Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 4
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è affetta da nullità di ordine generale, ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen., l'ordinanza di convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., che sia privo dell'avviso circa la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida.
In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia è applicabile anche alle gare amichevoli, essendo anche queste generalmente rese note, salvo gli incontri minori esclusi come tali dalla normale pubblicità, attraverso i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei, oltre che dai mezzi di comunicazione di massa.
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'obbligo di ripetuta presentazione all'autorità di P.S. in coincidenza con una stessa manifestazione sportiva (cosiddetta "doppia firma") può essere legittimamente imposto anche con riguardo a competizioni che si svolgano "in trasferta", atteso che non sempre la trasferta implica l'impossibilità, per chi abbia effettuato una sola presentazione, di raggiungere poi in tempo utile il luogo di svolgimento della competizione.
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, oggetto della convalida del provvedimento del Questore è unicamente l'imposizione dell'obbligo di presentazione alla P.S., sicché il giudice non è tenuto a motivare con riguardo al divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni.
Commentario • 1
- 1. Stadio, incontro amichevole, cori razzisti, disapprovazione, daspoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2008, n. 11151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11151 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI EN - Presidente - del 17/12/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 1584
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 3385/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA ON, nato a [...] il [...];
2) AI BI, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa l'8.12.2007 dal g.i.p. del Tribunale di Como;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di AN e l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza limitatamente alle statuizioni relative al NI.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza dell'8.12.2007 il g.i.p. del Tribunale di Como ha convalidato i provvedimenti emessi dal questore di Como in data 4.12.2007 che, ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, vietavano a AO De ER, AT IN, ON NI, IS EI, EN CA, BI AN e IV BO di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, e li obbligavano a presentarsi presso la questura di Como in concomitanza delle partite di calcio disputate dalla squadra del Como, sia in casa che in trasferta, limitando l'obbligo per AN ai soli giorni della settimana in cui il medesimo non presta attività lavorativa (sabato e domenica) e all'ora di inizio e fine di ogni partita. Più in particolare, il divieto di accesso per l'AN era limitato a due anni, mentre per il NI era esteso a cinque anni.
In sintesi, il giudice ha osservato e ritenuto che:
- al termine dell'incontro di calcio disputatosi allo stadio Sinigallia il 2.12.2007 tra il Como e il EN, un gruppo di tifosi ultras appartenenti a "Estrema Fazione", si era scagliato verso i sostenitori della squadra del EN, aggredendoli con calci, pugni e cinghiate;
- i predetti erano stati identificati dalle Forze dell'Ordine prontamente intervenute. In particolare: il NI era stato individuato come attivo iniziatore e partecipante all'aggressione, era già stato sottoposto a provvedimento di divieto di accesso agli stadi (D.A.SPO) in data 28.11.2005, e aveva già contravvenuto al divieto;
l'AN era stato identificato come un soggetto attivo nell'aggressione;
- per conseguenza tutti i predetti erano socialmente pericolosi, sicché era legittimo il provvedimento questorile emesso nei loro confronti, con alcune limitazioni, in parte sopra accennate. - il questore aveva omesso di notificare ad alcuni interessati l'avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni davanti al giudice della convalida, ma detto avviso era stato dato dal pubblico ministero con apposita notifica agli stessi interessati;
sicché non si era verificata alcuna nullità.
2 - Avverso l'ordinanza di convalida ha presentato ricorso per Cassazione solo il difensore di NI e AN.
Per l'AN (che aveva presentato memorie davanti al giudice della convalida), deduce:
2.1 - difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità e urgenza;
2.2 - difetto e illogicità di motivazione, laddove il giudice non ha spiegato perché, oltre al divieto di accesso allo stadio durante gli incontri di calcio, era anche neccessario disporre l'obbligo di presentazione presso la questura;
2.3 - difetto di motivazione in ordine alla necessità di presentarsi agli uffici di questura due volte, anziché solo una, in concomitanza con lo svolgimento delle partite calcistiche, anche se disputate fuori sede;
Per il NI denuncia:
2.4 - violazione ed erronea applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, commi 2, 2 bis e 3, giacché il questore non aveva avvisato il NI della sua facoltà di presentare memorie presso il giudice della convalida;
e non bastava a rimediare alla violazione dei diritti difensivi, e alla conseguente nullità, l'avviso dato dal Pubblico Ministero;
2.5 - difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità e urgenza;
2.6 - difetto e illogicità di motivazione, laddove il giudice non ha spiegato perché, oltre al divieto di accesso allo stadio durante gli incontri di calcio, era anche neccessario disporre l'obbligo di presentazione presso la questura;
2.7 - violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, commi 1 e 2, nonché difetto di motivazione sul punto, laddove il giudice ha convalidato l'obbligo di presentazione anche in relazione alle partite amichevoli;
2.8 - difetto di motivazione in ordine alla necessità di presentarsi agli uffici di questura due volte, anziché una sola, in concomitanza con lo svolgimento delle partite calcistiche, anche se disputate fuori sede;
2.9 - violazione del principio di gradualità della sanzione e difetto di motivazione in ordine alla congruità temporale della misura, applicata nella estensione massima di cinque anni. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse del NI (v. n. 2.4) non merita accoglimento.
Nel caso di specie è pacifico che, in violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 bis, la notifica del provvedimento questorile non conteneva l'avviso al NI che aveva la facoltà di presentare memorie e deduzioni scritte al giudice competente per la convalida. La norma non prevede una sanzione specifica di nullità, sicché, in caso di violazione, deve farsi ricorso alla nullità generale che l'art. 178 c.p.p., lett. c) prevede per ogni lesione del diritto di intervento spettante all'interessato.
Sennonché nel caso di specie non si è verificata alcuna concreta lesione del diritto di difesa, giacché è altrettanto pacifico che l'avviso in questione è stato dato al NI contestualmente alla notifica (non prevista dalla legge) della richiesta di convalida formulata dal pubblico ministero. In tal modo l'interessato ha avuto ugualmente la possibilità di presentare al giudice memorie o deduzioni scritte, e di farlo avendo a disposizione un adeguato lasso di tempo, giacché la notifica dell'avviso del p.m. è stata eseguita in data 6.12.2008, mentre la convalida è stata pronunciata dal giudice in data 8.12.2008. 4 - Infondate sono anche le censure con cui il difensore lamenta che il giudice non ha specificamente motivato in ordine alla necessità che il divieto di accesso agli stadi in cui si svolgono manifestazioni sportive fosse affiancato anche dall'obbligo di presentarsi presso gli uffici della questura in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni stesse (nn.
2.2 e 2.6). Va infatti considerato che oggetto della convalida giurisdizionale è solo l'obbligo di presentazione (in quanto lesivo della libertà personale) e che tale obbligo è strettamente funzionale al divieto di accesso, nel senso che il primo tende ad assicurare concretamente l'osservanza del secondo. Ne discende che tutta la motivazione del giudice riguarda solo l'obbligo di presentazione e tende a verificarne i presupposti di legge. Così è avvenuto per l'ordinanza di convalida in esame, che sotto questo profilo va quindi esente dal denunciato vizio motivazionale.
5 - Anche le censure relative alla motivazione sul requisito di necessità e urgenza (nn.
2.1 e 2.5) non meritano accoglimento. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la motivazione sulla necessità non richiede inderogabilmente formule esplicite, giacché la necessità ben può implicitamente desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto intimato, essendo palese in tali casi l'esigenza di garantire l'osservanza del divieto con l'obbligo di presentazione (Cass. Sez. 3, n. 39049 del 26.10.2006, Licciardello, mass. 234961).
Quanto alla urgenza, va tenuto presente che la misura prevenzionale dell'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia ha effetto sin dalla prima manifestazione successiva alla notifica del provvedimento questorile (art. 6, comma 3, primo periodo). La motivazione sulla urgenza è quindi logicamente necessaria solo quando la misura abbia avuto esecuzione prima della convalida giurisdizionale, vale a dire quando tra la notifica del provvedimento questorile e l'intervento del magistrato abbia avuto luogo una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'intimato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentarsi presso l'ufficio di polizia (v. per tutte ancora la sentenza Licciardello succitata). Negli altri casi la motivazione sull'urgenza non ha senso, proprio perché l'esecuzione della misura ha luogo solo dopo la sua convalida giurisdizionale. Nel caso di specie non risulta che la misura abbia avuto esecuzione prima della convalida.
6 - Vanno disattese anche le censure relative all'obbligo di presentarsi due volte presso l'ufficio di polizia in concomitanza non solo delle partite disputate "in casa", ma anche delle partite disputate "in trasferta": è il tema della c.d. doppia firma per le partite fuori sede (nn.
2.3 e 2.8).
Sul punto, questa Corte ha già opportunamente sottolineato che l'obbligo della doppia presentazione anche per le partite giocate in trasferta non è inutilmente vessatorio, ma è strettamente strumentale alla esigenza prevenzionale perseguita. È noto infatti che la "trasferta" in senso sportivo non sempre comporta spostamenti rilevanti o fra città diverse. Si pensi, per fare qualche esempio, a incontri di calcio fra squadre della stessa città (Milan-Inter; Roma-Lazio; Torino-Juventus; Genoa- Sampdoria) in cui ogni volta una squadra gioca "in casa" e l'altra "in trasferta", pur essendo sempre espressione della città dove si svolge l'incontro.
Si pensi ancora a incontri calcistici tra squadre di città non distanti tra loro, ma facilmente raggiungibili con qualsiasi mezzo (Firenze-Siena; Pisa-Livorno; Firenze-Empoli; Messina-Catania;
Reggina-Messina).
In simili casi, il soggetto intimato, dopo aver ottemperato all'obbligo di una sola firma presso il registro dell'ufficio di polizia, avrebbe tutto il tempo di raggiungere il luogo dove si svolge la competizione sportiva "in trasferta" per dare sfogo alla sua aggressività di tifoso, mentre la competizione è ancora in corso o è appena terminata (V. Cass. Sez. 3, n. 43968 del 25.10.2007, dep. 27.11.2007, Bonomi). Si comprende perciò come la "doppia firma" anche per le partite "in trasferta" possa essere necessaria al raggiungimento dello scopo prevenzionale.
7 - Parimenti da rigettare è la doglianza relativa alle partite amichevoli (n. 2.7.).
Al riguardo, occorre premettere che quando la norma di legge fa riferimento alle manifestazioni sportive "specificamente indicate" intende stabilire che queste siano, non tanto individuate nominatim - cosa normalmente impossibile, che renderebbe sostanzialmente inapplicabile la norma - quanto piuttosto determinabili dal destinatario in modo certo sulla base degli elementi di identificazione forniti nel provvedimento questorile e di elementi di fatto esterni al provvedimento, ma generalmente noti attraverso i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei o le notizie pubblicate nei mass-media.
In tal modo, anche le partite amichevoli diventano determinabili dal soggetto intimato, che è generalmente un "tifoso", come tale al corrente di tutti gli impegni della sua squadra del cuore, a meno che si tratti di partite amichevoli minori escluse dalla normale pubblicità (come ad esempio gli incontri di preparazione estiva ai campionati, disputati con squadre minori nei luoghi periferici di villeggiatura scelti come "ritiro" per la preparazione pre- campionato, per i quali si potrebbe anche dubitare della qualifica di "amichevoli").
In questi limiti è quindi legittima nella misura de qua l'indicazione delle partite amichevoli disputate dalla squadra di calcio del Como, in concomitanza delle quali vale l'obbligo di comparizione presso gli uffici della questura di Como. 8 - È invece fondata la doglianza relativa alla congruità della durata della misura stabilita per il NI (n. 2.9). Per quest'ultimo la durata del divieto di accesso e del corrispondente obbligo di presentazione è stata fissata nella misura massima di anni cinque (mentre è stata determinata in anni due per l'AN, che non ha sollevato censure sul punto).
Com'è noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno già precisato che l'obbligo di controllo e di motivazione che incombe al giudice della convalida deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve estendersi pure alla sua durata, che, se ritenuta eccessiva, può anche essere congruamente ridotta (Sez. Un. n. 44273 del 12.11.2004, Labbia, mass. 229110). Un obbligo siffatto è tanto più ineludibile quanto più lunga è la durata della misura restrittiva della libertà personale, anche se non richiede particolari approfondimenti, potendo essere soddisfatto con una motivazione sintetica, dalla quale possa comunque desumersi che anche la durata è stata oggetto di valutazione.
Nel caso di specie, però, il giudice della convalida ha omesso qualsiasi motivazione sul punto, pur avendo richiamato in premessa i principi affermati dalla citata sentenza Labbia.
Pertanto, limitatamente a questo punto, nei confronti del NI la ordinanza impugnata va annullata con rinvio. Occorre precisare che prima della pronuncia del giudice del rinvio la misura prevenzionale resta sempre eseguibile (Cass. Sez. 3, n. 1167 del 6.11.2008, Caruso, alla cui diffusa motivazione si fa espresso rinvio).
Va invece respinto il ricorso proposto nell'interesse di AN, che va per conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata nei confronti di ON NI, con rinvio al Tribunale di Como. Rigetta il ricorso di BI AN, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2009