; cfr. altresì Cass. sez. 3^, 19 aprile 2006 - 14 giugno 2006, n. 20276) deve ritenersi previsto un termine dilatorio di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore a presidio dell'effettività dell'esercizio del diritto di difesa del soggetto destinatario del provvedimento.
In sintesi può affermarsi come principio di diritto che il g.i.p., chiamato su richiesta del P.M. a convalidare la misura di prevenzione dell'ordine di presentazione alla Polizia, deve verificare prima ancora della sussistenza del caso eccezionale di urgenza e necessità, che abilita l'autorità di pubblica sicurezza ad adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale, e della pericolosità del soggetto destinatario della misura il rispetto del diritto di difesa di quest'ultimo, seppur nella forma affievolita della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, e succ. mod., ossia nella forma del contraddittorio meramente cartolare ed in tempi assai brevi, e non può adottare il provvedimento di convalida prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida stessa e l'interessato può presentare "memorie o deduzioni".
8. Ciò premesso in linea generale e alla luce dell'affermato principio di diritto, occorre ora esaminare la censura mossa dal ricorrente nei confronti dell'impugnata ordinanza di convalida. Risulta dagli atti che l'ordinanza impugnata è stata emessa e depositata in data 20 novembre 2007, alle ore 14,10, appena qualche ora dopo la notifica del decreto del questore, effettuata lo stesso giorno, alle ore 9,45. L'intervallo cronologico tra la notifica del provvedimento del questore e l'emissione dell'ordinanza è inferiore al ricostruito termine a difesa dell'interessato di quarantotto ore ed è stato perciò assolutamente insufficiente per l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato mediante la presentazione di memorie o deduzioni a discarico. Tale vizio procedimentale, per le ragioni sopra argomentate, inficia in radice l'impugnata ordinanza del g.i.p..
Pertanto il ricorso va accolto, assorbito il secondo motivo, e l'impugnata ordinanza va cassata con rinvio al tribunale di CA (per la possibilità della cassazione con rinvio v. Cass. sez. un., 29 novembre 2005 3 febbraio 2006, n. 4443).
P.Q.M.
La Corte:
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di CA. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2008